IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 10 luglio 2006 e  successive  integrazioni  di
cui  l'ultima  del  27  marzo  2009,  presentata  dall'Impresa  Bayer
Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
proteus 82,5  oteq  contenente  le  sostanze  attive  deltametrina  e
tiacloprid; 
  Visto il decreto del 28 marzo 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013  in  attuazione  della  direttiva
2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003; 
  Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della  sostanza
attiva tiacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in  attuazione  della  direttiva
2004/99/CE della Commissione del 1 ottobre 2004; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2011 dalla
Commissione Consultiva di cui all'articolo 20  del  D.L.vo  17  marzo
1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al  31  dicembre  2014,
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24  ottobre  2011  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 11 maggio 2012, con  la  quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2012 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale  in  Milano,  Viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato proteus 82,5 oteq con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al  31  dicembre  2014,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva tiacloprid riportata nell'Allegato al Regolamento  UE
n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 5- 10 -50 -100  -200
-250 -500 e L 1-2-3-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
  Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), 
  nonche' confezionato presso lo stabilimento estero: 
  Bayer S.A.S - Marle sur Serre (Francia). 
  Il prodotto e' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
  Bayer CropScience Srl - Filago (BG); 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13465. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello