IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere e), f) e g) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie B1, B e BE abilitano alla guida rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla lettera a), n. 3), dello stesso art. 116, di autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente, e di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg; Visto altresi' il comma 4 del predetto art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se alla guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto altresi' il comma 2 del predetto art. 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di capacita' e di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e' disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente all'allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuta la necessita' di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE; Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validita', per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere f) e g), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; Decreta: Art. 1 Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B 1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; b) responsabilita' civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; d) sistema sanzionatorio; e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocita' del complesso. 2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro.