IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi
di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di
salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di
attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e
nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per
il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto 6 novembre 2012 che modifica il decreto 21
dicembre 2010 ed, in particolare, l'art. 5 che prevede che il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca
con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori di pubblica sicurezza;
Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti
vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli
stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal
decreto 6 novembre 2012 al fine di definire le modalita' per
l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dal suddetto Albo
nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con
qualifica di pubblica sicurezza;
Decreta:
Art. 1
Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con
qualifica di agenti di pubblica sicurezza
1. L'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica sicurezza,
di seguito albo, e' diviso in due sezioni, denominate
rispettivamente:
a) Sezione A - Agenti vigilatori;
b) Sezione B - Agenti vigilatori con qualifica di agenti di
pubblica sicurezza;
2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il cognome,
il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della tessera di
riconoscimento, la data di rilascio e la data di scadenza della
stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita' di
vigilanza, eventuali altri consorzi convenzionati con il suddetto
consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti sui
quali svolge l'attivita' di vigilanza.
3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto indicato al punto
2), l'indicazione, per ogni iscritto del decreto di attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato dall'Ufficio
territoriale del Governo competente.
4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione.
5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed e' pubblicato
sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e
sicurezza.