CAPO I 
 
 
                          Principi generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                            Roma Capitale 
 
    1. Roma Capitale rappresenta la comunita' di donne e  uomini  che
vivono nel suo territorio, ne cura  gli  interessi,  ne  promuove  il
progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone
cosi' come sanciti dalla Costituzione italiana. 
    2. Roma  Capitale  impronta  l'esercizio  delle  sue  funzioni  e
l'espletamento delle attivita' dei suoi  Organi  e  degli  Uffici  al
divieto  di  qualsiasi   forma   di   discriminazione   fondata,   in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle  o  l'origine
etnica  o  sociale,  le  caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  la
religione o le convinzioni personali,  le  opinioni  politiche  o  di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale,  il
patrimonio,  la  nascita,  le  disabilita',  l'eta'  o  le   tendenze
sessuali. 
    3. Il presente Statuto riconosce il diritto di  Roma  -  Capitale
della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano  -  a
rappresentare, nell'indissolubilita' del suo territorio e quale  sede
naturale   degli   organi   costituzionali   e   delle    istituzioni
repubblicane,  i  valori  storici,  culturali  e  civici  dell'unita'
nazionale. 
    4. Roma  Capitale,  consapevole  delle  responsabilita'  che  gli
derivano    dalle    straordinarie    tradizioni    e    peculiarita'
storico-politiche e  culturali  della  citta'  -  Capitale  d'Italia,
centro della cristianita', punto d'incontro tra culture, religioni ed
etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne  il  patrimonio
artistico,  storico,  monumentale  e  ambientale;  salvaguardarne   e
garantirne  il  carattere  multietnico  e  le   relative   diversita'
culturali; promuovere il  dialogo,  la  cooperazione  e  la  pacifica
convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla  Regione
Lazio e alla  Provincia  di  Roma  allo  svolgimento  delle  funzioni
proprie della Capitale della Repubblica. 
    5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a  Roma
Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede,
per la peculiarita' delle secolari relazioni che intercorrono tra  la
Citta' di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato  della
Citta' del Vaticano, sono regolati, anche in  deroga  all'ordinamento
dei  Municipi,  con  modalita'  organizzative  e  forme  di  raccordo
appositamente definite dalla Giunta Capitolina. 
    6. L'emblema di Roma Capitale e' costituito da uno scudo di forma
appuntata, di colore porpora, con croce  greca  d'oro,  collocata  in
capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole  d'oro  S.  P.  Q.  R.
poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto  fioroni  d'oro,
cinque dei quali visibili. 
    7. Roma celebra il 21  aprile,  Natale  di  Roma,  la  festivita'
dell'anniversario della sua fondazione. 
    8. Roma Capitale  elegge  il  16  ottobre  giornata  simbolo  del
rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro  ogni
manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Principi programmatici 
 
    1. Roma Capitale promuove e  qualifica  l'organizzazione  sociale
regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto  collettivo
a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilita' generale. 
    2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del  principio
di  sussidiarieta',  e'  svolta  secondo  criteri   di   trasparenza,
imparzialita',  efficacia,  efficienza,  economicita',  rapidita'   e
semplicita'  nelle  procedure  per  soddisfare  le   esigenze   della
collettivita' e degli utenti dei servizi,  nell'assoluta  distinzione
dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilita'
pubbliche ai Municipi in  quanto  territorialmente  e  funzionalmente
piu' vicini ai cittadini. 
    3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima  trasparenza  e
visibilita' dell'azione amministrativa e la  piu'  ampia  pubblicita'
degli  atti  e  delle  informazioni,   assicura,   anche   attraverso
tecnologie  informatiche,  la   piu'   ampia   partecipazione   degli
appartenenti  alla  comunita'   cittadina,   singoli   o   associati,
all'amministrazione  locale  e  al  procedimento   amministrativo   e
garantisce l'accesso alle informazioni  in  possesso  della  pubblica
amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge. 
    4. Roma Capitale adotta il Codice etico  degli  Amministratori  e
dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e  testimoniare
la  trasparenza,  l'integrita'  e  la   legalita'   nelle   attivita'
dell'Ente, contrastando ogni  possibile  forma  di  corruzione  e  di
infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori
e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai
valori della Costituzione e ai principi di fedelta'  allo  Stato,  di
osservanza  delle  leggi,   di   imparzialita'   e   buon   andamento
dell'amministrazione,  che  richiedono  a  chi  e'  impegnato   nelle
istituzioni pubbliche, con incarichi  di  governo  o  responsabilita'
della  gestione  amministrativa,  di  operare  con  onore  e  decoro,
nell'esclusivo   interesse   della   Nazione   e   della    Comunita'
rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al  prestigio
di Roma  e  alla  sua  funzione  di  Capitale  della  Repubblica.  Le
disposizioni del Codice si applicano anche alle societa'  partecipate
da Roma Capitale  nei  limiti  e  nelle  forme  consentite  dal  loro
ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte. 
    5. Roma  Capitale  promuove  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
culturale  della  comunita'  locale,   il   diritto   al   lavoro   e
l'accrescimento  delle  capacita'  professionali,   con   particolare
riferimento alla condizione giovanile  e  femminile,  sviluppando  ed
esercitando  politiche  attive  per   l'occupazione,   attivita'   di
formazione  professionale  e  favorendo  iniziative  a  tutela  della
sicurezza e dei diritti del lavoro. 
    6. Roma Capitale riconosce il ruolo  sociale  degli  anziani,  ne
valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi. 
    7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei  giovani,
anche  minorenni,  ne  valorizza  l'associazionismo  e   concorre   a
promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale. 
    8. Roma Capitale tutela i diritti delle  bambine  e  dei  bambini
uniformandosi  alla  Convenzione  ONU  dei  diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla  salute,
alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco,  allo  studio  e
alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realta'  sociali
dove si sviluppa la loro personalita'. A tal fine e' anche  istituito
un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui
competenze  e  modalita'  di  funzionamento  sono  disciplinate   con
regolamento. 
    9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina
e  dei  Consigli  Municipali  delle   bambine   e   dei   bambini   e
dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle  ragazze  e
dei ragazzi al fine di favorire  la  loro  partecipazione  alla  vita
della comunita' locale. L'istituzione, le competenze e  le  modalita'
di funzionamento dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli  Municipali
delle bambine  e  dei  bambini  e  dell'Assemblea  Capitolina  e  dei
Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati  da
appositi regolamenti. 
    10.  Roma  Capitale,  nel  quadro   degli   indirizzi   impartiti
dall'Assemblea Capitolina e  avvalendosi  dei  Municipi,  esplica  il
proprio  ruolo   nell'ambito   della   programmazione   sanitaria   e
socio-sanitaria nonche' nella verifica dei risultati conseguiti dalle
ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle  stesse
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. 
    11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla  Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita', tutela il rispetto per
la differenza e l'accettazione come parte della  diversita'  umana  e
dell'umanita' stessa. Roma Capitale tutela i  diritti  delle  persone
con disabilita' promuovendo, in particolare, il rispetto  della  loro
dignita', l'autonomia individuale, compresa la liberta'  di  compiere
le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione,  la  piena
ed effettiva partecipazione  e  inclusione  nella  societa'.  Tutela,
altresi',  il  loro  diritto  alla  parita'  di  opportunita',   alla
accessibilita'  e  alla  mobilita'  e  favorisce  il  rispetto  dello
sviluppo delle capacita' dei minori con  disabilita'  preservando  la
loro identita'. Al  fine  di  assicurare  un  ruolo  propositivo  nei
confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma
Capitale   attiva   idonei   organismi   permanenti   in    occasione
dell'elaborazione e dell'adozione degli  atti  deliberativi  inerenti
alle problematiche dei cittadini con disabilita'. 
    12.  Roma  Capitale  indirizza  le   scelte   urbanistiche   alla
riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio,  le
caratteristiche  naturali  del  territorio,  l'esigenza  pubblica  di
disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre  che  di
aiuole e alberature stradali.  Protegge  e  valorizza  il  territorio
agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza
fra le diverse specie esistenti. 
    13.  Roma  Capitale  tutela  il  patrimonio  artistico,  storico,
monumentale  e  archeologico  anche  promuovendo   e   favorendo   il
coinvolgimento di soggetti  privati  finalizzato  al  recupero,  alla
conservazione, alla valorizzazione e alla piu'  idonea  fruizione  di
tale patrimonio nonche' al sostegno delle attivita'  culturali  della
Citta'. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                Citta' Metropolitana di Roma Capitale 
 
