IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
recante "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle
Imprese", che dispone che i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere
generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti
gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti
o eliminati con gli atti medesimi;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
secondo il quale gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati anche nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le
modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
che demanda al Dipartimento della funzione pubblica la
predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione
delle disposizioni regolamentari per valutarne l'impatto in termini
di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi
per i cittadini e le imprese;
Visto l'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
che demanda al regolamento previsto dal precedente comma 2 anche
l'individuazione, ai fini della valutazione degli eventuali profili
di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati,
delle modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e
delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del
presente articolo;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in
particolare l'articolo 11 che disciplina il principio di trasparenza
al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica
amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 19 luglio 2012, n.
3326;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 5 ottobre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per
la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' dei provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine
di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli
oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina,
altresi', le modalita' di presentazione dei reclami da parte di
cittadini e imprese.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni
dello Stato.
3. Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto
per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalita'
degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e
trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni,
istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche
su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con
periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli
obblighi di natura fiscale, ne' quelli che discendono
dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di
prodotti.