IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 recante
deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione delle
sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli
strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia
plastica;
Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo con
funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di
poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta
non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla
societa' AgPOLYMER s.a.s. di Torino;
Visto l'elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato
sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla
Commissione europea con la denominazione "Provisional list of
additives used in Plastics";
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data
20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione
delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimento della sostanza
nella lista positiva comunitaria di cui all'allegato I del citato
regolamento (UE) n. 10/2011;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita'
che si e' espresso nella seduta del 18 ottobre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 30 gennaio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973
recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale"
1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera
d):
"d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II,
sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci";
2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo la Parte B, e' aggiunta la
seguente Parte C:
"Parte C: Additivi con funzione biocida.
|=================|=================================================|
| Nome | Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego |
|=================|=================================================|
|Silver zeolite A |Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo|
|(contenuto in |per poliolefine e poliesteri utilizzati quali |
|argento tra 2-5%)|rivestimenti dei formaggi interi a crosta non |
| |edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento) |
|=================|=================================================|
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 12 del 15 gennaio 2011.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente :
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973
(Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale), modificato dal
presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O.