IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n.
228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato
art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e la
direttiva 2000/12/CE e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10
agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di
investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del
mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e
le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008,
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;
Visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a
taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura
del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);
Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del testo del Codice Civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 520F;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria;
Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;
Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 16190 del
29 ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491
a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai medesimi effetti si intendono per:
a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di societa'
appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale
e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti
amministrativi o patrimoniali: societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni e societa' europee di cui al regolamento (CE)
n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di societa'
cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo
non preveda l'applicazione della disciplina delle societa' a
responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, del
codice civile;
d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari
di cui all'art. 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da
societa' di cui alla precedente lettera c), che attribuiscono
particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di
soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del
titolare ai risultati della societa' o di alcuni suoi rami di
attivita', inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo
affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lettera e), del
medesimo codice;
e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e
gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o
strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera
d), emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato;
f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione:
i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, cosi' come individuati
nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet
dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le finalita' di cui al
paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione, del 10 agosto 2006, purche' istituiti in Stati e
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si
applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente
funzionanti ed autorizzati da un'Autorita' pubblica nazionale e
sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti
dalla Consob ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, purche'
istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato
decreto ministeriale.