IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 128-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141, che stabilisce che e' agente in  attivita'  finanziaria
il  soggetto  che  promuove  e  conclude  contratti   relativi   alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione
di  servizi  di  pagamento,  su  mandato  diretto   di   intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di
moneta elettronica, banche e Poste Italiane S.p.A.; 
  Visto  l'articolo  128-quater,  comma  6,  dello   stesso   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotto  dal  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita Banca d'Italia, stabilisce  le
condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti  in  attivita'
finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale
dell'elenco; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2012, numero 07294/2012; 
  Acquisito il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  prot.  n.
10381 del 13 novembre 2012; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
  a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e successive modifiche; 
  b) «testo unico bancario»,  il  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
  c)  «agente  in  attivita'  finanziaria»,  l'agente  in   attivita'
finanziaria come definito dall'articolo 128-quater  del  testo  unico
bancario; 
  d) «agente nei servizi  di  pagamento»,  gli  agenti  che  prestano
esclusivamente i servizi di pagamento; 
  e) «elenco degli agenti in attivita' finanziaria», l'elenco  tenuto
dall'Organismo ove sono iscritti gli agenti in attivita' finanziaria; 
  f) «sezione speciale dell'elenco»,  la  sezione  dell'elenco  degli
agenti in attivita' finanziaria ove  sono  iscritti  gli  agenti  nei
servizi di pagamento; 
  g) «servizi di pagamento», i servizi  di  pagamento  come  definiti
all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  e  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
  h) «intermediari»,  banche,  Poste  Italiane  S.p.A.,  istituti  di
pagamento autorizzati  in  Italia,  istituti  di  moneta  elettronica
autorizzati in Italia, intermediari finanziari  se  autorizzati  alla
prestazione di servizi di pagamento; 
  i)  «Organismo»,  l'Organismo  competente  per  la  gestione  degli
elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi  previsto  dall'articolo  128-undecies  del   testo   unico
bancario. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 128-quater del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 128-quater (Agenti in attivita'  finanziaria).  -
          1. E' agente  in  attivita'  finanziaria  il  soggetto  che
          promuove e conclude contratti relativi alla concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla  prestazione  di
          servizi di pagamento, su mandato  diretto  di  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V,  istituti  di  pagamento,
          istituti di moneta elettronica, banche  o  Poste  Italiane.
          Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono   svolgere
          esclusivamente l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,
          nonche' attivita' connesse o strumentali. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita'  di  agente  in  attivita'  finanziaria   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 
              3. 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
          attivita' su mandato di un solo  intermediario  o  di  piu'
          intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel  caso  in
          cui  l'intermediario  conferisca  un   mandato   solo   per
          specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia   consentito
          all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
          servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
              5. Il mandante risponde solidalmente dei danni  causati
          dall'agente in attivita' finanziaria, anche se  tali  danni
          siano  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
          penale. 
              6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi  di
          pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
          di cui al comma  2  quando  ricorrono  le  condizioni  e  i
          requisiti  stabiliti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo  di  attivita'
          svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non  si
          applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. 
              7.  La  riserva  di  attivita'  prevista  dal  presente
          articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
          pagamento per conto di istituti  di  moneta  elettronica  o
          istituti di pagamento comunitari.  Al  fine  di  consentire
          l'esercizio  dei  controlli  e  l'adozione   delle   misure
          previste  dall'art.  128-duodecies  nonche'   dal   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente  che  presta
          servizi di  pagamento  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica o istituti  di  pagamento  comunitari  comunica
          all'Organismo  previsto   all'art.   128-undecies   l'avvio
          dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
          dati  aggiornati,  le  eventuali  variazioni   nonche'   la
          conclusione della propria attivita', utilizzando  la  posta
          elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
          il punto di contatto centrale, ai sensi dell'art. 42, comma
          3, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  le
          comunicazioni di cui al precedente periodo sono  effettuate
          dallo  stesso  punto  di  contatto  per   via   telematica.
          L'Organismo stabilisce la periodicita' e  le  modalita'  di
          invio della comunicazione. 
