LA BANCA D'ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare
l'art. 22;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con
provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unita' di
Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine
di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei
soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dello stesso
decreto;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante modifiche all'art. 13
del decreto legislativo n. 231 del 2007;
Visto il provvedimento della CONSOB, recante disposizioni attuative
in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a
prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo dei soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, adottato ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007 i destinatari "inviano alla UIF una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche,
entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico";
Su proposta della Unita' di Informazione Finanziaria;
Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono
per:
a. "finanziamento del terrorismo": in conformita' con l'art. 1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
"qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti";
b. "Paesi o territori a rischio": i Paesi o i territori non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di
informazioni anche in materia fiscale;
c. "riciclaggio": ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o
da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo
a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione";
d. "UIF": l'Unita' di Informazione Finanziaria, cioe' la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.