IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
  Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195; 
  Visto il testo attualmente  vigente  del  Regolamento  interno  del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
  Vista la delibera in data 5 dicembre 2012 con la quale il Consiglio
Superiore della Magistratura ha modifi cato l'art. 18 del Regolamento
interno; 
 
                              Decreta: 
 
  La modifica dell'art. 18 R.I. nei termini di seguito indicati. 
 
                               Art. 18 
 
                    Rilascio di copia degli atti 
 
  1. Tutti hanno diritto di ottenere  copia  o  visione  dei  verbali
delle sedute pubbliche del  Consiglio  e  delle  delibere  consiliari
assunte in seduta pubblica. 
  2. Ai sensi  dell'art.  24  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
sottratti all'accesso: 
    a) i documenti coperti da segreto o da  divieto  di  divulgazione
espressamente previsti dalla legge; 
    b) i documenti che riguardino  la  tutela  dell'ordine  pubblico,
l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    c)  i  documenti  che  riguardino  la  sicurezza  personale   dei
magistrati; 
    d) i documenti che riguardino la sfera sanitaria delle persone; 
    e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone; 
    f) i documenti attinenti a procedimenti penali e  disciplinari  o
concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi, fatta  eccezione
per la fase pubblica dei procedimenti; 
    g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio. 
  3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso ed il rilascio di
copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza  sia  necessaria
per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di
documenti  contenenti  dati  sensibili  e  giudiziari,  l'accesso  e'
consentito nei limiti in cui sia strettamente  indispensabile  e  nei
termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
vita sessuale. 
  4.  La  prevalenza  dell'accesso   difensivo   sul   diritto   alla
riservatezza  va  verificata  in  concreto  rispetto  alle  effettive
esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso. 
  5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle  Commissioni
nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso  dei
procedimenti  consiliari   definiti   in   seduta   consiliare   sono
autorizzati  dal  Comitato  di  Presidenza,   previo   parere   della
Commissione, a richiesta di tutti  i  soggetti  privati  e  pubblici,
compresi quelli  portatori  di  interessi  diffusi,  che  abbiano  un
interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente   ad   una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale
e' chiesto l'accesso. Con  provvedimento  motivato,  l'autorizzazione
puo' essere negata, in relazione alle fattispecie  di  cui  ai  commi
precedenti. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate
in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione
sia disposta per  esigenze  di  tutela  della  sicurezza  di  beni  o
persone, salvo che la richiesta provenga dal  magistrato  interessato
al procedimento. Contro il diniego di autorizzazione anche  parziale,
e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 
  6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio
di copia dei verbali delle Commissioni,  nonche'  degli  atti  e  dei
documenti formati  o  acquisiti  nel  corso  del  procedimento,  sono
autorizzati  dal  Comitato  di  Presidenza,   previo   parere   della
Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la  copia
di tali atti siano strettamente  necessari  al  richiedente  per  far
valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti  di  cui  ai
commi  precedenti.  Contro   ogni   diniego,   anche   parziale,   di
autorizzazione e' ammesso reclamo al  Consiglio  che  provvede  entro
trenta giorni. 
  7. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.ยป. 
    Roma, 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                    Visconti, Segretario generale del 
                               Consiglio Superiore della Magistratura