IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi
nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle
province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il
predetto stato emergenziale e' stato prorogato fino al 30 novembre
2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 2010, n. 3915;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Presidente della regione Toscana del 2 ottobre
2012 e del 28 dicembre 2012;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Toscana e' individuata, a partire dal 1° dicembre
2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi
nel contesto di criticita' determinatosi in conseguenza delle
avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1°
novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente responsabile
del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione
Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data del 30 novembre 2012. Egli e' autorizzato a porre in
essere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo
trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente
competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di
cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile
del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione
Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi
indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta
regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente
responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della
regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile
inerente alla gestione commissariale.
4. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi
delle strutture organizzative della regione Toscana, nonche' della
collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base di
apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore
Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e
delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le
risorse finanziarie di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010. Il predetto Dirigente e'
tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2013
Il capo del Dipartimento
della protezione civile
Gabrielli