IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio
2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo
registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali sono stati
indicati a suo tempo i nominativi dei responsabili della
conservazione in purezza;
Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere la
variazione di dette responsabilita';
Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Sentiti in merito i portatori di interesse del comparto sementiero,
nella riunione del 4 dicembre 2012;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
Decreta:
Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnate ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al nuovo responsabile, a fianco di esse
indicato:
====================================================================
| | | | Vecchio | Nuovo |
| Specie |Codice SIAN|Varieta'|Responsabile|Responsabile|
+===================+===========+========+============+============+
| | | |Semillas | |
| | | |Fito' S.A. | |
|Loglio perenne | 12346 |Galleon |Spagna |Pickseed USA|
+-------------------+-----------+--------+------------+------------+
| | | |Semillas | |
| | | |Fito' S.A. | |
|Festuca arundinacea| 12394 |Speedway|Spagna |Pickseed USA|
+-------------------+-----------+--------+------------+------------+
| | | |Semillas | |
| | |Mustang |Fito' S.A. | |
|Festuca arundinacea| 12393 |4 |Spagna |Pickseed USA|
+-------------------+-----------+--------+------------+------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2012
Il direttore generale: Cacopardi