              8.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010,  n.  207,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al testo del  decreto  legislativo
          n. 141 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, supplemento ordinario. 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 128-quater  del
          citato decreto legislativo n. 385 del  1993,  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione  della
          direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE): 
              «Art. 1 (Definizioni) (In vigore dal 1° marzo 2010).  -
          1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "consumatore": la persona fisica di cui all'art.  3,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
              b) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
              1) servizi che permettono di depositare il contante  su
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              2) servizi che permettono prelievi in  contante  da  un
          conto di pagamento nonche' tutte  le  operazioni  richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              3)  esecuzione  di  ordini  di  pagamento,  incluso  il
          trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso  il
          prestatore di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
              3.1) esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              3.2) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              3.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
                  4) Esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
              4.1) esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              4.2) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              4.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
              5)  emissione  e/o   acquisizione   di   strumenti   di
          pagamento; 
              6) rimessa di denaro; 
              7)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  ove   il
          consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
          sia dato  mediante  un  dispositivo  di  telecomunicazione,
          digitale  o  informatico  e  il  pagamento  sia  effettuato
          all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
          o digitale o informatica  che  agisce  esclusivamente  come
          intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento  e
          il fornitore di beni e servizi; 
              c) "operazione di  pagamento":  l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
              d) "sistema di pagamento" o  "sistema  di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento":   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
              e) "pagatore": il soggetto  titolare  di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
              f)   "beneficiario":   il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
              g)  "prestatore  di  servizi  di  pagamento":  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
              h)   "utilizzatore   di   servizi   di   pagamento"   o
          "utilizzatore": il soggetto che  utilizza  un  servizio  di
          pagamento  in  veste  di  pagatore  o  beneficiario  o   di
          entrambi; 
              i) "contratto quadro": il contratto che  disciplina  la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
              l) "conto di pagamento": un conto  intrattenuto  presso
          un prestatore  di  servizi  di  pagamento  da  uno  o  piu'
          utilizzatori di servizi di pagamento  per  l'esecuzione  di
          operazioni di pagamento; 
              m) "fondi": banconote e monete,  moneta  scritturale  e
          moneta elettronica cosi' come definita dall'art.  1,  comma
          2, lettera h-ter),  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              n) "rimessa di denaro":  servizio  di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare corrispondente al beneficiario o  a  un  altro
          prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
          beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti  per  conto
          del beneficiario e messi a sua disposizione; 
              o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data  da
          un pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   con   la   quale   viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
              p) "data valuta": la data di riferimento  usata  da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
              q) "autenticazione":  una  procedura  che  consente  al
          prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
          di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
          dispositivi personalizzati di sicurezza; 
              r) "identificativo unico": la combinazione di  lettere,
          numeri o simboli che il prestatore di servizi di  pagamento
          indica all'utilizzatore  di  servizi  di  pagamento  e  che
          l'utilizzatore  deve  fornire  al  proprio  prestatore   di
          servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
          utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto  di
          pagamento per l'esecuzione di un'operazione  di  pagamento;
          ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,  l'identificativo
          unico  identifica  solo  l'utilizzatore  del  servizio   di
          pagamento; 
              s)  "strumento  di  pagamento":  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
          cui l'utilizzatore di servizi di pagamento  si  avvale  per
          impartire un ordine di pagamento; 
              t) "micro-impresa": l'impresa  che,  al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai  sensi  dell'art.  84,  lettera  b),   della   direttiva
          2007/64/CE; 
              u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore
          di servizi di pagamento del  pagatore  o  del  beneficiario
          coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  e'
          operativo, in base a quanto e' necessario per  l'esecuzione
          dell'operazione stessa; 
              v) "addebito diretto": un  servizio  di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
