IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2012,
che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina con la quale la societa' Amgen  Europe  B.V.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
NPLATE; 
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo del medicinale; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 24 luglio 2012; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  21
novembre 2012; 
  Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale NPLATE (romiplostim) e' rinegoziato  alle  condizioni
di seguito indicate: 
  Confezione: 
    «250 mcg - polvere 250 mcg (500/ml) e solvente 0,72 ml in siringa
preriempita  per  soluzione  iniettabile  -   uso   sottocutaneo»   1
flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore + 1 ago + 1 siringa
+ 4 tamponi alcool; 
    A.I.C. n. 039002050/E (in base 10) 1567Y2 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 602,50. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 994,37. 
  Confezione: 
    «500 mcg - polvere 500 mcg (500/ml) e solvente 1,2 ml in  siringa
preriempita  per  soluzione  iniettabile  -   uso   sottocutaneo»   1
flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore + 1 ago + 1 siringa
+ 4 tamponi alcool; 
    A.I.C. n. 039002074/E (in base 10) 1567YU (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1205,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1988,75. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Nuovo Tetto di spesa complessivo  sull'ex  factory  pari  a  € 12,5
Mln/anno. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto  di  eventuale  Payback)
trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita'  per  i  canali
Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. 
  E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire  semestralmente
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del  tetto
e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione del Tetto  sui  consumi  che  comporti  un  incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.