IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la decisione di  esecuzione  della  Commissione  europea  del
19.11.2012,   riguardante,   nell'ambito   dell'articolo   35   della
sopracitata direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in
commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti sostanze attive
appartenenti  alla  classe  dei  fasciolicidi  da   utilizzarsi   sui
ruminanti che producono latte destinato al consumo umano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei   medicinali
veterinari contenenti le sostanze attive citate nelle premesse devono
essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto  e
nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato  III
della sopracitata decisione della Commissione del 19.11.2012. 
  A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio sopracitate sono tenute a presentare  immediatamente  la
relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a
conformare entro centoventi giorni gli stampati delle  confezioni  in
commercio a quanto disposto nel presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2012 
 
                                         Il direttore generale: Ferri