    1. Roma Capitale riconosce nella  Citta'  Metropolitana  la  sede
istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio
e gli organi  dello  Stato,  delle  complesse  funzioni  territoriali
inerenti all'attivita' economica, ai servizi essenziali, alla  tutela
dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
   Azioni positive per la realizzazione della parita' tra i sessi 
 
    1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari  opportunita'  per
le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione   e   l'attiva   partecipazione   culturale,   sociale,
lavorativa  e  politica  delle  donne  nell'Amministrazione  e  nella
Citta'. 
    2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati  nel  precedente
comma - anche sulla base dei principi di legge - Roma Capitale adotta
piani di azioni positive volte, tra l'altro, a: 
      a) operare la ricognizione degli ostacoli  all'accesso  e  alla
carriera delle donne nel mondo del lavoro; 
      b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione,  l'accesso
delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile  e
riequilibrare la presenza delle donne nei centri  decisionali  e  nei
settori tecnologicamente avanzati; 
      c) definire procedure  di  selezione  del  personale  idonee  a
stabilire le attitudini potenziali,  diffondere  la  legislazione  in
materia di pari opportunita', indicare requisiti che non  comportino,
anche implicitamente,  alcuna  discriminazione  relativa  allo  stato
civile; 
      d)   assicurare   condizioni   che    consentano    l'effettiva
partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di  aggiornamento
professionali; 
      e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di
pieno e sostanziale  rispetto  reciproco  tra  uomini  e  donne,  con
particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di  molestie
sessuali; 
      f) prevedere misure di  sostegno  intese  a  rendere  tra  loro
compatibili  le  responsabilita'  familiari  e  professionali,  anche
attraverso nuove forme di organizzazione del  lavoro  e  dei  servizi
sociali. 
 
                               Art. 5. 
 
 
         Principio della pari opportunita' in tema di nomine 
 
    1. Nei casi in cui il Sindaco e  l'Assemblea  Capitolina  debbano
nominare  o  designare,  ciascuno  secondo  le  proprie   competenze,
rappresenĀ¬tanti in enti, istituzioni, societa' partecipate ovvero  in
altri organismi  gestori  di  servizi  pubblici,  fra  i  nominati  o
designati e' garantita la equilibrata presenza di uomini e  di  donne
in  numero  comunque  non  inferiore,  per  genere,   a   un   terzo.
L'equilibrio, in  ogni  caso,  e'  assicurato  tra  i  rappresentanti
complessivamente nominati e  designati  nel  corso  del  mandato.  Il
Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate  e  le
conseguenti esclusioni, con specifico  riferimento  al  principio  di
pari opportunita', e a darne adeguata diffusione. 
    2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono  stabilite
le modalita' per una adeguata pubblicita' preventiva dell'incarico da
ricoprire al fine di garantire un effettivo  controllo  partecipativo
degli  appartenenti  alla  comunita'  cittadina   e   consentire   la
presentazione di candidature  da  parte  di  qualunque  soggetto.  La
Commissione delle Elette promuove  la  presentazione  di  candidature
femminili. 
    3. L'attribuzione e la definizione degli  incarichi  dirigenziali
nonche' il conferimento della  responsabilita'  degli  Uffici  e  dei
servizi avvengono con modalita' idonee  a  garantire,  di  norma,  la
presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la  presenza  di
entrambi i  sessi  negli  organi  collegiali  non  elettivi  di  Roma
Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti. 
    4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma,
una equilibrata presenza di uomini e di donne. 
 
                               CAPO II 
 
 
         Partecipazione popolare e tutela dei diritti civici 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
               Titolari dei diritti di partecipazione 
 
    1.  Con  le  modalita'  stabilite  dall'apposito  regolamento,  i
diritti connessi agli strumenti di partecipazione  dei  cittadini  si
applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione
popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste  elettorali  di
Roma Capitale: 
      a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di
elettorato  attivo  ed  esercitano  in  essa  la  propria   attivita'
prevalente di lavoro; 
      b) agli studenti non residenti a Roma, che godono  dei  diritti
di elettorato attivo ed esercitano  in  essa  la  propria  comprovata
attivita' di studio, presso scuole o universita'; 
      c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno  di
eta', legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti  a
Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro. 
    2. Salvo quanto disposto  dal  precedente  comma,  Roma  Capitale
garantisce a chiunque il godimento dei diritti  di  cui  al  presente
Capo. 
    3.  La  Posta  elettronica  certificata  costituisce  l'ordinaria
modalita' di partecipazione e comunicazione al quale si impronta,  in
via privilegiata, il sistema delle relazioni  tra  cittadini  e  Roma
Capitale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Diritto all'informazione 
 
    1. Roma Capitale garantisce  il  diritto  all'informazione  sulla
propria attivita'. 
    2. I documenti amministrativi di Roma Capitale  sono  pubblici  e
liberamente  consulĀ¬tabili,  a  eccezione  di  quelli  riservati  per
espressa indicazione di legge o  per  effetto  di  una  temporanea  e
motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne
vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto  dal  Regolamento
per il diritto di accesso alle informazioni. 
    3. Il Regolamento: 
      a) individua i mezzi e le modalita' per assicurare l'accesso ai
documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale; 
      b)  indica  le  categorie  di  atti  delle  quali  puo'  essere
temporaneamente vietata l'esibizione,  a  tutela  della  riservatezza
delle persone, dei gruppi e delle imprese. 
    4.  Al  fine  di  garantire  la  piu'  ampia  informazione  sulle
attivita' di Roma Capitale e di assicurare il diritto di  accesso  ai
documenti amministrativi da parte degli appartenenti  alla  comunita'
cittadina,  l'Amministrazione  promuove   l'istituzione   di   Uffici
Relazioni con il  Pubblico  presso  le  strutture  capitoline  aperte
all'utenza. 
    5. La struttura capitolina competente in materia di  diritti  dei
cittadini  coordina  le  attivita'  degli  Uffici  Relazioni  con  il
Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio  dei  diritti  di
informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove
iniziative mirate, anche  a  livello  decentrato,  volte  a  favorire
l'esercizio dei diritti di informazione  e  partecipazione  da  parte
delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate. 
    6. Roma Capitale cura  la  comunicazione  istituzionale  con  gli
appartenenti alla comunita'  cittadina,  utilizzando  come  strumento
principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo: 
      a) al documento  degli  indirizzi  generali  di  governo  e  al
rapporto sullo stato della citta'; 
      b)  ai  bilanci  preventivi  e  consuntivi  nonche'  al   conto
consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal
Regolamento di contabilita'; 
      c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 
      d) alle valutazioni di impatto ambientale; 
      e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale; 
      f) ai regolamenti; 
      g)  alle  iniziative  relative  ai  rapporti  tra  la  pubblica
amministrazione e gli appartenenti alla comunita' cittadina; 
      h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle  persone
diversamente abili; 
      i) ai  redditi,  sottoposti  a  regime  di  pubblicita',  degli
Amministratori e dei dirigenti capitolini  nonche'  ai  curricula  di
questi; 
      l) alle offerte economiche dei partecipanti alle  gare  nonche'
all'esito e agli aggiudicatari delle stesse. 
    7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino
di Roma  Capitale  per  informare  gli  appartenenti  alla  comunita'
cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle
proposte di carattere generale e di iniziativa popolare. 
    8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le  modalita'  per
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  per
quanto compatibili, anche alle societa' partecipate da Roma Capitale,
nei limiti e nelle forme consentite dal  loro  ordinamento  e  regime
giuridico. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                         Iniziativa popolare 
 
    1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento
per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare,  agevola
le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto  di
iniziativa. 
    2.  Gli  appartenenti   alla   comunita'   cittadina   esercitano
l'iniziativa degli atti di  competenza  dell'Assemblea  Capitolina  e
della  Giunta  indicati  dal  Regolamento  presentando  un  progetto,
redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che
rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni  raccolte  nei  tre  mesi
precedenti al deposito. 
    3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si  determinano,
secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare
entro e non oltre sei mesi dal deposito. 
    4. Un  rappresentante  del  Comitato  promotore  ha  facolta'  di
illustrare  la  proposta,  secondo  la  competenza  a   determinarsi,
all'Assemblea o alla Giunta Capitolina. 
    5.  Gli  appartenenti   alla   comunita'   cittadina   presentano
interrogazioni e interpellanze al Sindaco,  depositandone  il  testo,
con non meno  di  duecento  sottoscrizioni,  presso  il  Segretariato
Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per
iscritto  e  invia  copia  delle  risposte  alle  Consigliere  e   ai
Consiglieri  Capitolini.  Alle  interrogazioni  e  interpellanze  che
riguardano l'attuazione delle pari opportunita' tra uomini  e  donne,
il Sindaco risponde entro e non  oltre  trenta  giorni  dal  deposito
delle istanze. 
    6. Singoli appartenenti alla comunita' cittadina  o  associazioni
possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e  al  Sindaco.
Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco,  nelle  materie
di  competenza  dei  rispettivi  organi,   entro   sessanta   giorni,
rispondono  per  iscritto  e  inviano  copia  delle   risposte   alle
Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte vengono
pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                           Azione popolare 
 
    1. Ciascun cittadino elettore puo'  far  valere  in  giudizio  le
azioni e  i  ricorsi  che  spettano  a  Roma  Capitale.  In  caso  di
soccombenza, le spese saranno  sostenute  da  Roma  Capitale  qualora
abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                             Referendum 
 
    1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta  della  Giunta,  con
deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, puo'
promuovere  referendum  consultivi  relativi  ad  atti   di   propria
competenza, con l'eccezione: 
      a) dei bilanci; 
      b)  dei  provvedimenti  concernenti  tributi,  tariffe,  rette,
contributi e altri prelievi; 
      c)  dei  provvedimenti  inerenti  all'assunzione  di  mutui   o
all'emissione di prestiti obbligazionari; 
      d) dei provvedimenti relativi  ad  acquisti  e  alienazioni  di
immobili, permute, appalti o concessioni; 
      e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni,
revoche o decadenze o, comunque, persone; 
      f) degli atti inerenti  alla  tutela  di  minoranze  etniche  o
religiose. 
    2. I  cittadini,  iscritti  nelle  liste  elettorali,  esercitano
l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi,  con  esclusione
degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante
un numero di sottoscrizioni, raccolte  nei  tre  mesi  precedenti  al
deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione
residente accertata nell'anno precedente  al  deposito  medesimo.  Le
proposte sottoposte a referendum sono  approvate  se  ha  partecipato
alla votazione un  terzo  degli  aventi  diritto  per  il  referendum
consultivo e la maggioranza degli aventi diritto  per  il  referendum
abrogativo e se e' raggiunta  la  maggioranza  dei  voti  validamente
espressi. 
    3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. 
    4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di  mille
sottoscrizioni, e' presentata, per il giudizio di  ammissibilita',  a
un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto  da
tre professori universitari, ordinari  di  diritto  amministrativo  o
costituzionale o pubblico, dal Segretario  Generale  e  dal  Capo  di
Gabinetto.  Il  medesimo  organo  giudica  sulla  regolarita'   delle
sottoscrizioni di cui al comma 2. 
    5. Se, prima  dello  svolgimento  del  referendum  di  iniziativa
popolare,  l'Assemblea  Capitolina  abbia  deliberato  sul   medesimo
oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non
ha piu' corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera  il
collegio previsto dal precedente comma 4.  Ove  la  deliberazione  di
accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte
delle domande  referendarie,  il  referendum  ha  corso  sui  quesiti
residui. 
    6. L'Assemblea Capitolina, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
proclamazione dei risultati del referendum consultivo,  si  determina
sugli stessi, motivando pubblicamente  l'eventuale  non  accoglimento
dell'indirizzo politico espresso dagli  appartenenti  alla  comunita'
cittadina. 
    7.  Qualora  il   risultato   del   referendum   sia   favorevole
all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina  ovvero
di singole disposizioni di esso,  il  predetto  organo,  con  propria
deliberazione  da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
proclamazione dei risultati, da' atto dell'avvenuta  abrogazione  del
provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha  effetto
dalla data di esecutivita'  della  predetta  deliberazione  di  presa
d'atto. 
    8. Il  Regolamento  per  gli  istituti  di  partecipazione  e  di
iniziativa popolare determina le modalita' per  l'informazione  degli
appartenenti  alla  comunita'  cittadina  sul  referendum  e  per  lo
svolgimento della campagna referendaria e del referendum. 
    9. Le consultazioni relative a tutte le richieste  di  referendum
presentate nel corso dell'anno solare sono  effettuate  in  un  unico
turno e nella stessa  giornata  entro  il  primo  semestre  dell'anno
successivo. 
    10. Non possono essere presentati quesiti referendari su  materie
che abbiano gia' formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                    Altre forme di consultazione 
 
    1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente,  l'Assemblea
Capitolina puo' promuovere forme di consultazione degli  appartenenti
alla  comunita'  cittadina,  anche  con  il  ricorso   a   tecnologie
informatiche e telematiche, prima dell'adozione di  provvedimenti  di
propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta  Capitolina,
anche su provvedimenti di competenza della Giunta  medesima,  purche'
tali provvedimenti siano volti a conseguire  un'immediata  e  diretta
tutela degli interessi della collettivita'. Sono comunque escluse  le
consultazioni sugli atti per i quali e' inammissibile  il  referendum
di cui al comma 1 dell'art. 10. Il Regolamento per  gli  istituti  di
partecipazione e di iniziativa popolare  determina  le  modalita'  di
svolgimento delle consultazioni,  secondo  principi  di  trasparenza,
pari opportunita', economicita'  e  speditezza  del  procedimento  di
consultazione. 
 
                              Art. 12. 
 
 
      Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte 
 
    1. Roma Capitale valorizza le associazioni  e  le  organizzazioni
del volontariato.  Esse  possono  collaborare  alle  attivita'  e  ai
servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi  determinati  da  Roma
Capitale. A questo scopo,  Roma  Capitale  puo'  consentire  loro  di
accedere alle strutture e ai  servizi.  L'Assemblea  Capitolina,  con
regolamento, determina le modalita' di  accesso,  per  iniziative  di
interesse collettivo, delle associazioni e delle  organizzazioni  del
volontariato a sale di convegno e riunione. 
    2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori -  ai
quali Roma Capitale garantisce  mezzi  adeguati  -  assicurando  loro
l'esercizio di funzioni consultive. 
    3. Le consulte e  gli  osservatori  hanno  facolta'  di  proporre
all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti. 
    4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione  periodica,
attraverso  l'organizzazione  di  forum,  degli   appartenenti   alla
comunita'  cittadina,   delle   associazioni   delle   donne,   delle
associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze  sociali,  per
l'elaborazione dei propri indirizzi generali. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                 Tempi e modalita' della vita urbana 
 
    1.  Roma  Capitale  riconosce  rilevanza  economica   e   sociale
all'organizzazione dei  tempi  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che  risponda
adeguatamente  alle  esigenze  degli  appartenenti   alla   comunita'
cittadina. 
    2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di  servizio,
di lavoro e di apertura degli Uffici con le  esigenze  dell'utenza  e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei  Paesi  dell'Unione
Europea, nonche' con quelli del lavoro privato. 
    3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale,  acquisiti  i
pareri dei Municipi, sono stabiliti avendo riguardo  prioritariamente
alle esigenze dell'utenza. 
    4. E' istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi
compiti di  coordinamento  e  riorganizzazione  -  sulla  base  degli
indirizzi  espressi  dall'Assemblea  Capitolina  e  nell'ambito   dei
criteri eventualmente indicati dalla  Regione  Lazio  -  degli  orari
degli esercizi commerciali,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi
pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di  Roma
Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
esigenze complessive e generali  degli  appartenenti  alla  comunita'
cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la  consultazione  degli
appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o  associati,  per  la
determinazione degli  indirizzi  sulla  base  dei  quali  il  Sindaco
coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei  servizi  e  degli
uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche. 
    5. Per  facilitare  gli  appartenenti  alla  comunita'  cittadina
nell'esercizio delle loro responsabilita' familiari e  professionali,
anche attraverso nuove forme di organizzazione dei  servizi  sociali,
Roma  Capitale  promuove  misure  di  sostegno  delle  iniziative  di
utilita' collettiva aventi finalita' di: 
      a) assistenza  e  cura  della  persona,  in  particolare  delle
bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli
anziani e dei malati cronici e terminali; 
      b) fornitura di servizi sul territorio a supporto  dei  bisogni
delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici,
degli  anziani,  dei  malati  cronici  e  terminali,  delle  famiglie
composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose; 
      c) fornitura dei servizi sussidiari alle  strutture  sociali  e
collettive. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Tutela dei cittadini 
 
    1.  A  garanzia   dell'imparzialita'   e   del   buon   andamento
dell'amministrazione, un'apposita struttura di Roma  Capitale,  posta
in posizione  di  speciale  indipendenza  dagli  organi  di  governo,
promuove la tutela degli appartenenti alla comunita' cittadina contro
abusi, carenze e ritardi degli Uffici capitolini. 
    2.  L'esercizio  dei  poteri,  attribuiti  alla   struttura,   di
verifica, sollecitazione e di promovimento  del  riesame  degli  atti
nonche' le modalita' e le forme della loro attivazione  a  iniziativa
degli appartenenti alla comunita'  cittadina,  sono  disciplinati  da
apposito regolamento. 
    3. Al fine di preservare il rapporto  di  reciproca  fiducia  tra
soggetto riscossore e soggetto debitore nell'ambito della  fiscalita'
di Roma Capitale, e' istituita un'apposita struttura  per  la  tutela
dei diritti dei contribuenti. 
    4. Ciascun soggetto interessato puo' rivolgersi a tale  struttura
per segnalare  disfunzioni,  irregolarita'  e  prassi  amministrative
irragionevoli nonche' per  chiedere  chiarimenti  o  verifiche  sulle
procedure  messe  in  atto   presso   gli   Uffici   capitolini   per
l'accertamento e la riscossione di tributi. 
    5. La struttura, che opera in  posizione  di  indipendenza  dagli
organi  di  governo   con   le   modalita'   definite   nell'apposito
regolamento, procede a verifiche sulla correttezza dell'azione  degli
Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle  segnalazioni  e
alle   richieste   di   chiarimenti   dei    contribuenti;    formula
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici interessati ai fini di  una
migliore erogazione dei servizi; promuove il riesame degli atti degli
Uffici capitolini che risultino non regolari o denotino anomalie. 
    6. Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente
all'Assemblea Capitolina, e per essa  al  Presidente,  una  relazione
sull'attivita'  svolta,  formulando   proposte,   anche   di   natura
organizzativa, per la soluzione dei problemi segnalati dai  cittadini
e per l'adozione di apposite misure da parte degli organi competenti. 
 
                              CAPO III 
 
 
                       Organi di Roma Capitale 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Amministratori capitolini 
 
    1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio  delle  funzioni
da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialita' e
al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli  organi  di
governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti. 
    2.  Gli  Amministratori  capitolini  non  prendono   parte   alla
discussione e alla votazione di deliberazioni  riguardanti  interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo  di
astensione non si  applica  quando  la  discussione  e  la  votazione
riguardino provvedimenti normativi o di carattere  generale,  se  non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra  il
contenuto    della    deliberazione     e     specifici     interessi
dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea e' composta dal
Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini. 
    2. La sede dell'Assemblea Capitolina e' l'Aula Giulio Cesare  nel
Palazzo Senatorio di Roma. 
    3.  L'Assemblea  Capitolina,  anche  attraverso  le   Commissioni
Capitoline,  partecipa  alla  definizione,  all'adeguamento  e   alla
verifica dell'attuazione delle  linee  programmatiche  da  parte  del
Sindaco e dei singoli Assessori con le modalita'  e  la  periodicita'
definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    4. L'Assemblea Capitolina esercita le potesta' a  essa  conferite
dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali.
Entro trenta giorni dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina formula
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei  rappresentanti  di
Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici.  Qualora
non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati  gli
indirizzi previgenti. 
    5. L'Assemblea Capitolina  esercita  le  funzioni  di  iniziativa
previste  dallo  Statuto  della  Regione   Lazio   e   favorisce   la
partecipazione degli appartenenti  alla  comunita'  cittadina  e  dei
Municipi all'esercizio delle funzioni regionali. 
    6. L'Assemblea Capitolina puo'  disporre,  anche  avvalendosi  di
altre   autorita'   indipendenti,   lo   svolgimento   di    indagini
amministrative su questioni di interesse locale. 
    7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina  e
le Commissioni Capitoline  Permanenti  o  Speciali  sono  definiti  e
disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    8.  Il  Regolamento  dell'Assemblea   Capitolina,   approvato   a
maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare: 
      a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo; 
      b) le procedure  e  le  modalita'  per  l'approvazione  in  via
d'urgenza delle deliberazioni necessarie a  garantire  il  tempestivo
adempimento degli obblighi di legge; 
      c)  il  procedimento   per   il   tempestivo   svolgimento   di
interrogazioni e interpellanze e per  la  discussione  delle  mozioni
presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini; 
      d) il procedimento per le nomine di competenza  dell'Assemblea,
nonche' per la  definizione  degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la
designazione  dei  rappresentanti  di  Roma  Capitale  presso   enti,
istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici; 
      e)  l'organizzazione  di   apposite   sessioni   dell'Assemblea
dedicate,  tra  l'altro,  alla  politica  sociale,  all'assetto   del
territorio, allo sviluppo economico e alle attivita' culturali; 
      f) lo svolgimento di una apposita  sessione  dell'Assembea  per
l'esame  annuale  delle   attivita'   relative   agli   istituti   di
partecipazione nonche' alla tutela  dei  diritti  degli  appartenenti
alla comunita' cittadina e dei contribuenti; 
      g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di  controllo  nei
confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi  gestori
di  servizi  pubblici  locali,   anche   avvalendosi   di   autorita'
indipendenti; 
      h)  le  forme  di  pubblicita'  dell'attivita'   dell'Assemblea
Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base
alle modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 
    9. L'Assemblea Capitolina  si  avvale  della  collaborazione  del
Collegio dei Revisori dei conti, anche  attraverso  la  richiesta  di
relazioni specifiche sulla regolarita' delle  procedure  contabili  e
finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonche' su  ogni  aspetto
dell'attivita'  di  vigilanza  e  controllo  a  essa  attribuita.  Il
Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea
o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei  Revisori
dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente  assegnati
ne faccia motivata richiesta. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                       Consiglieri Capitolini 
 
    1. Le Consigliere e i  Consiglieri  Capitolini  rappresentano  la
comunita' locale. 
    2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano,  con  le
modalita' e nei limiti  stabiliti  dal  regolamento,  il  diritto  di
iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea. 
    3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini  possono  presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il  Regolamento
dell'Assemblea  Capitolina  determina  le  garanzie   per   il   loro
tempestivo svolgimento. 
    4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto  di
essere tempestivamente informati  dei  progetti  di  deliberazione  e
delle altre questioni poste all'ordine del  giorno  dell'Assemblea  e
della Commissione di cui facciano parte. 
    5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri
Capitolini hanno diritto di ottenere,  liberamente  e  gratuitamente,
dagli Uffici di Roma Capitale nonche' da enti, istituzioni,  societa'
partecipate  e  dagli  altri  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
informazioni e copie di atti e documenti, comprese  le  deliberazioni
degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento
per il diritto di accesso alle informazioni. 
    6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai  redditi  e
alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini,
pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati  presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono  liberamente
consultabili da chiunque anche sul sito  web  istituzionale  di  Roma
Capitale. 
    7.   Roma   Capitale,   attraverso   l'Ufficio   di    Presidenza
dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri
Capitolini le attrezzature e  i  servizi  necessari  all'espletamento
delle loro funzioni. 
    8. I  Consiglieri  Capitolini  hanno  diritto  di  percepire  una
indennita'  onnicomprensiva  di  funzione  determinata,  secondo   le
modalita' stabilite dalla legge, in una quota  parte  dell'indennita'
del Sindaco. L'indennita' e' dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti
che   non   abbiano   richiesto   l'aspettativa.    Il    Regolamento
dell'Assemblea  Capitolina  prevede  l'applicazione   di   detrazioni
dell'indennita' in caso di  non  giustificata  assenza  dalle  sedute
della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di
Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti  da
privati  o  da  enti  pubblici  economici  non  possono   mensilmente
superare,  per  ciascun  Consigliere,  l'importo  pari   alla   meta'
dell'indennita' a essi attribuita. 
    9. Se eletti o nominati  in  organi  appartenenti  a  livelli  di
governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri  Capitolini,  ove  le
cariche siano tra loro compatibili, conservano  un  solo  emolumento,
comunque denominato, a loro scelta. 
    10. Fino all'applicazione del regime dell'indennita'  di  cui  al
comma  8,  ai  Consiglieri  Capitolini   e'   corrisposto,   per   la
partecipazione alle sedute  dell'Assemblea  Capitolina  e  delle  sue
Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto gia' stabilito per
i Consiglieri Comunali di Roma. 
    11. Oltre agli altri casi stabiliti  dalla  legge,  la  decadenza
dalla  carica   di   Consigliere   e'   determinata   dalla   mancata
partecipazione,  non  giustificata,  a   dieci   sedute   consecutive
dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina
individua le cause di assenza giustificata e disciplina la  procedura
volta a garantire il diritto delle Consigliere e  dei  Consiglieri  a
far  valere  i  propri  motivi   giustificativi   attraverso   idoneo
contraddittorio. L'Assemblea si  pronuncia  in  merito  con  apposita
deliberazione. 
    12.  Roma  Capitale  assicura  le  Consigliere  e  i  Consiglieri
Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento  del
mandato. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                Presidenza dell'Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina e' presieduta  dal  Presidente  che  la
rappresenta. 
    2. Al Presidente  dell'Assemblea  Capitolina  sono  attribuiti  i
poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di  disciplina
delle  attivita'  dell'Assemblea  e,  nel  corso   dei   lavori,   di
interpretazione del regolamento nei casi e con le modalita' da questo
stabilite;  il  Presidente  assicura  una   adeguata   e   preventiva
informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere  e
ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea. 
    3.  Per  l'assolvimento   di   tali   funzioni,   il   Presidente
dell'Assemblea Capitolina e' coadiuvato da un Ufficio  di  Presidenza
composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui  uno
con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari. 
    4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le
sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso  di
assenza  o  temporaneo  impedimento  di  quest'ultimo,  le   medesime
funzioni sono esercitate dall'altro Vice  Presidente.  I  Consiglieri
Segretari coadiuvano la Presidenza  per  il  regolare  andamento  dei
lavori dell'Assemblea Capitolina. 
    5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti
avviene seguendo l'ordine di anzianita' tra i due, intendendosi  come
piu' anziano quello che, nella  votazione  di  cui  al  comma  8,  ha
riportato il maggior numero di voti. 
    6. Il Presidente, i Vice Presidenti  e  i  Consiglieri  Segretari
sono  eletti,  tra  i  Consiglieri  Capitolini,  nella  prima  seduta
dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza. 
    7. L'elezione del Presidente  avviene  senza  discussione  e  con
votazione segreta a mezzo schede; ciascun  componente  dell'Assemblea
puo' votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che  ha
riportato  la  maggioranza   assoluta   dei   voti   dei   componenti
dell'Assemblea Capitolina. 
    8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge,  con
la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti  con
un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare per
un unico nominativo e risultano eletti i due  Consiglieri  che  hanno
riportato il maggior numero di voti. 
    9. Con la  stessa  procedura  di  cui  al  comma  7  si  provvede
all'elezione  dei  Consiglieri  Segretari  componenti  l'Ufficio   di
Presidenza. 
    10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per
l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                         Consigliere Anziano 
 
    1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni  per
il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto  la  maggior  cifra
individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto  e
dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 
    2. Il Consigliere Anziano  presiede  la  seduta  di  insediamento
dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                        Consiglieri Aggiunti 
 
    1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti,  in  rappresentanza  degli
stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), in numero di quattro,
salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso e' proclamato  eletto
anche il candidato dell'altro sesso che  abbia  ottenuto  il  maggior
numero di voti. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si
tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle  per  il  rinnovo
degli organi di Roma Capitale  e,  comunque,  entro  lo  stesso  anno
solare. I Consiglieri eletti restano in  carica,  anche  in  caso  di
subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea  Capitolina  cui
partecipano. 
    2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle  sedute
dell'Assemblea Capitolina  con  diritto  di  parola  sugli  argomenti
iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai
lavori  delle  Commissioni  Capitoline  Permanenti  e  Speciali,  ivi
compresa - ove ricorra la fattispecie - quella  delle  Elette,  senza
diritto di voto. 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si  estendono,  per  quanto
compatibili, ai Consiglieri Aggiunti. 
 
                              Art. 21. 
 
 
              Organizzazione dell'Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina,  nel  quadro  dei  principi  stabiliti
dalla  legge  e  dallo  Statuto,  gode  di  autonomia  funzionale   e
organizzativa  e  dispone,  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina,  di   specifici   fondi   di
bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti  per
il funzionamento delle proprie strutture,  delle  Commissioni  e  dei
Gruppi  Capitolini.   Per   l'esercizio   delle   predette   funzioni
impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie  direttive
all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
    2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta  al  mese,
salvo il periodo feriale. Quando lo richieda  almeno  un  quinto  dei
Consiglieri o  il  Sindaco,  il  Presidente  e'  tenuto  a  convocare
l'Assemblea, nel termine stabilito dalla  legge,  per  l'esame  delle
istanze proposte. 
    3.  Il  Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina  disciplina,   in
particolare, le modalita' per la convocazione dell'Assemblea e per la
presentazione  e  la  discussione  delle  proposte.  Il   regolamento
stabilisce altresi' il  numero  dei  Consiglieri  necessario  per  la
validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore  a
un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare  a  tal  fine  il
Sindaco. 
    4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono  adottate  con
la maggioranza dei Consiglieri  presenti,  salvo  che  la  legge,  lo
Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 
    5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono  in
Gruppi Capitolini secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Regolamento
dell'Assemblea Capitolina. 
    6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il
Presidente nella programmazione e  nella  organizzazione  dei  lavori
dell'Assemblea  Capitolina   ed   esamina   le   questioni   relative
all'interpretazione dello Statuto e  del  Regolamento  dell'Assemblea
Capitolina nei casi e  con  le  modalita'  da  questo  stabilite.  Il
Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa  ai  lavori  della
Conferenza. 
    7.  Le  sedute  dell'Assemblea  Capitolina  e  delle  Commissioni
Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla  legge  e  dal
Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                       Commissioni Capitoline 
 
    1.  Il  Regolamento  dell'Assemblea   Capitolina   determina   le
competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti -  costituite  nel
suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non  superiore  a  un
quarto di  quello  dei  Consiglieri  assegnati  all'Assemblea  -  per
l'esercizio  di  funzioni  istruttorie,  referenti,  redigenti  e  di
controllo. Il Regolamento determina altresi' il numero e le modalita'
per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di
durata non coincidente con quella dell'intero  mandato  del  Sindaco,
entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale
mandato, i propri lavori. 
    2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e  di  specifico
staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di
norma, la proporzione dei  Gruppi  Capitolini.  La  presidenza  delle
Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia  e'
attribuita  alle  Opposizioni,  secondo  i  criteri   stabiliti   dal
Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    3.  Le  Commissioni  dell'Assemblea  Capitolina,   Permanenti   o
Speciali, possono  svolgere  indagini  conoscitive  su  questioni  di
propria competenza  e  disporre  l'audizione  di  dirigenti  di  Roma
Capitale e dei suoi Municipi nonche' di responsabili  delle  societa'
partecipate e dei  gestori  di  servizi  pubblici;  possono  sentire,
altresi', rappresentanti di  organizzazioni,  associazioni  ed  enti,
nonche' acquisire pareri od osservazioni di esperti, di  cittadini  e
di formazioni sociali. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                      Commissione delle Elette 
 
    1. Al fine di  promuovere  e  programmare  politiche  rivolte  al
conseguimento di pari opportunita' tra donne e uomini,  e'  istituita
la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte
dell'Assemblea Capitolina. 
    2. La Commissione formula all'Assemblea proposte  e  osservazioni
su ogni  questione  che  possa  avere  attinenza  con  la  condizione
femminile. A tal fine la  Commissione,  qualora  se  ne  presenti  la
necessita', puo' avvalersi del contributo di associazioni  di  donne,
di  movimenti  rappresentativi  delle  realta'  sociali,   culturali,
scientifiche, lavorative,  sindacali  e  imprenditoriali  nonche'  di
esperte della condizione femminile. 
    3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente  la  Commissione
sugli  atti  di  indirizzo,  da  proporre  all'Assemblea  Capitolina,
particolarmente rivolti alla popolazione femminile. 
    4. La Commissione  e'  dotata  di  specifico  staff  di  supporto
tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma  1  dell'art.
21. 
    5.  Il  Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina   disciplina   le
modalita' di funzionamento della Commissione. 
    6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente  in  bilancio  i
fondi da  assegnare  per  il  funzionamento  e  le  iniziative  della
Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalita' prescritte  dal
Regolamento di contabilita'. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                               Sindaco 
 
    1. Il Sindaco e' l'organo  responsabile  dell'amministrazione  di
Roma Capitale e, salvo quanto  disposto  al  comma  4  dell'art.  34,
rappresenta l'Ente. 
    2. Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le  modalita'
di cui all'art. 25, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco. 
    3. Entro dieci giorni dalla nomina dei  componenti  della  Giunta
Capitolina  e,  comunque,  non  oltre  quarantacinque  giorni   dallo
svolgimento della elezione  dell'Assemblea  Capitolina,  il  Sindaco,
sentita  la  Giunta,   presenta   all'Assemblea   dettagliate   linee
programmatiche, articolate secondo le principali funzioni  svolte  da
Roma Capitale e relative al mandato. 
    Ferme restando le forme  di  partecipazione  alla  definizione  e
all'adeguamento dell'attuazione delle linee  programmatiche  indicate
nel Regolamento dell'Assemblea Capitolina,  ai  sensi  dell'art.  16,
comma 3, la verifica dell'attuazione delle  linee  programmatiche  e'
svolta dall'Assemblea contestualmente alla discussione sul  documento
di programmazione finanziaria di cui all'art. 38, comma 3. 
    4. In particolare, il Sindaco: 
      a) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di  assicurare
il buon andamento dell'Amministrazione Capitolina; 
      b) esercita ogni altra funzione a esso attribuita,  quale  Capo
dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; 
      c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite  dallo
Stato e dalla Regione Lazio; 
      d) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla  revoca
degli stessi, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti; 
      e) sovrintende al funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici
impartendo le necessarie direttive  al  Segretario  Generale  e,  ove
nominato,  al  Direttore  Generale  nonche'  ai  responsabili   delle
strutture amministrative capitoline sovraordinate; 
      f) provvede, sentita la competente Commissione Capitolina - che
si  esprime  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dei curricula  degli  interessati  -  alla  nomina  e  alla
designazione  dei  rappresentanti  di  Roma  Capitale  presso   enti,
istituzioni,  societa'  partecipate  e  altri  gestori   di   servizi
pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina e
nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Assemblea
Capitolina, nonche' a informare tempestivamente la Commissione  delle
revoche disposte; 
      g) indice i referendum di ambito capitolino; 
      h) coordina, sentito l'osservatorio di cui all'art. 13, comma 4
e sulla base degli indirizzi  espressi  dall'Assemblea  Capitolina  e
degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei  servizi  pubblici,
nonche', d'intesa con le amministrazioni interessate,  gli  orari  di
apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive  e
generali della comunita'  cittadina;  il  Sindaco  puo'  delegare  ai
Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori
di rispettiva competenza; 
      i) esercita le funzioni attribuitegli in qualita' di  ufficiale
di Governo; 
      l) riferisce all'Assemblea Capitolina in merito: 
    1. alle audizioni presso  il  Consiglio  dei  Ministri  alle  cui
riunioni abbia partecipato in relazione ad  argomenti  inerenti  alle
funzioni di Roma Capitale; 
    2.  alle  attivita'  svolte  per  assicurare,  nell'ambito  della
Conferenza Unificata, il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo
Stato, la Regione Lazio e la Citta' Metropolitana nonche' in tutti  i
casi in cui la Conferenza svolga, con la partecipazione del  Sindaco,
funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale. 
    5. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi  di
programma promossi dall'Amministrazione Capitolina o in  ordine  alle
relative richieste pervenute da  parte  della  Regione  Lazio,  della
Citta' Metropolitana o di altri soggetti pubblici, sulla  base  degli
indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito
all'intervento oggetto dell'accordo di programma. 
    6. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, puo' affidare
a personalita' esterne agli  organi  e  all'Amministrazione  di  Roma
Capitale,  lo  svolgimento,  a  titolo  gratuito,   di   compiti   di
collaborazione  su  temi  di  interesse  della  comunita'  cittadina,
delimitandone funzioni e termini. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Giunta Capitolina 
 
    1. La  Giunta  Capitolina  e'  composta  dal  Sindaco  -  che  la
presiede, ne  promuove  e  coordina  l'attivita',  procede  alla  sua
convocazione fissandone l'ordine del giorno - e da un numero  massimo
di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all'Assemblea
Capitolina. 
    2. Il Sindaco nomina gli Assessori,  tra  cui  il  Vice  Sindaco,
scelti, anche al di fuori dei componenti  dell'Assemblea  Capitolina,
fra  i  cittadini  in  possesso  dei  requisiti  di   candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di Consigliere Capitolino,
dandone comunicazione all'Assemblea  nella  prima  seduta  successiva
alla elezione. Il Sindaco puo' revocare uno o piu'  componenti  della
Giunta  Capitolina,  dandone  motivata  comunicazione  all'Assemblea,
nella prima seduta successiva alla revoca. 
    3. Fra i nominati e' garantita la  presenza,  di  norma  in  pari
numero, di  entrambi  i  sessi,  motivando  le  scelte  difformemente
operate con specifico riferimento al principio di pari  opportunita'.
In caso di assenza o temporaneo impedimento nonche' di sospensione  o
decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del  Sindaco
sono  svolte  dal  Vice  Sindaco.  Il  Sindaco  puo'  delegare   allo
svolgimento delle  sue  funzioni  altro  Assessore  per  il  caso  di
contemporanea  assenza  o  impedimento  temporaneo  suo  e  del  Vice
Sindaco. 
    4. Qualora un Consigliere assuma la  carica  di  Assessore  della
Giunta  Capitolina,  cessa  dalla  carica  di  Consigliere   all'atto
dell'accettazione della nomina. 
    5.  Il  Sindaco  puo'  ripartire  fra   gli   Assessori   compiti
propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in  merito
all'attuazione  delle  linee  programmatiche  e  agli  obiettivi   da
realizzare nel corso del mandato. 
    6. La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco  nell'attuazione
degli    indirizzi    generali    dell'Assemblea     Capitolina     e
nell'amministrazione di Roma Capitale e informa la propria  attivita'
ai principi della collegialita', della trasparenza e dell'efficienza.
Compie tutti gli atti di amministrazione, con  esclusione  di  quelli
che la legge riserva all'Assemblea o che rientrino  nelle  competenze
attribuite,  per  legge  o  per  Statuto,  al  Sindaco,  agli  organi
municipali e ai dirigenti. 
    7. E'  di  competenza  della  Giunta  Capitolina  l'adozione  dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
degli indirizzi  e  dei  criteri  generali  stabiliti  dall'Assemblea
Capitolina. 
    8. La Giunta  Capitolina,  anche  tramite  i  singoli  Assessori,
impartisce   ai   dirigenti   le   necessarie   direttive   ai   fini
dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli  atti
di  indirizzo  emanati  dall'Assemblea  Capitolina.  Il   Regolamento
dell'Assemblea prevede le  forme  e  le  modalita'  di  comunicazione
all'Assemblea, assicurandone la piu' ampia e  puntuale  informazione,
delle direttive impartite. 
    9. Le deliberazioni della Giunta Capitolina non  sono  valide  se
non e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono  adottate
col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le  deliberazioni
sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal  regolamento
di cui al comma successivo. 
    10. La Giunta Capitolina delibera,  a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. 
    11. I componenti della Giunta Capitolina competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono  esercitare
attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio di Roma Capitale. 
    12. I componenti della Giunta Capitolina hanno il diritto  e,  se
richiesto, il  dovere,  di  partecipare  alle  sedute  dell'Assemblea
Capitolina e delle sue Commissioni senza diritto di voto. 
    13. Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono tenuti ad attuare  gli
indirizzi  approvati  dall'Assemblea  Capitolina,   salve   oggettive
ragioni   ostative   da   motivare   adeguatamente    e    comunicare
tempestivamente all'Assemblea stessa. 
 
                               CAPO IV 
 
 
                      Decentramento municipale 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                         Principi e funzioni 
 
