IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 17-decies che riconosce
un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un
veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro
veicolo;
Visto inoltre il comma 2 dell'art. 17-bis del predetto decreto che
definisce i veicoli a basse emissioni complessive;
Visto altresi' il comma 1 dell'art. 17-undecies del decreto
medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei
contributi di cui al citato art. 17-decies;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice
della strada;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/CE
del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito
dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante disposizioni sulla
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998;
Considerato che l'art. 17-bis del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra
le finalita' del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della
mobilita' sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di
flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive,
con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di
veicoli a trazione elettrica o ibrida;
Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art.
17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di
natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a
disciplinare la fruizione dei contributi in parola;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per
la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente
decreto;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al
precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a
biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).