IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 15 febbraio 2013
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo
stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti
al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonche' ai primi
interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita', ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 16 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100,
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica
nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in
rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 130 del 6 giugno 2012;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del predetto
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2012, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle
disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, e 16
ottobre 2012, con le quali si e' data attuazione al suddetto articolo
1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 12;
Ritenuta la necessita' di integrare le predette delibere, dando
attuazione all'articolo 1, comma 4, del sopra citato decreto-legge n.
74 del 2012;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i
Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e
sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'articolo 12,
comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma
138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2013
Il Presidente: Monti