              z) "area unica dei pagamenti in  euro":  l'insieme  dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti; 
              aa) "tasso di  cambio  di  riferimento":  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal fornitore  di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 11 del 2010: 
              «2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
              a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in
          contante direttamente dal pagatore al  beneficiario,  senza
          alcuna intermediazione; 
              b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario
          effettuate tramite  un  agente  commerciale  autorizzato  a
          negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni  o
          servizi per conto del pagatore o del beneficiario; 
              c) trasporto  materiale,  a  titolo  professionale,  di
          banconote  e  monete,  ivi   compresa   la   raccolta,   il
          trattamento e la consegna; 
              d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e
          nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel
          quadro di un'attivita' senza scopo di lucro  o  a  fini  di
          beneficenza; 
              e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante  al
          pagatore nel contesto  di  un'operazione  di  pagamento,  a
          seguito di una richiesta esplicita del pagatore di  servizi
          di   pagamento   immediatamente   precedente   l'esecuzione
          dell'operazione  di  pagamento  attraverso   un   pagamento
          destinato all'acquisto di beni o servizi; 
              f) operazioni  di  cambio  di  valuta  contante  contro
          contante nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti
          su un conto di pagamento; 
              g) operazioni di pagamento basate su uno  dei  seguenti
          tipi di documenti cartacei, con i quali viene  ordinato  al
          prestatore di servizi di pagamento di mettere dei  fondi  a
          disposizione del beneficiario:  assegni,  titoli  cambiari,
          voucher, traveller's cheque, vaglia postali; 
              h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un
          sistema di pagamento o di un  sistema  di  regolamento  dei
          titoli tra agenti  di  regolamento,  controparti  centrali,
          stanze  di  compensazione  e/o  banche  centrali  e   altri
          partecipanti  al  sistema  e  prestatori  di   servizi   di
          pagamento, fatto salvo l'art. 30; 
              i)     operazioni      di      pagamento      collegate
          all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi  i
          dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai  rimborsi
          o proventi di cessioni, effettuate  dalle  persone  di  cui
          alla lettera h), ovvero da imprese  di  investimento,  enti
          creditizi, organismi di investimento collettivo o  societa'
          di  gestione   patrimoniale   che   prestano   servizi   di
          investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere  la
          custodia di strumenti finanziari; 
              l) servizi forniti dai prestatori di  servizi  tecnici,
          che supportano la prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
          senza mai entrare in  possesso  dei  fondi  da  trasferire,
          compresi l'elaborazione  e  la  registrazione  di  dati,  i
          servizi fiduciari  e  di  protezione  dei  dati  personali,
          l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura  di
          reti informatiche e di comunicazione,  la  fornitura  e  la
          manutenzione di terminali e dispositivi  utilizzati  per  i
          servizi di pagamento; 
              m) servizi  basati  su  strumenti  che  possono  essere
          utilizzati per acquistare beni o servizi  solo  nella  sede
          utilizzata  dall'emittente  o  in  base   ad   un   accordo
          commerciale  con  l'emittente,  all'interno  di  una   rete
          limitata di prestatori di servizi o per una gamma  limitata
          di beni o servizi; 
              n) operazioni di pagamento eseguite  tramite  qualsiasi
          dispositivo di telecomunicazione, digitale  o  informatico,
          quando i beni  o  servizi  acquistati  sono  consegnati  al
          dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o
          devono  essere  utilizzati  tramite  tale  dispositivo,   a
          condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o
          informatico, non agisca esclusivamente quale  intermediario
          tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e  il  fornitore
          dei beni e servizi; 
              o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di
          servizi di pagamento,  relativi  agenti  o  succursali  per
          proprio conto; 
              p) operazioni di pagamento tra un'impresa  madre  e  la
          relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa  impresa
          madre,  senza  alcuna  intermediazione  da  parte   di   un
          prestatore di servizi di pagamento  diverso  da  una  delle
          imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
              q) servizi,  forniti  da  prestatori,  di  prelievo  di
          contante tramite sportelli automatici per conto  di  uno  o
          piu'  emittenti  della  carta,  che  non  sono  parti   del
          contratto quadro con il cliente che preleva  denaro  da  un
          conto di pagamento, a condizione che detti  prestatori  non
          gestiscano altri servizi di  pagamento  elencati  nell'art.
          1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 128-undecies del citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 128-undecies (Organismo). - 1.  E'  istituito  un
          organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          statuto dell'organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui all'art. 128-quater, comma 2,  e  all'art.  128-sexies,
          comma 2, previa verifica dei requisiti previsti,  e  svolge
          ogni altra  attivita'  necessaria  per  la  loro  gestione;
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          per l'iscrizione negli elenchi; svolge  gli  altri  compiti
          previsti dalla legge. 
              4. L'organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini.».