IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante  «Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale»; 
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  citata  legge  il  Ministro  per   la
solidarieta' sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana un regolamento per disciplinare le modalita'  di  elezione  dei
membri  dell'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  da  parte
delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri
nazionale e regionali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Acquisito  il   parere   favorevole   dell'Osservatorio   nazionale
dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso nella seduta del 29 aprile 2010; 
  Preso atto delle osservazioni  del  Consiglio  di  Stato,  espresse
dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti   normativi   con   parere
interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011; 
  Udito il Consiglio  di  Stato  il  quale  ha  espresso  il  proprio
definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011; 
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012; 
 
                             A d o t t a 
                       il seguente regolamento 
 
recante  la  disciplina  delle  modalita'  di  elezione  dei   membri
dell'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  da  parte   delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale  e
regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre
2000, n. 383. 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Indizione delle elezioni 
 
  1.  Ai  fini   della   costituzione   dell'Osservatorio   nazionale
dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo  settore  e  le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
indice,  con  propria  comunicazione   adeguatamente   pubblicizzata,
l'elezione di venti membri dell'Osservatorio,  rappresentativi  delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e
nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1  sono  indicati  la  data,
l'orario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle elezioni.  Tra
la data della comunicazione e  lo  svolgimento  delle  elezioni  deve
intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il testo dell'art. 11, comma 6, della legge 7  dicembre
          2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni  di  promozione
          sociale), e' il seguente: 
              «Art. 11 (Istituzione e composizione  dell'Osservatorio
          nazionale). - (Omissis). 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro per  la  solidarieta'  sociale,
          sentite le Commissioni parlamentari  competenti,  emana  un
          regolamento per disciplinare le modalita' di  elezione  dei
          membri   dell'Osservatorio   nazionale   da   parte   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionale e regionali.». 
          Note alle premesse: 
              - Il testo della  citata  legge  n.  383  del  2000  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27  dicembre  2000,
          n. 300. 
              - Per il testo del comma 6, dell'art. 11, della  citata
          legge n. 383 del 2000, si veda la note al titolo. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con  decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del Ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  383  del
          2000, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Registri).  -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite  ed
          operanti da almeno un anno. Alla  tenuta  del  registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,
          che  svolgono   attivita',   rispettivamente,   in   ambito
          regionale o provinciale.».