IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/2/UE della Commissione del 9 febbraio 2012,
che ha iscritto l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e  il
carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato  I  della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione  dell'ossido  di  rame  (II),
dell'idrossido di rame (II) e del carbonato basico di  rame,  per  il
tipo di prodotto 8, "Preservanti del legno", e' il 1° febbraio 2014 e
che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato  dei
preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva l'ossido  di
rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato  basico  di  rame,
per  il  tipo   di   prodotto   8,   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto  legislativo
25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/2/UE,  e'
possibile che prodotti contenenti l'ossido di rame (II),  l'idrossido
di rame (II) o il carbonato  basico  di  rame  come  unico  principio
attivo siano stati autorizzati come  presidi  medico  chirurgici,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/2/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II),  l'idrossido
di rame (II) o il carbonato basico di rame e' il 31 gennaio 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria  dei  preservanti  del  legno  contenenti
l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico
di rame gia' presenti sul mercato come prodotti di libera  vendita  o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2014; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II)
o  il  carbonato  basico  di  rame  rientranti  nella  categoria  dei
preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che  contengono
come unica sostanza attiva l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame
(II) o il carbonato basico di rame non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 31 gennaio 2016  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi  medico-chirurgici  contenenti   l'ossido   di   rame   (II),
l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico di rame impiegati come
preservanti del legno; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/2/UE della Commissione  del
9 febbraio 2012, l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il
carbonato basico di rame sono qualificati  come  sostanze  biocide  a
seguito della loro iscrizione nell'«Elenco dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/2/UE ha iscritto le sostanze ossido di rame
(II), idrossido di rame (II) e carbonato basico di rame nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2014,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 8 "Preservanti del  legno",  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti ossido di rame (II), idrossido di rame  (II)  o  carbonato
basico di rame come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo.