IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della  citata  legge  n.
228  del  2012,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491  a  499  del  citato
art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; 
  Vista  la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e   alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Vista  la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
finanziari, che modifica le direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  e  la
direttiva  2000/12/CE  e  che  abroga  la  direttiva  93/22/CEE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006  della  Commissione  del  10
agosto  2006,  recante  modalita'  di  esecuzione   della   direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli  obblighi  in  materia  di  registrazioni  per  le   imprese   di
investimento, la comunicazione delle operazioni, la  trasparenza  del
mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione  e
le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva; 
  Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del  12  febbraio  2008,
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e  a
taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la  copertura
del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap); 
  Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4  luglio  2012,  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del Codice Civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recante  la
riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 520F; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in  materia  di  contratti  di
garanzia finanziaria; 
  Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n.  11971  del
14 maggio 1999, di attuazione del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; 
  Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n.  16190  del
29 ottobre 2007, di attuazione del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491
a 500 si intende operato ai corrispondenti commi  dell'art.  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Ai medesimi effetti si intendono per: 
    a)  TUF:  il  testo  unico  della  finanza  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    b) TUIR: il testo unico delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    c) azioni: i titoli di partecipazione  al  capitale  di  societa'
appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale
e  indipendentemente   dall'attribuzione   di   determinati   diritti
amministrativi o  patrimoniali:  societa'  per  azioni,  societa'  in
accomandita per azioni e societa' europee di cui al regolamento  (CE)
n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al  capitale  di  societa'
cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che  l'atto  costitutivo
non  preveda  l'applicazione  della  disciplina  delle   societa'   a
responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma,  del
codice civile; 
    d) strumenti finanziari partecipativi: gli  strumenti  finanziari
di cui all'art. 2346, sesto  comma,  del  codice  civile,  emessi  da
societa'  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  che  attribuiscono
particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro  apporti  di
soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di  partecipazione  del
titolare ai risultati  della  societa'  o  di  alcuni  suoi  rami  di
attivita', inclusi gli strumenti  di  partecipazione  ad  un  singolo
affare di  cui  all'art.  2447-ter,  primo  comma,  lettera  e),  del
medesimo codice; 
    e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario  e
gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o
strumenti finanziari partecipativi, di cui  alla  precedente  lettera
d), emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato; 
    f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione:
i  mercati  ed  i  sistemi  riconosciuti  ai  sensi  della  direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile  2004
e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, cosi'  come  individuati
nell'elenco  pubblicato  nell'apposita  sezione  del  sito   internet
dell'Autorita' Europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
(http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le  finalita'  di  cui  al
paragrafo 2 dell'art. 13 del  Regolamento  (CE)  n.  1287/2006  della
Commissione, del  10  agosto  2006,  purche'  istituiti  in  Stati  e
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale  emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai  quali  non  si
applica la citata normativa,  per  mercati  regolamentati  e  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  si  intendono  quelli   regolarmente
funzionanti ed  autorizzati  da  un'Autorita'  pubblica  nazionale  e
sottoposti a vigilanza  pubblica,  ivi  inclusi  quelli  riconosciuti
dalla Consob ai  sensi  dell'art.  67,  comma  2,  del  TUF,  purche'
istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui  al  citato
decreto ministeriale.