IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                              di Chieti 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce
agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzioni  territoriali  del
lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle
tariffe minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio  in  precedenza
esercitate dalle commissioni provinciali  di  cui  all'art.  3  della
legge n. 407 del 3 maggio 1955; 
  Vista la circolare del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione IV n.
25157  del  2  febbraio   1995,   inerente   il   regolamento   sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di  lavoro
di  facchinaggio  e  determinazione  delle  relative  tariffe,  e  la
successiva circolare del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. 39 del 18 marzo 1997; 
  Visto il precedente proprio  decreto  direttoriale  n.  13  del  22
dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2011; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare  le  tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio per il biennio 2013/2014 da valere per  la
provincia di Chieti; 
  Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel
periodo settembre 2010/settembre 2012; 
  Interessate  le  organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori,   le
associazioni datoriali e le associazioni del movimento cooperativo; 
  Viste le  proposte  di  revisione  delle  tariffe  pervenute  dalla
Confcooperative - Unione provinciale di  Chieti  e  dalle  segreterie
regionali Abruzzo FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL; 
 
                              Decreta: 
 
  Per  il  biennio  2013/2014  nella  provincia  di  Chieti,  per  le
operazioni di facchinaggio, le tariffe minime orarie vengono come  di
seguito rideterminate: 
  «Art. 1 (Prestazioni in economia).  -  1.  Lavori  in  economia  in
genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.): 
  A) euro 16,30/h + IVA anno 2013; 
  B) euro 16,80/h + IVA anno 2014. 
  2.  Lavori  in  economia   riferiti   a   prodotti   di   industrie
manifatturiere  per  la  lavorazione  e  trasformazione  dei  metalli
(metalmeccaniche, siderurgiche,  ecc.)  dei  minerali  non  metallici
(ceramica, legno, vetro, giocattoli) e cartarie: 
  A) euro 16,70/h + IVA anno 2013; 
  B) euro 17,20/h + IVA anno 2014. 
  3. Lavori in economia riferiti a prodotti  di  industrie  chimiche,
petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: nonche'
costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru: 
  A) euro 17,50/h + IVA anno 2013; 
  B) euro 17,80/h + IVA anno 2014. 
  Art. 2 (Maggiorazioni). - La tariffa oraria sara' maggiorata  della
misura del: 
  25% per lavoro notturno; 
  50% per lavoro festivo; 
  60% per lavoro notturno-festivo; 
  50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere; 
  30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste
per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo ed  inferiori  alle  4
ore giornaliere come sopra determinate,  ricorrendone  le  specifiche
fattispecie. 
  Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri  per  istituti
contrattuali, sia degli oneri contributivi che di quelli gestionali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Chieti, 14 dicembre 2012 
 
                                  Il direttore territoriale: Di Muzio