IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
(di seguito: legge n. 99/09) recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia" che prevede che "La gestione economica del mercato del gas
naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il
Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di
neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La
disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas";
Visto l'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che
"Il Gestore del mercato elettrico entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle
offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i
servizi connessi secondo criteri di merito economico;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno
2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", di seguito denominato decreto
legislativo n. 93/11, che prevede che il Gestore dei mercati
energetici, di seguito denominato GME, assuma la gestione dei mercati
a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita', fissi
le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di
tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle
negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche'
quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, di
seguito denominato PSV, con relativa titolarita' di un conto sul PSV
e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;
Vista la deliberazione 6 dicembre 2012 n. 525/2012/R/GAS adottata
dall'Autorita' in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 93/11;
Considerata l'opportunita', anche in virtu' del combinato disposto
dell'articolo 30 della legge n. 99/09 e dell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 93/11, di redigere un testo integrato che
raccolga, in un unico corpo normativo denominato Disciplina del
mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina) le regole di
funzionamento dei mercati a termine fisici del gas naturale di cui
all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.
93 e quelle relative al mercato del gas naturale a pronti, gia'
operativo;
Vista la proposta di testo integrato della Disciplina, redatto
conformemente alle indicazioni della deliberazione n. 525/2012/R/GAS
dell'Autorita' e trasmesso dal GME, con lettera del 19 dicembre 2012
(Prot. GME - PB 19/12/2012 - P 0010993-02), al Ministero dello
Sviluppo Economico per l'approvazione ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, della legge n.99/09, come successivamente integrato con
lettera del 24 gennaio 2013 (Prot. GME - PB 24/01/2013 - P
0000959-02);
Considerato che l'Autorita', in data 10 gennaio 2013, con la
delibera n. 4/2013/I/GAS ha espresso il proprio parere favorevole
sulla Disciplina, stabilendo le modalita' di definizione delle
garanzie che il GME dovra' adottare quando entrera' in vigore la
disciplina approvata;
Visti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi,
rispettivamente, il 16 e il 22 gennaio 2013;
Ritenuto opportuno adottare la Disciplina, ai sensi dell'articolo
30, comma 1, della legge 99/09, prevedendo che le eventuali
successive modifiche non sostanziali alla stessa siano approvate ai
sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;
Decreta
Art. 1
Approvazione della Disciplina
1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09 e'
approvata la Disciplina allegata al presente decreto che e'
pubblicato nel sito internet del Ministero.
2. Le successive eventuali modifiche non sostanziali alla
Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della
medesima Disciplina.
3. La data di avvio del Mercato a termine del gas naturale e'
determinata con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico, su proposta del GME, dopo un adeguato periodo di
sperimentazione il cui termine e' comunicato dal GME al Ministero
dello Sviluppo Economico.