IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
"decreto  legislativo  n.  93  del  2011"  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2011; 
  Visto l'art. 27 del decreto legislativo n.  93  del  2011,  recante
disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n.  1  del
2012"; 
  Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  quanto  stabilito   nel   decreto
ministeriale in data 9 maggio  2001  sopra  citato,  in  relazione  a
quanto stabilito nel decreto legislativo n. 93 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Stoccaggio di modulazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo  n.  164
del  2000,  come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, nel seguito "Autorita'", fissa le modalita' atte a  garantire  a
tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di  condizioni,  la
massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio  in
condizioni di normale esercizio  e  gli  obblighi  dei  soggetti  che
svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di  stoccaggio  di
cui al presente decreto. 
  2. In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  lo  spazio  di
stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite
dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012,  da  destinare  in  via
prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12,
comma  7,  lettera  a),  sopra  citato,  relativamente  all'anno   di
stoccaggio 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, e' determinato  in  misura
di circa 6.700 milioni di standard metri  cubi,  corrispondente  alla
differenza tra i seguenti due fattori: 
    il volume relativo alla domanda di gas naturale nel  periodo  dal
1° ottobre - 31 marzo,  con  riferimento  ai  consumi  effettivi  nel
periodo invernale negli ultimi 10 anni; 
    il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre  -  31  marzo
mediante un utilizzo non superiore al 65%  della  capacita'  relativa
alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo,
sommato alla produzione nazionale nello stesso  periodo  e  al  netto
delle eventuali esportazioni. 
  3. Con successivo decreto saranno  determinati,  per  gli  anni  di
stoccaggio successivi,  gli  obblighi  di  modulazione  per  aree  di
prelievo omogenee in funzione dei valori climatici  di  cui  all'art.
18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito
dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011. 
  4. Lo stoccaggio di modulazione di cui  al  comma  2  e'  assegnato
dall'impresa  maggiore  di  stoccaggio  secondo  procedure  di   asta
competitiva per una parte pari a  circa  2.500  milioni  di  standard
metri cubi, determinata come valore medio delle  giacenze  registrate
al 31 marzo, relative allo stoccaggio di modulazione allocato per  le
esigenze dei clienti di cui  al  comma  2  nei  piu'  recenti  cinque
esercizi contrattuali di stoccaggio, corrispondenti a quelli  dal  1°
aprile 2006 al 31 marzo 2012, non considerando quello comprendente il
periodo invernale dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nel corso del
quale si e' verificata una situazione di emergenza che ha  comportato
una elevata erogazione. 
  5. La parte di stoccaggio di modulazione di circa 4.200 milioni  di
standard metri cubi, pari alla differenza tra il  volume  complessivo
di cui al comma 2 e la giacenza media di cui al comma 4  e'  allocata
da tutte le imprese di stoccaggio, a decorrere dal 18 febbraio  2013,
mediante le procedure di allocazione vigenti stabilite nei Codici  di
stoccaggio relative a tale tipologia di stoccaggio, ai  soggetti  che
direttamente o indirettamente forniscono gas ai  clienti  di  cui  al
comma 2. 
  6. Le ulteriori capacita' di stoccaggio, pari a circa 1.700 milioni
di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per
l'anno  di  stoccaggio  2013  -  2014  mediante  procedure  di   asta
competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 1 del 2012, unitamente alle capacita'  non  allocate
per i servizi integrati  di  rigassificazione  e  stoccaggio  di  cui
all'art. 14, comma 1 sopra citato,  aperte  a  tutti  i  richiedenti,
anche per servizi diversi dalla modulazione di cui  all'art.  18  del
decreto legislativo n. 164 del 2000. 
  7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e
integrazioni.