IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  20
aprile  1973,  n.  104  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14
gennaio 2011  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia
plastica destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari  e
successive modificazioni  ed  in  particolare  l'articolo  6  recante
deroghe  per  sostanze  non  incluse  nell'elenco  dell'Unione  delle
sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella  fabbricazione  degli
strati  di  materia  plastica  in  materiali  e  oggetti  di  materia
plastica; 
  Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo  con
funzione  biocida  "Silver  Zeolite   A"   nella   fabbricazione   di
poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei  formaggi  a  crosta
non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla
societa' AgPOLYMER s.a.s. di Torino; 
  Visto  l'elenco  provvisorio  di  additivi   istituito   ai   sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011  e  pubblicato
sul sito della Directorate  General  for  Health  &  Consumers  dalla
Commissione  europea  con  la  denominazione  "Provisional  list   of
additives used in Plastics"; 
  Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in  data
20 aprile 2011 e 20 aprile 2012; 
  Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del  citato  decreto
del Ministro della sanita' 21  marzo  1973  in  attesa  dell'adozione
delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimento della  sostanza
nella lista positiva comunitaria di cui  all'allegato  I  del  citato
regolamento (UE) n. 10/2011; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  di  sanita'
che si e' espresso nella seduta del 18 ottobre 2011; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 30 gennaio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973
  recante:  "Disciplina  igienica   degli   imballaggi,   recipienti,
  utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
  o con sostanze d'uso personale" 
 
  1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro  della  sanita'
21 marzo 1973, dopo la lettera c), e' aggiunta  la  seguente  lettera
d): 
    "d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II,
sezione I, parte  C,  alle  condizioni  e  limitazioni  eventualmente
indicate per le singole voci"; 
  2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo la Parte B, e' aggiunta la
seguente Parte C: 
    "Parte C: Additivi con funzione biocida. 
    

|=================|=================================================|
|      Nome       | Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego  |
|=================|=================================================|
|Silver zeolite A |Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo|
|(contenuto in    |per poliolefine e poliesteri utilizzati quali    |
|argento tra 2-5%)|rivestimenti dei formaggi interi a crosta non    |
|                 |edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento)           |
|=================|=================================================|

    
 
          Avvertenze: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14
          gennaio 2011 riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di
          materia plastica  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 12 del 15 gennaio 2011. 
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e  delle  bevande)  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente : 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 21  marzo  1973
          (Disciplina   igienica   degli   imballaggi,    recipienti,
          utensili, destinati a venire in contatto  con  le  sostanze
          alimentari o con sostanze d'uso personale), modificato  dal
          presente  regolamento,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O.