IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto in particolare, l'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti;
Visto inoltre, l'art. 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel quale e' previsto che la raccolta separata dei
rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a
svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432:2002;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare,
l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di
sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;
Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della
citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non
regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini
della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche
prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti
esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di informazione ai
consumatori;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari
Decretano:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) Sacchi per l'asporto delle merci: sacchi messi a
disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per
l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del
consumatore;
b) Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso
alimentare: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non
esclusivamente per l'asporto di alimenti;
c) Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso
alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti
diversi dai generi alimentari;
d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di
terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa
l'esportazione.