IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/14/UE della Commissione dell'8 maggio 2012,
che  ha  iscritto  il  metil  nonil  chetone  come  principio  attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del metil nonil chetone,  per
il tipo di prodotto 19, «Repellenti e attrattivi», e'  il  1°  maggio
2014 e che pertanto, a  decorrere  da  tale  data,  l'immissione  sul
mercato dei repellenti  e  attrattivi,  aventi  come  unica  sostanza
attiva il metil nonil  chetone,  per  il  tipo  di  prodotto  19,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/14/UE, e'
possibile che prodotti contenenti il metil nonil chetone  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/14/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per repellenti e attrattivi gia' presenti sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il metil nonil  chetone  e'  il  30
aprile 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  30  aprile  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei repellenti e attrattivi contenenti il
metil nonil chetone gia' presenti sul mercato come prodotti di libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2014; 
  Considerato che dopo il 30 aprile  2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica  sostanza  attiva  il  metil  nonil  chetone  rientranti  nella
categoria dei repellenti e attrattivi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nella  categoria  dei  «Repellenti  e  attrattivi»  e  che
contengono come unica sostanza attiva  il  metil  nonil  chetone  non
possono essere immessi sul mercato dopo il  30  aprile  2016  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti il metil nonil chetone impiegati
come repellenti e attrattivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della  direttiva  2012/14/UE  della  Commissione
dell'8 maggio 2012, il metil nonil chetone  e'  qualificato  sostanza
biocida a seguito della  sua  iscrizione  nell'«Elenco  dei  principi
attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello  comunitario
per poterli includere tra i biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della
direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/14/UE ha iscritto la sostanza  metil  nonil
chetone nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° maggio 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 19 «Repellenti e attrattivi», di cui all'allegato
IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  contenenti  il
principio attivo metil nonil chetone come unica sostanza  attiva,  e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3
del medesimo decreto legislativo.