IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva  2005/53/CE  della  Commissione  del  16  settembre   2005,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le  quali
la sostanza attiva tiofanato di metile; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva  2005/53/CE  della  Commissione  del  16  settembre   2005,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  della  sostanza  attiva
tiofanato di metile; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  7
marzo  2006  che  indica  il  30  settembre   2012   quale   scadenza
dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   tiofanato   di   metile
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo «Enovit Metil SC 500 g/l» conforme all'allegato III del
citato  decreto  legislativo  n.  194/1995,  che   ora   figura   nel
regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al  prodotto
fitosanitario  di   riferimento   «Enovit   Metil   FL»,   presentato
dall'impresa Sipcam S.p.A. che ne ha concesso specifico accesso; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in  adeguamento  alla  composizione  oggetto
degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra  indicato,
presentate dall'impresa titolare dei  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo  2006,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva tiofanato di metile; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo  «Enovit  Metil  SC   500   g/l»,   ottenuta   dal   Centro
internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al
fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al
28 febbraio 2016, alle nuove condizioni di impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la  nota  dell'ufficio  protocollo  n.  0042001  in  data  14
dicembre 2012 con la quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Sipcam
S.p.A.  titolare  del   dossier   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  istituto  da
presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  28  febbraio  2016,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiofanato di metile,
i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che ora figura nel regolamento (UE) n.  546/2011  della  Commissione,
sulla  base  del  fascicolo  «Enovit  Metil  SC  500  g/l»   conforme
all'allegato III; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  28  febbraio  2016,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  tiofanato  di  metile,  i
prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato  al  presente  decreto
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, autorizzati con la nuova composizione,  alle  condizioni  e
sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate   al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  La succitata impresa Sipcam S.p.A. e' tenuta alla presentazione dei
dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui
in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
  8 mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per  l'impiego
da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello