IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente
deficitari sulla base dell'apposita tabella contenente parametri
obiettivi di quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
Visto l'articolo 243 del citato decreto legislativo il quale - ai
commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in
condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente articolo
242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto
della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini
di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche'
gli enti locali dissestati per la durata del risanamento;
Visto l'articolo 243 bis, comma 8 del predetto decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera r)
del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale dispone
che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti al controllo
centrale in materia di copertura del costi di alcuni servizi di cui
al precedente articolo 243, comma 2;
Viste le modifiche apportate agli articoli 242 e 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal decreto legge n. 174 del 2012;
Visto, altresi', l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto legge
n. 174 del 2012 con la quale si prescrive che la condizione di
deficitarieta' strutturale continua ad essere rilevata, per l'anno
2013, dalla tabella allegata al certificata rendiconto dell'esercizio
2011, mentre dal 2014 viene rilevata, con la medesima tabella, in
sede di rendiconto di gestione;
Visto, in particolare, l'articolo 243, comma 4, del citato testo
unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione
dei tempi e delle modalita' per la presentazione ed il controllo
della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il precedente decreto ministeriale 8 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo
2010, con il quale sono state fissate le modalita' della
certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2009-2011;
Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette
certificazioni relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014,
nonchedi individuare i termini di presentazione delle stesse
certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarieta'
strutturale, sulla base dell'apposita tabella contenente parametri
obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari,
oltre che per gli enti locali ad essi equiparati ad assolvere
l'adempimento dalla normativa in materia;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 20 dicembre 2012, che ha espresso parere favorevole sul testo del
decreto;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15
marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici Territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la
dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi
degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie
generale n. 80 del 7 aprile 1994;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
(approvazione dei modelli)
1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per
province e comunita' montane che si trovano in condizione di
deficitarieta' strutturale ai sensi dell'articolo 242 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, che costituiscono parte integrante del
presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle
risultanze contabili degli esercizi finanziari 2012-2013-2014, della
copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del
servizio di acquedotto.
2. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 6 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla presentazione
della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga,
alle date indicate al successivo articolo 3, la condizione di
assoggettamento ai controlli.
3. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, dello stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per
tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo
articolo 265, comma 1.
4. I comuni e le province che hanno fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis
del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla
presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale.