IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  recante:
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  116,  comma  3,  lettera  a),  del
predetto decreto legislativo n. 285 del  1992,  che  prevede  che  la
patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori
a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonche' il comma 4, che
prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se  affetti  da  piu'
minorazioni, possono conseguire, tra l'altro,  la  patente  speciale,
della categoria AM; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto, altresi', l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 59  del  2011,  che  prevede  che  le  prove  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei  comportamenti,  utili
al conseguimento delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti
minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo  n.  59  del
2011, e che  i  requisiti  per  il  conseguimento  della  patente  di
categoria  AM  sono  disciplinati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011,  che
stabilisce che le  disposizioni  di  cui  allo  stesso  decreto  sono
applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n.  225,  recante:  «Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui  prevede  che,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano, tra
l'altro, disciplinate le modalita' di rilascio  di  un'autorizzazione
al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida
del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla  guida,
dopo aver superato la prevista prova di controllo  delle  cognizioni,
anche in deroga alle disposizioni dell'art.  170,  comma  2,  decreto
legislativo n. 285 del 1992; 
  Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° marzo 2011, recante: «Disciplina di  rilascio  dell'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative  modalita'»,  ed
il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi
di preparazione alla prova teorica e  le  modalita'  di  espletamento
della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato
di idoneita' alla guida del ciclomotore», entrambi  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire la patente di guida di categoria AM; 
  Considerato che l'art.  116,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come applicabile dal  19  gennaio  2013,
sopprime le disposizioni relative al certificato  di  idoneita'  alla
guida del ciclomotore,  di  cui  all'art.  115,  commi  da  1-bis  ad
1-quinquies, ed 11-bis; 
  Considerato, pertanto, che dalla predetta  data  non  saranno  piu'
applicabili le disposizioni di cui ai predetti decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011 e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 marzo 2011; 
  Ritenuto, infine, necessario dettare disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria  AM,   dei   procedimenti   amministrativi   avviati,   con
riferimento  ad  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di   un
ciclomotore, ai sensi dei predetti commi dell'art.  115  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e dei predetti decreti ministeriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente
                     di guida della categoria AM 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida  della  categoria  AM,  anche  speciale,  verte  sui
seguenti argomenti: 
    a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; 
    b) segnali di divieto; 
    c) segnali di obbligo; 
    d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; 
    e) norme sulla precedenza; 
    f) norme di comportamento; 
    g) segnali luminosi, segnali orizzontali; 
    h) fermata, sosta e definizioni stradali; 
    i)  cause  di  incidenti  e  comportamenti  dopo  gli  incidenti,
assicurazione; 
    l) elementi del ciclomotore e loro uso; 
    m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; 
    n) valore e necessita' della regola; 
    o) rispetto della vita e comportamento solidale; 
    p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; 
    q) rispetto dell'ambiente; 
    r) elementari conoscenze sul  funzionamento  dei  ciclomotori  in
caso di emergenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato 1. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta di trenta affermazioni, formulate in conformita' ai  contenuti
di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del  decreto  legislativo
n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato  deve  barrare  la
lettera «V» o «F», a seconda che consideri la  predetta  affermazione
rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di  venticinque
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate  e'  non
superiore a tre.