IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 2  novembre  2012  dall'impresa
Stahler International GmbH  e  Co.  KG  con  sede  legale  in  Stader
Elbstrasse,   D-21683   Stade   (Germania),   intesa   ad    ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato ERBIFEN  K,  contenete  le  sostanze  attive
petoxamide  e  terbutilazina,  uguale  al  prodotto  di   riferimento
denominato   Successor   T,   registrato,    al    n.    12841    con
decretodirettoriale   in   data   10    luglio    2008,    modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data  7  maggio  2012,
dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Successor T, registrato al n. 12841; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2006  di  recepimento
della direttiva 2006/41/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  petoxamide  nell'allegato  I  del  decreto   legislativo   n.
194/1995; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Reg. (UE) n.  820/2011  che  approva  la  sostanza  attiva
terbutilazina, in conformita' al Reg. (CE) 1107/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica l'allegato del regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della  Commissione  e  la   decisione
2008/934/CE della Commissione; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2021, l'impresa Stahler International GmbH e Co. KG con  sede  legale
in Stader Elbstrasse, D-21683 Stade  (Germania),  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERBIFEN K
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Sono  fatti  salvi   in   particolare,   pena   la   revoca   delle
autorizzazione  del  prodotto   fitosanitario   in   questione,   gli
adempimenti e gli  adeguamenti  stabiliti  dal  Regolamento  (UE)  n.
820/2011 di approvazione della  sostanza  attiva  terbutilazina,  che
prevede la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
al Regolamento n. 545/2011, nonche' ai dati indicati  nella  parte  B
delle  «disposizioni   specifiche»   dell'allegato   al   sopracitato
Regolamento (UE) n. 820/2011. Detto fascicolo  relativo  al  prodotto
fitosanitario sara' valutato secondo i principi uniformi  di  cui  al
Regolamento (UE) 546/2011 della Commissione europea. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l. 1 - 4 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera:  Stahler  Tec  GmbH  &  Co.  Stader  Elbstrasse,
D-21683 Stade (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15603. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello