IL CAPO
del Dipartimento della Protezione Civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2011 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria e' stato
prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707
del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n.
3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001,
n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del
2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del
2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585
del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio
2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791
del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9
luglio 2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3983 del 23 novembre
2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4011 del 22 marzo 2012, che
demanda al Commissario delegato la prosecuzione ed il completamento,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative gia'
programmate per il superamento della situazione di criticita' nel
settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione
Calabria;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa delle regione Calabria con nota del 24 gennaio
2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Calabria -
Assessorato alle politiche ambientali e' individuata quale
amministrazione competente al coordinamento delle attivita'
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel
contesto di criticita' nel settore dei rifiuti solidi urbani nel
territorio della medesima Regione.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente generate del
Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche
ambientali della regione Calabria e' individuata quale responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima
Regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il dott. Vincenzo Maria Speranza, Commissario delegato ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3983/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, a trasferire al dirigente
generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato
alle politiche ambientali della regione Calabria tutta la
documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile
una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'ambiente
dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria e'
autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il
proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso
finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo
le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Calabria,
unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente
dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria,
che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di
cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della
medesima regione, nonche' della collaborazione degli Enti
territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza il dirigente generale del Dipartimento
politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali
della regione Calabria provvede, fino al completamento degli
interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre
2013. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente
dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria
provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una
dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle
attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla
presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente
generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato
alle politiche ambientali della regione Calabria puo' predisporre un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di
spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al
secondo periodo del comma 4-quater, dell'art. 5, della legge n.
225/1992. Tale piano sara' oggetto di un accordo di programma da
stipulare, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione
Calabria.
8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7,
le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla
contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione
Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 7.
10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul
conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della
Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza.
11. Il Dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente
dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria, a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6,
provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in
essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013
Il Capo dipartimento: Gabrielli