L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 14 marzo 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 -  supplemento
ordinario n. 150, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 44, recante  «Attuazione  della  direttiva  2007/65/CE
relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73; 
  Vista  la  delibera  n.  555/10/CONS,  recante  «Procedimento   per
l'individuazione  dei  mercati  rilevanti  nell'ambito  del   Sistema
Integrato delle Comunicazioni», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 novembre 2010, n. 267; 
  Vista la delibera n. 303/11/CONS, recante «Informativa Economica di
Sistema»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 18 giugno 2011, n. 140 - supplemento ordinario n. 150; 
  Considerato che il Testo Unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici,   nell'assegnare   all'Autorita'   il   compito    della
valutazione delle dimensioni economiche del Sistema  Integrato  delle
Comunicazioni (SIC) individua, all'art. 2, comma 1,  lettera  s),  le
specifiche «aree di  attivita'  economica»  che  compongono  il  SIC,
dispone, all'art. 43, comma 9, che i soggetti  tenuti  all'iscrizione
nel registro degli operatori di comunicazione non possono  conseguire
ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi  del  SIC,
nonche' prevede, all'art.  43,  comma  10,  le  specifiche  «voci  di
ricavo» da considerare ai fini della valorizzazione del SIC; 
  Vista la delibera n. 552/12/CONS, recante «Avvio  del  procedimento
per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema  Integrato
delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2011», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre 2012, n. 286; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema  Integrato  delle
                            Comunicazioni 
 
  1. L'Autorita' approva la valutazione delle  dimensioni  economiche
del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno  2011,  il
cui testo, riportato nell'allegato A,  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro  sessanta  giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento stesso  (articoli  135,
comma 1, lettera  b),  e  119,  comma  2,  del  codice  del  processo
amministrativo), ovvero puo' essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.  1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso. 
  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato   integralmente   nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul   sito   web
dell'Autorita'. 
    Roma, 14 marzo 2013 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
 
 
Il Commissario relatore: Martusciello