IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e
artigianato 30 settembre 1999 recante «Disposizioni concernenti le
modalita' di pubblicita' dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso
di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei
carburanti» ed in particolare la disposizione in base alla quale i
prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori;
Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo
di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi dei
prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo
presso gli impianti di distribuzione di carburanti;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
secondo cui chiunque ometta di indicare il prezzo secondo quanto
previsto, anche, dal citato art. 15, e' soggetto alla sanzione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
da irrogare con le modalita' ivi previste;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» ed in particolare l'art. 23 rubricato
«pubblicita' sulle strade e sui veicoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre
1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27,
rubricato «miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi
dei carburanti»;
Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o piu'
decreti del Ministero dello sviluppo economico siano definite le
modalita' attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili
dalla carreggiata di cui all'art. 15, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano;
Visto altresi' il secondo periodo del medesimo comma che dispone
che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie di
carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con
servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando
quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo
senza servizio, ove esso sia presente;
Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il
medesimo decreto si prevedono le modalita' di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di
vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla
terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto
vendita;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, recante
«informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale», nonche' la delibera CIPE 20 luglio 2007, n.
69;
Considerata la generale necessita' di coniugare le esigenze di una
migliore leggibilita' dei prezzi praticati per i carburanti e la
conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza
stradale e la sostenibilita' dell'adeguamento delle strutture di
supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto
vendita di carburanti;
Decreta:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di
carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le
modalita' di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti
petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di
pubblicizzazione.
2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di
informazione dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le
autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della
legge 2 aprile 2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle
disposizioni di cui alla Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.