IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente  la
disciplina  dei  contratti  di  compravendita  degli  autoveicoli   e
l'istituzione del pubblico registro automobilistico  presso  le  sedi
dell'Automobile Club d'Italia - ACI; 
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante
disposizioni   d'attuazione   e   transitorie   del   citato    regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  18  giugno  1945,  n.
399, che approva le nuove tariffe  delle  tasse  e  degli  emolumenti
dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187,  che  prevede  la
totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico
e la  sostituzione  dei  volumi  delle  formalita'  con  un  archivio
magnetico centralizzato e consente  che,  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro  di  grazia  e  giustizia,
possano essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui  alla
tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale  18  giugno
1945, n. 399; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il nuovo codice  della
strada; 
  Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il
regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  settembre  1994,  concernente
l'approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici  del
pubblico registro automobilistico - PRA; 
  Visto l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,
che  ha  istituito  l'imposta   provinciale   sulle   formalita'   di
trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al
pubblico registro automobilistico; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59,  ed  in  particolare  l'art.  23  che  ha
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  358,  concernente   il   regolamento   recante   norme   per   la
semplificazione del procedimento  relativo  all'immatricolazione,  ai
passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione  degli  autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  che
prevede che la riscossione dell'imposta provinciale  di  trascrizione
di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
possa essere effettuata dall'ACI senza oneri per le Province; 
  Ritenuta  la  necessita'   di   garantire   l'autonomo   equilibrio
economico-finanziario   del   servizio,   in   rapporto   ai    costi
effettivamente sostenuti per l'espletamento dello  stesso,  anche  in
funzione della realizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia,
di  ulteriori  iniziative  di  semplificazione   e   digitalizzazione
dell'istituto  in  linea  con  le  prescrizioni  di  cui  al  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,    recante    il    Codice
dell'amministrazione  digitale,  e   con   gli   obiettivi   previsti
dall'Agenda digitale italiana,  al  fine  di  rafforzare  l'interesse
pubblico alla tutela e garanzia legale dei diritti  soggettivi  e  di
ogni situazione giuridica relativa ai veicoli,  nonche'  a  beneficio
della qualita',  efficienza  ed  economicita'  dei  servizi  del  PRA
rivolti all'utenza  ed  alle  Pubbliche  amministrazioni  centrali  e
periferiche; 
  Ritenuto nel contempo di assicurare la gratuita'  per  le  Province
delle prestazioni rese dall'Automobile  Club  d'Italia  in  relazione
alla  gestione   dell'imposta   provinciale   di   trascrizione,   in
conformita'  alla  previsione  di  cui  all'art.   17   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e  di  prevedere,  in  particolare,
l'esenzione dal pagamento delle tariffe PRA per i soggetti affetti da
disabilita' o minorazioni allo scopo  di  favorirne  l'esercizio  del
diritto   alla   mobilita',   garantendo    la    piena    attuazione
dell'integrazione sociale, nonche' l'esenzione per altre tipologie di
formalita', anche al fine di  contenere  gli  oneri  complessivi  del
servizio per l'utenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce le nuove  voci  di
tariffa e determina gli importi  degli  emolumenti  da  corrispondere
all'Automobile Club d'Italia per le formalita' inerenti  alla  tenuta
del pubblico registro automobilistico, per il rilascio  dei  relativi
certificati e per le visure ed ispezioni da effettuarsi nel  pubblico
registro automobilistico. 
  2. La nuova tabella si applica alle  richieste  di  formalita',  di
documenti, di visure e ispezioni, presentate agli uffici del pubblico
registro automobilistico a partire dal  quinto  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  3. Dalla stessa data  non  sono  piu'  dovuti  all'Automobile  Club
d'Italia dalle Province i corrispettivi  convenzionalmente  stabiliti
per  la  gestione  dell'imposta  provinciale  di  trascrizione  sulle
formalita' del pubblico registro automobilistico. 
    Roma, 21 marzo 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                      e delle finanze 
                                                               Grilli 
Il Ministro della giustizia 
Severino