IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito
«decreto legislativo n. 164/00», ed in particolare i commi 1 e 2
dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che:
l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e'
attivita' di interesse pubblico;
le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento
sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne
facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'art. 9,
che al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di
gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata,
sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge
l'attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e'
di competenza regionale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art.
1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attivita' di trasporto
e dispacciamento del gas naturale a rete, nonche' la gestione di
infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle
attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo n. 93/2011»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 93/2011 ed in
particolare il comma 6, lettera f), che prevede che ciascun Gestore
della rete di trasporto di gas naturale gestisce gli impianti in
sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita' e a tal fine
predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della
rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le
reti estere e che il programma e' approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ed e' vincolante salvo motivati impedimenti
tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche
alle Regioni;
Vista la lettera del 12 novembre 2012, protocollo OPER/SCH/cv08, e
relativi allegati con cui la societa' Snam Rete Gas Spa ha trasmesso,
al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia,
il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas
naturale per l'anno termico 2012-2013;
Vista la lettera dell'11 dicembre 2012, protocollo
DT/PA/pa/2012/1464, e relativi allegati con cui la societa' S.G.I. -
Societa' Gasdotti Italia Spa ha trasmesso, al Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per l'energia, il programma di
manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per
l'anno termico 2012-2013;
Vista la lettera del 6 dicembre 2012, n. 06/12/2012/0080 e relativi
allegati con cui la societa' Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha
trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per
l'Energia, il programma di manutenzione della propria rete di
trasporto del gas naturale per l'anno termico 2012-2013 che, per il
citato anno termico, non prevede interventi di manutenzione;
Vista la deliberazione del direttore dell'area mercati
dell'Autorita', protocollo 0004211 del 30 gennaio 2013, trasmessa
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico,
con cui e' stato espresso il parere favorevole sui piani di
manutenzione delle societa' di trasporto sopra indicate;
Considerato che per l'anno termico 2012-2013 i programmi di
manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle societa'
Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Societa' Gasdotti Italia Spa contengono
gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di
manutenzione programmati e della relativa tempistica;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto
del gas naturale
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera f)
del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di
manutenzione della rete di trasporto del gas naturale, per l'anno
termico 2012-2013, trasmessi dalle societa' Snam Rete Gas Spa, S.G.I.
- Societa' Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa di
cui in allegato 1, 2 e 3.
2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
le infrastrutture energetiche provvede a comunicare i programmi di
manutenzione di cui al comma 1 alle Regioni.