IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere e), f) e  g)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie B1, B  e  BE  abilitano  alla  guida
rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla
lettera a), n. 3), dello stesso art. 116,  di  autoveicoli  di  massa
massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati  e  costruiti
per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente,  e
di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria  B  e
di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata  non
superiore a 3500 Kg; 
  Visto altresi' il  comma  4  del  predetto  art.  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se  alla
guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle  patenti  di  guida,  si   conformano   ai   requisiti   minimi
dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi'  il  comma  2  del  predetto  art.  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di  capacita'  e
di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del  1992,  e'  disciplinata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente  all'allegato  V  dello
stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie  B1
e B, anche speciale, e BE; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria B, anche speciale, o BE,  dei  procedimenti  amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere f)  e  g),  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti
                   di guida delle categorie B1 e B 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte  sugli
argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3
del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera "V" o "F", a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro.