IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  8  aprile  2008  presentata   dall'Impresa
Agroqualita', con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
CYMONIL contenente le sostanze attive chlorothalonil e cymoxanil; 
  Viste le convenzioni del 1 settembre e 23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanita',  per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva chlorothalonil, nell'Allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  28  febbraio  2016  in  attuazione  della
direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva cymoxanil, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerata approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Agroqualita' srl,  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier cymoxanil
50 g/l + chlorothalonil 375 g/l SC dell'Impresa Oxon Italia Spa,  che
ne ha concesso specifico accesso; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  secondo  le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa  Agroqualita'
e' stata incorporata dall'Impresa Sipcam - Soc. It. Prodotti  Chimici
per l'Agricoltura  Milano  S.p.A.,  che  e'  quindi  subentrata  come
titolare dell'istanza, in corso di  registrazione,  del  prodotto  in
oggetto; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 3 agosto 2012 prot. 27918 con la
quale e' stata  richiesta  la  documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione 
  Vista la nota pervenuta in data 6 agosto 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa Sipcam - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano
S.p.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto CYMONIL fino al 31 agosto  2019
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Sipcam - Soc.  It.  Prodotti  Chimici  per  l'Agricoltura
Milano S.p.A., con  sede  legale  in  Milano,  via  Carroccio  8,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato CYMONIL con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto  2019,
data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  cymoxanil
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L1-5-10-20. 
  Il prodotto  in  questione  e'  preparato  presso  lo  stabilimento
dell'impresa: 
  Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.15508. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello