IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'articolo 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Umbria»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 35 del 12
febbraio 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione
Pantalla - Todi (Perugia), e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli per la denominazione di origine protetta «Umbria»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 21 gennaio 2010;
Considerato che il Consorzio tutela olio extravergine di oliva DOP
Umbria non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo
da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria»
anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» con sede
in Frazione Pantalla - Todi (Perugia), con decreto 21 gennaio 2010 ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta
«Umbria», registrata con il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre
1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.