LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013: 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero  della
salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto ed  ha
rappresentato  che  sulla  stessa  il  Gruppo   di   lavoro   tecnico
interregionale di sanita' veterinaria e  sicurezza  alimentare  della
Commissione Salute ha espresso parere  favorevole  con  nota  del  27
marzo 2012; 
  Vista la nota del  24  gennaio  2013,  con  la  quale  la  predetta
proposta di  accordo  e'  stata  diramata  alle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la nota del 25 gennaio 2013, con la quale la Regione  Veneto,
Coordinatrice della  Commissione  salute,  ha  comunicato  il  parere
tecnico favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi; 
  Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero  della
salute ha inviato una  nuova  versione  del  documento  in  questione
riformattata e con una corretta titolazione dei capitoli; 
  Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale e'  stata  diramata
la citata versione definitiva della proposta di accordo alle  Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti  delle
Regioni e  delle  Province  autonome  hanno  espresso  assenso  sulla
proposta di accordo in parola nella versione  di  cui  alla  predetta
nota del 5 febbraio 2013; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sul
predetto schema di accordo; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: Considerati: 
  il regolamento (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali  della  legislazione  alimentare   e   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  il regolamento (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  ed,
in particolare, l'art. 4, paragrafo 3, in forza  del  quale,  se  uno
Stato membro conferisce  la  competenza  di  effettuare  i  controlli
ufficiali ad un'altra autorita' o ad altre autorita'  che  non  siano
l'autorita' centrale competente,  in  particolare  quelle  a  livello
regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento  efficace  ed
efficiente tra tutte le autorita' competenti interessate  anche,  ove
opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute; 
  la circolare del 31 maggio 2007  prot.  n.  DGSAN/3/6238/p  con  la
quale il Ministero della salute ha diramato le  linee  guida  per  il
controllo  ufficiale  ai  sensi  del  Regolamenti  (Ce)  854/2004   e
882/2004; 
  la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale
il Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali
comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il
Piano di  azione  in  risposta  alla  Raccomandazione  n.  17247  del
rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra  gli  altri,  di
definire uno Standard di funzionamento delle Autorita' Competenti e i
correlati sistemi di audit; 
  il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione  della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo
settore ed, in particolare, l'art. 2 che  individua  quali  autorita'
competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti  (CE)  852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le  regioni,
le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Aziende  unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze; 
  il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  novembre
2001, recante «Definizione dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza»,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002,  n.  33,
che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di
lavoro - comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell'area  della
sanita'   pubblica   veterinaria    e    dell'area    della    tutela
igienico-sanitaria  degli  alimenti,   sorveglianza   e   prevenzione
nutrizionale; 
  il  decreto  legislativo  502  del  30  dicembre  1992  concernente
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma  dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del  19  aprile
2012 (Rep.  Atti  n.  101/2012)  concernente  «Il  nuovo  sistema  di
formazione continua in medicina  -  Linee  guida  per  i  Manuali  di
accreditamento dei provider, albo  nazionale  dei  provider,  crediti
formativi  triennio  2011/2013,  federazioni,   ordini,   collegi   e
associazioni  professionali,  sistema  di  verifiche,   controlli   e
monitoraggio della qualita', liberi professionisti»; 
  l'Intesa sancita da questa Conferenza nella  seduta  del  23  marzo
2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell'art. 8, comma  6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art.  1,  comma  173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  l'opportunita', al fine di garantire la qualita' e la coerenza  dei
controlli previsti dal richiamato art. 4 del Reg. 882/04, di definire
un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il
miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale  delle  autorita'
competenti in materia di sicurezza alimentare; 
  la necessita' di intraprendere  un  percorso  per  l'adeguamento  e
l'armonizzazione  dei  criteri  di   valutazione   del   livello   di
conformita' agli obblighi  imposti  dalla  normativa  comunitaria  in
materia   di   controllo   ufficiale,   indirizzato   a    verificare
l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto
il territorio nazionale; 
  l'opportunita' di condividere linee guida per il funzionamento e il
miglioramento  dell'attivita'  del  controllo  ufficiale  di  cui  al
decreto  legislativo  193/2007  in  attuazione  al  Regolamento  (CE)
882/2004 e dalle altre  norme  riportate  nella  sezione  riferimenti
normativi; 
 
                             Si conviene 
 
sul  documento  recante  «Linee  guida  per  il  funzionamento  e  il
miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale  da  parte  delle
autorita' competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanita'
pubblica veterinaria», allegato A),  parte  integrante  del  presente
atto. 
  Le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
impegnano a recepire con propri provvedimenti  il  documento  oggetto
del presente  Accordo  che  costituisce  adempimento  ai  fini  della
verifica da parte del Comitato LEA  di  cui  all'art.  9  dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
  All'attuazione del presente Accordo si provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
      Roma, 7 febbraio 2013 
 
                                                 Il presidente: Gnudi 
Il segretario: Siniscalchi