IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana un regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella seduta del 29 aprile 2010;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere
interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;
Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio
definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;
A d o t t a
il seguente regolamento
recante la disciplina delle modalita' di elezione dei membri
dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre
2000, n. 383.
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata,
l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data,
l'orario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle elezioni. Tra
la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve
intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 11, comma 6, della legge 7 dicembre
2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), e' il seguente:
«Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale). - (Omissis).
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.».
Note alle premesse:
- Il testo della citata legge n. 383 del 2000 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000,
n. 300.
- Per il testo del comma 6, dell'art. 11, della citata
legge n. 383 del 2000, si veda la note al titolo.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 383 del
2000, e' il seguente:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».