IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti 
                           e la Nutrizione 
 
  Visto l'art. 6, della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento n. (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento
della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23  aprile  2009,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  i
composti del rame; 
  Visto  in  particolare,  l'allegato  al  decreto  ministeriale   15
settembre 2009 che stabilisce, come riportato  nella  parte  A  delle
"disposizioni specifiche", che la sostanza attiva "composti del rame"
puo' essere autorizzata soltanto come battericida e fungicida; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto  ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento  della
direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva  componente,  nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I,  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI, del citato decreto legislativo n.  194/95  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto
15 settembre 2009,  le  imprese  titolari  hanno  presentato,  per  i
prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza  attiva
composti del rame come unica sostanza attiva  o  associata  ad  altre
sostanze  attive,  anch'esse  considerate  approvate,  un   fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato  III,  del  citato  decreto
legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste; 
  Considerato  altresi',  che  sono  tuttora  in  corso  le  relative
valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, dello
stesso decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE)
n. 546/2011 della Commissione; 
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati nella tabella riportata in allegato al presente
decreto fino alla data indicata  nella  VIII  colonna  della  tabella
stessa, data di  scadenza  dell'approvazione  delle  sostanze  attive
componenti, fatti salvi gli adeguamenti alle  conclusioni  dell'esame
tuttora in corso nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti
relativi alle procedure di rinnovo  di  approvazione  delle  sostanze
attive componenti, secondo quanto stabilito dal reg. 1107/2009,  pena
la revoca dell'autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data  indicata  nella
VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto,
corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione  nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di  alcune  sostanze
attive che ora figurano nei  Reg.  (UE)  540/2011  e  541/2011  della
Commissione,  i  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato   al
presente decreto contenenti la sostanza  attiva  composti  del  rame,
come unica sostanza attiva o  associata  ad  altre  sostanze  attive,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, gli  adeguamenti  alle  conclusioni  della
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI,  del
citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE)
n.  546/2011  della  Commissione,  tuttora  in  corso,  nonche'   gli
adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle  procedure  di
rinnovo di approvazione delle  sostanze  attive  componenti,  secondo
quanto stabilito dal Reg. n. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello