L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivi»  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997,  n.  177,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 6, lett.  b),  n.  13  che  affida  all'Autorita'  il
compito   di   effettuare   il   monitoraggio   delle    trasmissioni
radiotelevisive; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,  come  modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30 giugno 1997, e in particolare gli articoli 13, comma 2,  e  l'art.
16, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  44  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo  2010
n. 73, recante il «Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici», e in particolare l'art. 44 di attuazione degli articoli
13 e 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  120,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
44,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/65/CE  relativa   al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attivita' televisive»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n.  176,  ed  in  particolare
l'art. 3 che modifica l'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici; 
  Vista la  delibera  n.  220/08/CONS  del  7  maggio  2008,  recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 giugno 2008, n. 128; 
  Vista la delibera n.  666/08/CONS  del  26  novembre  2008  recante
«Regolamento per l'organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli
operatori di  comunicazione»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 128; 
  Visto la delibera n.  66/09/CONS  del  13  febbraio  2009,  recante
approvazione   del   «Regolamento   in   materia   di   obblighi   di
programmazione ed investimento a favore di opere europee e  di  opere
di  produttori  indipendenti»,  come  integrato  dalla  delibera   n.
397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento  ordinario
n. 198 alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  19
agosto 2010, n. 193 e dalla delibera n. 188/11/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile  2011,  n.
91; 
  Vista la  delibera  n.  30/11/CSP  del  3  febbraio  2011,  recante
approvazione  del  «Regolamento  concernente   i   criteri   per   la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi,  ai  sensi  dell'art.  44,
comma  5,  del  Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici»,  pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario  n.  45   alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2011, n.
41; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministero  per  lo  sviluppo
economico e del Ministero per i beni e le attivita' culturali del  22
febbraio 2013, in materia di criteri di  qualificazione  delle  opere
cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva
nell'ambito delle percentuali previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo  31  luglio   2005,   n.   177,   e   successive
modificazioni, e in  particolare  l'art.  4,  comma  1,  che  dispone
l'entrata in vigore il 1° luglio 2013; 
  Considerato che l'Autorita', in attuazione di quanto disposto dalla
propria legge istitutiva, effettua, anche per il tramite di  soggetti
esterni  individuati  attraverso  apposite  procedure  di  gara,   il
monitoraggio nelle aree del  pluralismo  politico  e  sociale,  delle
garanzie dell'utenza, degli obblighi  generali  di  programmazione  e
degli   obblighi   specifici   del   servizio    pubblico    generale
radiotelevisivo; 
  Considerato  che,  quanto  all'area  degli  obblighi  generali   di
programmazione la citata attivita' di monitoraggio ha ad oggetto  gli
obblighi di programmazione quotidiana  dei  principali  fornitori  di
servizi di media audiovisivi lineari e non lineari operanti in ambito
nazionale; 
  Considerato che con delibera n. 430/12/CONS del 20  settembre  2012
l'Autorita' ha indetto  una  consultazione  pubblica  concernente  le
modalita' e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di
programmazione e investimento in produzioni  audiovisive  europee  ed
indipendenti, in  ottemperanza  all'onere  attribuitole  dal  decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 120, cd. decreto correttivo  al  Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
  Visti  i  contributi  pervenuti  nell'ambito  della   consultazione
pubblica da parte di Associazione Nazionale Imprese  Cinematografiche
Associate (prot. 59920 del 26 novembre 2012), Associazione produttori
televisivi (prot. 56973  del  13  novembre  2012),  Discovery  Italia
S.r.l. (prot. 56496 del 12 novembre 2012),  Associazione  100  Autori
(prot. 54718 del 5 novembre 2012), Associazione televisioni  digitali
indipendenti (prot. 56316 del 9  novembre  2012),  FOX  International
Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 12 novembre 2012), Sky  Italia
S.r.l. (prot.  56446  del  9  novembre  2012),  RAI  Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (prot. 56465 del 9 novembre), RTI S.p.a. (prot. 56502
del 12 novembre 2012), Telecom  Italia  S.p.a.  (prot.  56151  dell'8
novembre 2012) e  Telecom  Italia  Media  Spa  (prot.  56534  del  12
novembre 2012); 
  Sentiti   in   audizione   i   rappresentanti    di    Associazione
AERANTI-CORALLO in data  13  novembre  2012,  Associazione  Nazionale
Imprese  Cinematografiche  Associate  in  data  26   novembre   2012,
Associazione  produttori  televisivi  in  data  19   novembre   2012,
Associazione 100  Autori  in  data  20  novembre  2012,  Associazione
documentaristi italiani DOC/IT in data 19  novembre  2012,  Discovery
Italia S.r.l. in data 12 novembre  2012  e  RTI  S.p.A.  in  data  20
novembre 2012; 
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e a
quanto emerso in sede di audizione con i soggetti che ne hanno  fatto
richiesta, come di seguito sinteticamente esposte: 
 
1. MODALITA' DI VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI  PROGRAMMAZIONE
  E DI INVESTIMENTO (ART. 1) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Alcuni soggetti hanno  suggerito  all'Autorita'  di  introdurre  la
possibilita' aggiuntiva di avvalersi di informazioni  provenienti  da
fonti  terze,  spontanee  o  periodicamente  consultate,  incluse  le
Associazioni  di  categoria  che  rappresentano  il   settore   della
produzione e distribuzione audiovisiva. 
  Secondo un altro soggetto la previsione di «regolari  programmi  di
ispezioni, anche sistematiche» deve  essere  motivata  da  specifiche
esigenze conoscitive risultando, diversamente,  gravosa  ed  invasiva
per le imprese,  nonche'  di  dubbia  compatibilita'  con  lo  stesso
principio di economicita' dell'azione amministrativa,  considerati  i
tempi e i costi delle ispezioni. 
  Sempre con riferimento alle ispezioni e' stato  invece  chiesto  di
inserire un riferimento espresso  alle  disposizioni  in  materia  di
esercizio  dei  poteri  ispettivi   da   parte   dell'Autorita'   con
particolare riferimento alla delibera n. 220/08/CONS. 
  Un soggetto ha proposto l'eliminazione  del  comma  4  dell'art.  1
relativo  alla  trasmissione  dei  modelli  in  capo  ai   produttori
indipendenti  per  l'inefficacia  dello  strumento  dell'elenco   dei
produttori indipendenti istituito presso l'Autorita'. 
  Uno dei soggetti  intervenuti  ha  proposto  l'espressa  esclusione
dall'ambito di applicazione  degli  obblighi  del  Regolamento  delle
emittenti locali che  trasmettono  programmazione  via  satellite  in
modalita' simulcast. Il soggetto ha allargato la  questione  anche  a
coloro che trasmettono in simulcast parziale  sul  satellite  con  un
palinsesto quasi identico al canale locale per  i  quali  si  chiede,
parimenti, un meccanismo semplificato. In questo caso  la  previsione
di una deroga automatica, sarebbe giustificata dalla  sussistenza  di
un palinsesto  rivolto  ad  un  pubblico  locale  dimostrata  da  una
percentuale del simulcast piuttosto alta (dal 60% in poi). 
  Alcuni soggetti rilevano come l'art. 17 della direttiva  2010/13/UE
riferisca la base di calcolo della quota di  investimento  in  favore
dei   produttori   indipendenti   al    bilancio    destinato    alla
programmazione, e non ai ricavi, sicche' gli obblighi  imposti  dalla
normativa italiana, calcolati sui  ricavi  complessivi  da  attivita'
tipica, risultano in contrasto con le disposizioni comunitarie e sono
pertanto da disapplicare. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  Con  riferimento  alla  necessita'  di  raccogliere  un   ventaglio
completo di  informazioni  nell'esercizio  delle  sue  verifiche,  si
ritiene opportuno  avvalersi  oltre  che  del  monitoraggio  e  delle
autocertificazioni di emittenti e produttori anche dei dati risultati
da richieste di informazioni e da attivita' ispettive. A tal riguardo
si ritiene di poter inserire l'espresso riferimento ai poteri di  cui
alla delibera n. 220/08/CONS  al  fine  di  circoscrivere  il  potere
generale dell'Autorita' in materia di ispezioni  rispetto  all'ambito
di applicazione del presente regolamento. 
  In relazione alla proposta di eliminare la  previsione  di  cui  al
comma 4 dell'art. 1, inerente l'obbligo di trasmissione  dei  modelli
in capo  ai  produttori,  essa  appare  accoglibile,  potendo  essere
considerate sufficienti a tali fini delle verifiche  a  campione  sui
dati  in  possesso  dei  produttori   al   fine   di   accertare   la
corrispondenza con quanto comunicato  dai  fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi. 
  Con riferimento alla  proposta  di  escludere  dagli  obblighi  del
regolamento i fornitori di servizi di  media  audiovisivi  in  ambito
locale che, avvalendosi della disposizione di  cui  all'art.  22  del
Testo unico, ritrasmettono in simulcast il proprio palinsesto  o  che
hanno un palinsesto destinato al solo pubblico locale, si osserva che
trattasi di una precisazione della disposizione di cui  all'art.  44,
comma 5, del Testo unico. Quest'ultima  previsione,  invero,  esonera
esplicitamente i fornitori di servizi di media audiovisivi in  ambito
locale dalla  promozione  della  produzione  audiovisiva  europea  ed
indipendente, in armonia  con  quanto  disposto  dall'art.  18  della
Direttiva 2010/13/UE che  esclude  l'applicazione  del  regime  delle
quote alle trasmissioni televisive che si  rivolgono  a  un  pubblico
locale. 
  Per quanto concerne la  base  di  calcolo  degli  investimenti,  si
rileva preliminarmente come  il  regolamento  in  oggetto  disciplini
esclusivamente le modalita' di verifica degli obblighi e non il  loro
contenuto sostanziale, che pertanto non risulta inciso  dal  presente
intervento regolamentare. Inoltre, la disposizione e' disciplinata da
una norma di rango primario piu' restrittiva che riflette  la  scelta
del legislatore  italiano  di  adottare  disposizioni  piu'  rigorose
rispetto  alle  norme  di  armonizzazione  minima   contenute   nella
direttiva, e  dunque  compatibili  con  la  stessa,  non  sussistendo
pertanto le ragioni per una disapplicazione da parte  dell'Autorita',
la quale non potrebbe derogare alle sovrane scelte del legislatore. 
 
2. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMA AGGREGATA SUL SITO  DELL'AUTORITA'
  (ART. 1) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Alcuni soggetti hanno suggerito la  pubblicazione  dei  dati  nella
forma piu' dettagliata possibile pur nel rispetto della  normativa  a
tutela della riservatezza. E' stata quindi chiesta la disaggregazione
dei dati in modo da distinguere fra i diversi soggetti  obbligati,  i
singoli fornitori di servizi di media (lineari  o  non  lineari),  il
genere e il sottogenere di programma e la tipologia di  investimento.
In tale ottica suggeriscono altresi', in quanto determinante ai  fini
del raggiungimento della soglia, la  pubblicazione  sia  dell'impegno
finanziario  affrontato  dall'emittente  nell'investimento,  sia   il
relativo consumo tramite messa in onda. 
  Altri soggetti escludono la necessita' della pubblicazione dei dati
economici, proponendo la  sola  indicazione  di  quelli  relativi  al
totale del mercato su base annuale, senza alcun  elemento  che  possa
consentire di ridurre specifiche informazioni a singoli soggetti. 
  Altri soggetti suggeriscono di pubblicare i dati sul sito non  solo
in forma aggregata, ma anche in  forma  anonima,  sicche'  non  siano
riconducibili al singolo fornitore di servizi di media audiovisivi al
quale si riferiscono. 
  Ad avviso di un soggetto sarebbe opportuno inserire un  riferimento
espresso alla tutela dei dati personali secondo quanto  previsto  dal
d.lgs. n. 196/2003. 
  Nell'ambito della consultazione e' stata espressa dalla generalita'
dei partecipanti  una  posizione  favorevole  rispetto  all'approccio
seguito dall'Autorita' nella relazione  annuale  2012  sull'attivita'
svolta e sui programmi di lavoro nella parte in cui i  dati  relativi
alle verifiche svolte sono  stati  riportati  in  forma  percentuale.
Altrettanto favorevolmente e' stata accolta la previsione di riunioni
periodiche con gli operatori  del  settore  per  l'illustrazione  dei
dati, come peraltro auspicato  anche  dalla  Commissione  europea  in
vista  della  presentazione   della   reportistica   prevista   dalla
Direttiva. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del  Testo
unico, con riguardo alle informazioni e ai dati ricevuti, l'Autorita'
ha  ritenuto  opportuno   accogliere   l'esigenza   di   riservatezza
richiamando espressamente il decreto legislativo 30  giugno  2003  n.
196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali». 
  In tale quadro, ferma restando la pubblicazione dei dati  in  forma
aggregata  nella  relazione  annuale,  guarda  con  favore   ad   una
rilevazione sistematica dei dati di mercato  anche  non  direttamente
connessi agli obblighi di programmazione e investimento, al  fine  di
avviare un confronto periodico con i soggetti interessati. 
 
3. CONTENUTO E  FORMA  DEI  MODELLI  PER  LA  RACCOLTA  DEI  DATI  DI
  PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 2) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Con  riferimento  alla  formulazione  dell'art.  2,   un   soggetto
intervenuto  ha  evidenziato  come  per   i   soggetti   controllati,
controllanti o collegati vadano considerati non  gia'  i  ricavi,  ma
solo i dati relativi agli investimenti. 
  Inoltre, hanno costituito oggetto di alcune richieste  di  modifica
da parte  dei  soggetti  intervenuti  nella  consultazione  anche  il
contenuto dei modelli allegati allo schema di regolamento. 
  Con riferimento al «Modello Q Parte 2»,  un  soggetto,  solleva  il
problema dei  dati  relativi  ai  ricavi  da  vendita  di  offerte  a
carattere non  sportivo.  Propone  di  richiedere  espressamente  nel
Modello l'indicazione disaggregata di tali ricavi e  suggerisce,  per
gli  operatori  che  offrono  i  contenuti  sportivi   in   specifici
pacchetti, l'obbligo  di  fornire  all'Autorita'  la  metodologia  di
calcolo. 
  Sempre con riferimento al medesimo modello, uno dei soggetti chiede
di specificare che e' mera facolta' del  soggetto  indicare  anche  i
dati di investimento effettuati da societa' controllanti, controllate
o soggette a controllo comune, limitatamente alla quota destinata  al
mercato italiano. 
  E' stata avanzata da alcuni soggetti la proposta  di  eliminare  il
«Modello  Q  Parte   3»   inerente   l'indicazione   del   produttore
indipendente, ritenendola una richiesta  non  solo  non  prevista  da
alcuna disposizione normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori
di servizi di media che acquistano i diritti  di  sfruttamento  sulle
opere audiovisive. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  Appare meritevole di accoglimento l'emendamento proposto  da  parte
di  un  soggetto  intervenuto  inerente  l'inserimento  dell'espressa
previsione tra le informazioni richieste  nei  modelli  «(...)  degli
introiti   conseguiti   da   pubblicita',    da    televendite,    da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici  e
privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di  carattere  non  sportivo  di  cui  esso  ha  la   responsabilita'
editoriale, inclusi i palinsesti diffusi  o  distributive  attraverso
piattaforme  diffusive  o  distributive  di  soggetti  terzi».   Tale
previsione risulta utile al fine  di  specificare  il  computo  degli
investimenti effettuati da societa'  controllate  e  collegate  e  le
attivita'   effettivamente   qualificabili   come   investimenti   in
produzione indipendente. Con riferimento alla proposta di limitare il
riferimento ai soli  investimenti  per  quanto  riguarda  i  soggetti
controllanti, controllati o collegati, si reputa che la  sostituzione
della lett. b) del comma 2 con il  richiamo  espresso  del  testo  di
legge possa ritenersi assorbente anche a tali fini. 
  Quanto al modello dei  produttori  indipendenti  (modello  PI),  si
condivide la proposta di eliminazione ritenendola una  richiesta  non
solo non prevista da alcuna disposizione normativa,  ma  anche  molto
gravosa per i fornitori di servizi di media che acquistano i  diritti
di sfruttamento sulle opere audiovisive. 
  Non  appare,  invece,  accoglibile  la  proposta  di   eliminazione
dell'indicazione del produttore indipendente, in  quanto  costituisce
un elemento  imprescindibile  per  lo  svolgimento  delle  successive
verifiche da parte dell'Autorita'. 
 
3. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI GIA' INVIATE DAI FORNITORI DI  SERVIZI
  DI MEDIA AUDIOVISIVI E DAI PRODUTTORI  MEDIANTI  ALTRE  SISTEMI  DI
  RACCOLTA INFORMAZIONI DELL'AUTORITA' (ART. 3) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Alcuni soggetti chiedono un riordino  complessivo  del  sistema  di
raccolta dei dati in modo da coordinare i nuovi Modelli di  cui  allo
schema di regolamento in esame con quelli previsti  per  il  Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e l'Informativa  Economica  di
Sistema (IES). 
  Un soggetto mostra di non condividere l'orientamento dell'Autorita'
in quanto i dati economici  inseriti  nell'Informativa  Economica  di
Sistema sono raccolti con altre finalita' e non  trovano  coincidenza
con quelli indicati nei modelli relativi agli investimenti  in  opere
europee di produttori indipendenti. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  Quanto ai rilievi formulati, si osserva che saranno tenuti in conto
compatibilmente con le  esigenze  del  Registro  degli  operatori  di
comunicazione (ROC) e dell'Informativa Economica di Sistema. 
 
4. MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (ART. 3) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  La maggior parte dei soggetti intervenuti propongono di  uniformare
il termine entro cui effettuare la comunicazione al 30  settembre  di
ciascun anno, data di scadenza per la presentazione  dell'Informativa
Economica di Sistema. 
  Un soggetto condivide il termine del 15 settembre soltanto ove  sia
precisato che i modelli sono quelli riferiti all'anno precedente. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  Al  fine  di  agevolare  gli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti
obbligati, si propone di accogliere la proposta rappresentata da piu'
parti di far  decorrere  il  termine  per  l'invio  dei  dati  al  30
settembre di ciascun anno in luogo del 15 settembre previsto all'art.
3,  comma  1,  dello  schema  originario,  ferma  la  necessita'   di
un'eventuale compressione del termine ai  fini  di  ottemperare  alla
presentazione della relazione biennale alla Commissione europea entro
il termine stabilito da quest'ultima. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGA AGLI OBBLIGHI  DI
  PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO (ART. 4) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Un  soggetto  propone  di  specificare,   laddove   e'   menzionata
«l'effettiva disponibilita' di  prodotto  compatibile  con  la  linea
editoriale del programma» che la disponibilita' sia valutata sotto il
profilo delle esigenze editoriali e di programmazione,  ovvero  sotto
il profilo della quantita' di prodotto realmente compatibile  con  la
linea editoriale. 
  In alternativa, qualora l'Autorita'  non  volesse  apportare  delle
modifiche alla norma in oggetto in tal senso,  chiede  che  la  norma
venga   letta   ed   interpretata   in   maniera   che   «l'effettiva
disponibilita'» sia  tale  da  garantire  la  predisposizione  di  un
palinsesto in linea con le esigenze editoriali del richiedente. 
  Un altro soggetto suggerisce di modificare il  testo  dell'art.  4,
comma 2, dello schema di regolamento, esplicitando che nell'esercizio
della propria potesta' valutativa l'Autorita'  accogliera'  richieste
di deroga totale solo in  casi  eccezionali  ove  non  sia  possibile
concedere deroghe in misura parziale. La proposta e' volta ad evitare
che la compressione  delle  attivita'  affidate  dalle  emittenti  ai
produttori indipendenti attraverso lo  svolgimento  diretto  di  tali
attivita' internamente alle stesse  emittenti,  possa  costituire  il
fondamento per  la  proposizione  di  una  richiesta  di  deroga.  La
concessione  di  una  deroga  parziale  consentirebbe  di   mantenere
l'obbligo di investimento in opere di produttori  indipendenti  nella
misura  in   cui   tale   approvvigionamento   non   comporti   oneri
insostenibili per l'emittente. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  In relazione alle proposte avanzate dai  soggetti  intervenuti  sul
tema dei criteri di valutazione delle richieste di deroga, si osserva
la necessita'  di  evitare  ripetizioni  all'interno  delle  delibere
dell'Autorita' non necessarie delle disposizioni di  rango  primario,
anche a fini di economicita' ove tali norme  dovessero  risentire  di
modifiche. In tale prospettiva sembra utile  abrogare  l'art.  8  del
Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a
favore di  opere  europee  e  di  opere  di  produttori  indipendenti
approvato con delibera n. 66/09/CONS ed emendare il testo dell'art. 4
con un semplice richiamo alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8,
del Testo unico. 
 
6. RICHIAMO AI PRESENTI RIFERIMENTI AL PRESIDIO  SANZIONATORIO  O  AD
  ALTRI PRESIDI (ART. 5) 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
 
  Alcuni soggetti hanno  proposto  un  sistema  di  compensazione  «a
posteriori»,  suggerendo  la  definizione  di  «piani  di   recupero»
pluriennali per i soggetti momentaneamente in difficolta' o  che  non
presentino caratteristiche di recidiva, in modo tale da non  azzerare
il valore non generato nell'anno considerato, ma da trasferirlo negli
anni successivi,  mantenendo  costante  nel  breve/medio  termine  il
volume delle risorse messe in circolo nel settore. 
  Da parte di un soggetto e' giunta la proposta di ritiro del  titolo
abilitativo rilasciato dall'Autorita' per le emittenti satellitari in
caso  di  reiterata  violazione  e  l'applicazione  di  una  sanzione
pecuniaria pari alla somma mancante al  raggiungimento  della  quota,
oltre una maggiorazione del 50% per le emittenti terrestri ,  il  cui
titolo  non  e'  rilasciato  dall'Autorita',  in  caso  di  reiterata
violazione.  E'  stato  altresi'   suggerito   di   sostituire   alla
concessione di una deroga la possibilita' per i canali tematici,  con
una quota di mercato  inferiore  all'1%,  di  raggiungere  la  soglia
mancante al raggiungimento degli obblighi minimi di  investimento  su
piu' esercizi cumulati invece che in un unico esercizio. 
  Un  soggetto  propone  di  eliminare   totalmente   la   previsione
sanzionatoria  prevista  nello  schema  di   regolamento,   ritenendo
direttamente applicabile il comma  29  dell'art.  1  della  legge  n.
249/97. 
 
Osservazioni dell'Autorita' 
 
  Con riferimento al regime sanzionatorio, a  fronte  delle  proposte
avanzate dai soggetti intervenuti, si ritiene prioritario specificare
espressamente che l'applicazione delle sanzioni di  cui  all'art.  51
del Testo unico avviene solo nei casi di mancato rispetto delle quote
di programmazione e di investimento, mentre in caso  di  inosservanza
delle modalita' di verifica del rispetto delle quote si applicano  le
disposizioni di cui  alla  legge  n.  249/97.  Non  si  condivide  il
richiamo  di  diversi  regimi   sanzionatori   poiche'   si   ritiene
sufficiente il richiamo dettato dalla norma  di  rango  primario  che
l'Autorita' non ha il potere di modificare trattandosi  di  norme  di
stretta interpretazione e soggette alla riserva di legge; 
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  Schema  di  regolamento
posto in consultazione; 
  Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
120 prevede  che  l'Autorita'  stabilisca  con  proprio  regolamento,
adottato sentiti il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
il Ministero per lo sviluppo economico, le modalita' e i  criteri  di
svolgimento della verifica del rispetto dei vincoli di  cui  all'art.
44,  nonche'  i  criteri  per  la  valutazione  delle  richieste   di
concessione  di  deroghe  per  singoli  palinsesti  o  cataloghi  dei
fornitori di servizi di media audiovisivi; 
  Considerato  che  all'esito  della  consultazione  lo   schema   di
regolamento e' stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo  Economico
e  al  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali  ai  fini
dell'acquisizione dei rispettivi pareri previsti dal citato art.  44,
comma 8 del Testo Unico; 
  Considerato che i Dicasteri competenti, esaminato il  testo,  hanno
trasmesso all'Autorita' le rispettive  note,  pervenute,  quella  del
Ministero dello sviluppo economico, il  1  febbraio  2012  (prot.  n.
5612) e, quella del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, il
12  febbraio  2012  (prot.  7676),  con  le  quali   manifestano   di
condividere l'impostazione dello schema di regolamento ed i  relativi
contenuti e al tal  fine  esprimono  parere  favorevole  allo  schema
proposto,   proponendo,   ai   fini   di   una   maggiore   efficacia
dell'attivita' di verifica, di inserire il seguente comma 7  all'art.
1: «Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorita', il  Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono  allo
scambio  di  informazioni  utili  all'efficace   applicazione   delle
disposizioni di cui al presente regolamento»; 
  Ritenuto accogliere  la  modifica  proposta,  in  quanto  volta  ad
incrementare il livello di condivisione delle verifiche in materia di
obblighi  di  programmazione  e  di  investimento  con  i   Ministeri
competenti in materia; 
  Vista la proposta della Direzione servizi media; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31, del regolamento  concernente  l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente le modalita'  e  i
criteri   di   svolgimento   della   verifica   degli   obblighi   di
programmazione e investimento a tutela della  produzione  audiovisiva
europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste
di deroghe ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28  giugno
2012, n.  120,  riportato  nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera. 
  2. La presente delibera entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale  e  nel
sito web dell'Autorita'. 
    Napoli, 28 febbraio 2013 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
 
Il commissario relatore: Martusciello