IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ed in particolare, il Capo I del Titolo II; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»; Visto l'art. 46-bis, comma 1, lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell'art. 2 della citata legge n. 92 del 2012, ha riformulato il comma 1 dell'art. 3 della surrichiamata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sopra riformulato, laddove dispone che «Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.»; Considerato che, in funzione del superamento delle attuali difficolta' occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalita' acquisite, nonche' ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilita' dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro; Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale e' finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso l'impresa istante, che presso imprese terze interessate all'acquisizione, anche parziale, dell'azienda; Ritenuto, pertanto, di definire, alla luce di quanto precede, parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria Decreta: Art. 1 1. In attuazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come riformulato dall'art. 46-bis, comma 1, lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.