IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio  dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e con legge 2 aprile 1951, n. 302; 
  Visto l'art. 15 della legge  17  febbraio  1971,  n.  127,  che  ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo; 
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002; 
  Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto  legislativo   n.
220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la
vigilanza  dell'Autorita'  governativa  sulle   Banche   di   credito
cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche  e
di funzionamento degli organi sociali; 
  Visto il decreto ministeriale 22  dicembre  2005  che  all'art.  25
stabilisce  l'avvio  della  vigilanza   sulle   Banche   di   credito
cooperativo al 1° gennaio 2007; 
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura  del
contributo dovuto dalla Banche di credito cooperativo per il  biennio
2013-2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il contributo dovuto dalle Banche di  Credito  cooperativo  per  le
spese relative alla revisione delle  stesse  e'  corrisposto  per  il
biennio 2013/2014 con le modalita' di accertamento e  di  riscossione
stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla  base  dei
seguenti parametri e nella misura sottoindicata: 
    

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|    Fasce e    |                     Parametri                     |
|    importo    |=========================|=========================|
|               |       Numero soci       |       Totale attivo     |
|               |                         |    (migliaia di Euro)   |
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|  € 1.980,00:  |       fino a 980        |      fino a 124.000     |
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|  € 3.745,00:  |     da 981 a 1680       |  da 124.001 a 290.000   |
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|  € 6.660,00:  |       oltre 1681        |      oltre 290.000      |
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