IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della
Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di
Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno
delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per
garantire che:
«a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il
suo preposto vigilino affinche' gli stranieri alloggiati, compresi i
cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle
Comunita' europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li
accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino
personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identita'
esibendo un documento d'identita' valido;
b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a
disposizione delle autorita' competenti o trasmesse a queste ultime,
sempreche' esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per
azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o
vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla
legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle
persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la
professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e
battelli.»
Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello
delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 203 del 30
agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto
art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono
state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di
pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle
persone alloggiate;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 295
del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni
concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214;
Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni,
concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
Ritenuta la necessita' di dover adottare un provvedimento
interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel
tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa
da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie;
Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu'
rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196:
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Comunicazione giornaliera
1. Le generalita' delle persone alloggiate presso le strutture
ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle
stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone
alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle
24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le
modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente
decreto.