    1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di  adeguare  l'azione
amministrativa  dell'Ente  alle  esigenze   del   decentramento,   e'
articolato   in   quindici   Municipi,   quali   circoscrizioni    di
partecipazione,  consultazione  e  gestione  di  servizi  nonche'  di
esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale. 
    2. I Municipi rappresentano le rispettive  comunita',  ne  curano
gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unita'  di
Roma Capitale. 
    3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica  del
proprio  territorio,  che  si  aggiunge  a  quella  di  "Roma"  e  al
corrispondente numero. La denominazione e lo  stemma  del  Municipio,
previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio
del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti. 
    4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi  e'
deliberata  dall'Assemblea  Capitolina  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
    5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge,
dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni
possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 
    6. La Giunta Capitolina, anche al fine  di  garantire  i  livelli
minimi essenziali delle prestazioni in tutto il  territorio  di  Roma
Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione
ai  servizi  di  competenza  dei  Municipi,  attraverso  direttive  e
provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. 
    7.  Per  favorire  l'attuazione  degli  indirizzi  della   Giunta
Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi  permanenti
di consultazione e di cooperazione con  i  Municipi  e  definisce  le
modalita' di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi
che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco,  si  riunisce  almeno
una volta a trimestre. 
    8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la
loro   gestione   ottimale,   richiedano   modalita'   di   esercizio
intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono
essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e
la  durata,  non  superiore  a  sei  mesi,  di  tale  esercizio.   La
deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura,  e'
approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina
sul decentramento nonche' dei Consigli dei Municipi interessati. 
    9. In particolare, i Municipi gestiscono: 
      a) i servizi demografici; 
      b) i servizi sociali e di assistenza sociale; 
      c) i servizi scolastici ed educativi; 
      d) le attivita' e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in
ambito locale; 
      e) le attivita' e i servizi di manutenzione urbana, di gestione
del patrimonio capitolino, di  disciplina  dell'edilizia  privata  di
interesse locale; 
      f) le attivita' e i servizi relativi  alla  manutenzione  delle
aree  verdi  di  interesse  locale,   con   esclusione   delle   aree
archeologiche, dei parchi e delle ville storiche; 
      g)  le  iniziative  per  lo  sviluppo  economico  nei   settori
dell'artigianato  e  del  commercio,  con  esclusione  della   grande
distribuzione commerciale; 
      h) le funzioni  di  polizia  urbana  nelle  forme  e  modalita'
stabilite dal  Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale  di  Roma
Capitale. 
    10. Per l'espletamento dei  compiti  e  delle  funzioni  di  loro
competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane,  finanziarie  e
strumentali, gestite in conformita' alle disposizioni di legge  e  di
regolamento.   Le   deliberazioni   dell'Assemblea   Capitolina   che
trasferiscono ai Municipi  ulteriori  funzioni  indicano  le  risorse
aggiuntive per farvi fronte. 
    11.  Tenuto  conto  delle  generali  esigenze  di   perequazione,
annualmente e' determinata la quota delle maggiori entrate tributarie
ed extratributarie accertate e  riscosse  in  ciascun  Municipio,  da
attribuire ai Municipi stessi. 
    12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro
delle competenze municipali, delle  maggiori  risorse  attribuite  ai
sensi del comma 11. 
    13. In particolare i Municipi: 
      a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale
nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto,  e  organizzano  la
loro  attivita'  in  base  a  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed
economicita', con l'obbligo di conseguire l'equilibrio  dei  costi  e
dei ricavi, compresi i trasferimenti; 
      b) organizzano l'attivita' e promuovono la  valorizzazione  del
personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con  le  modalita'
stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresi'
stipulare contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  avvalersi  di
lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad  alto  contenuto  di
professionalita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge,
dai contratti collettivi di lavoro e da  deliberazioni  della  Giunta
Capitolina; 
      c) concorrono, in base alle  disposizioni  del  Regolamento  di
contabilita', alla definizione del bilancio di Roma Capitale  e,  nel
rispetto  delle  destinazioni  delle  risorse  da  questo  stabilite,
adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi  per
spese e investimenti sul territorio  del  Municipio.  Il  Regolamento
definisce le modalita' per assicurare ai Municipi risorse finanziarie
certe  derivanti  da  trasferimenti,  quote  di  tributi  e  tariffe,
sponsorizzazioni  e  contributi,  donazioni  e  lasciti,  vendita  di
pubblicazioni e altri materiali; 
      d) concorrono preventivamente, con le modalita'  stabilite  dal
Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei
contratti di servizio pubblico, mediante  la  formulazione,  in  sede
consultiva,  di  proposte  e  valutazioni,  per   la   piu'   congrua
determinazione delle  esigenze  strumentali  dell'Amministrazione  in
ambito decentrato. 
    14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di  competenze
o di servizi attribuiti ai  Municipi  ovvero  di  mancata  attuazione
degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo  aver  dato
un termine perentorio per provvedere,  affida  agli  organi  centrali
l'esercizio delle competenze o la  gestione  diretta  dei  servizi  e
adotta le iniziative conseguenti. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                      Ordinamento dei Municipi 
 
    1. Sono organi  dei  Municipi:  il  Consiglio,  la  Giunta  e  il
Presidente. 
    2.  Agli  organi  dei  Municipi  si  applicano,  in  materia   di
incandidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita', le disposizioni
vigenti per gli Organi di Roma Capitale. 
    3. Il Consiglio del Municipio  e'  l'organo  di  indirizzo  e  di
controllo politico-amministrativo  dei  Municipi.  Il  Consiglio  del
Municipio e' composto dal Presidente del Municipio e da  ventiquattro
Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei  Municipi  sono  eletti
contestualmente,  a  suffragio  universale  e  diretto,  secondo   le
disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per  l'elezione  del
Sindaco e dei Consiglieri Capitolini. 
    4.  I  Consigli  dei  Municipi  sono  eletti   contemporaneamente
all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di  scioglimento  anticipato
della  medesima;  restano  in  carica  per  la  durata  del   mandato
dell'Assemblea Capitolina; esercitano  le  loro  funzioni  sino  alla
elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali,  ad  adottare  gli  atti  urgenti  e
improrogabili. 
    5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio  del  Municipio
si rendesse vacante per qualsiasi causa, e' attribuito al  candidato,
appartenente alla lista il cui seggio si e' reso vacante,  che  segue
immediatamente l'ultimo eletto. 
    6. Il Consiglio del Municipio  e'  presieduto  da  un  Presidente
eletto tra i  Consiglieri  nella  prima  seduta.  Il  Presidente  del
Consiglio  rappresenta  l'assemblea  municipale.  Al  Presidente  del
Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri  di  convocazione  e
direzione dei lavori,  nonche'  di  disciplina  delle  attivita'  del
Consiglio.  Il  Presidente  assicura  una   adeguata   e   preventiva
informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle  Consigliere
e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al  Consiglio.
Per  l'assolvimento  delle  proprie  funzioni,  il   Presidente   del
Consiglio del Municipio e' coadiuvato da  un  Ufficio  di  Presidenza
composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno
con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella  prima
seduta del Consiglio. 
    7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del  Consiglio
del Municipio avviene con le modalita' previste dall'art. 18, commi 7
e 8, dello  Statuto  per  il  Presidente  e  per  i  Vice  Presidenti
dell'Assemblea Capitolina. 
    8.  Il  Consiglio  del  Municipio  approva  il  Regolamento   del
Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e  ne
assicura la coerenza e la omogeneita' con gli istituti  previsti  per
gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro: 
      a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla
definizione,    all'adeguamento    e    alla    verifica    periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da  parte  del  Presidente
del Municipio e dei singoli Assessori; 
      b)  il  funzionamento  del  Consiglio  del  Municipio  e  delle
Commissioni  Consiliari  -  istituite  in  seno  al  Consiglio,   con
esclusione del Presidente del Municipio - Permanenti, il  cui  numero
non puo' superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e
Speciali,  i  cui  lavori,  di  durata  non  coincidente  con  quella
dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono  concludersi
improrogabilmente nel corso di tale mandato; 
      c) le modalita' per l'effettiva pubblicita'  delle  sedute  del
Consiglio e delle Commissioni; 
      d)  le  modalita'  di  informazione  degli  appartenenti   alla
comunita' cittadina sulle deliberazioni del Municipio; 
      e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunita'
cittadina, singoli o associati,  alle  attivita'  dei  Municipi,  ivi
compresa l'indizione di referendum e la presentazione di  proposte  o
interrogazioni al Consiglio; 
      f) la promozione di organismi  di  partecipazione  su  base  di
rione, quartiere o borgata; 
      g) i criteri e le modalita' per le nomine e le designazioni  di
spettanza del Consiglio del Municipio. 
    9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresi' il numero dei
Consiglieri necessario per la validita' delle  sedute,  che  in  ogni
caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri  assegnati,
senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. 
    10. Le deliberazioni del Consiglio del  Municipio  sono  adottate
con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la  legge,  lo
Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 
    11.  Le  deliberazioni  municipali   sono   pubblicate   mediante
affissione  all'Albo  del  Municipio  e  all'Albo  Pretorio  di  Roma
Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano  esecutive  dopo
il decimo giorno dalla  loro  pubblicazione.  Le  deliberazioni  sono
altresi' pubblicate nelle pagine web del  Municipio  all'interno  del
portale di Roma Capitale. 
    12. In caso di urgenza, le deliberazioni del  Consiglio  o  della
Giunta possono essere dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il
voto espresso dalla  maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni
municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di
regolarita'  tecnica  e,  qualora  comportino  riflessi   diretti   o
indiretti sulla situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'Ente, anche quello di regolarita' contabile. 
    13.  Il  Consiglio  del   Municipio   adotta   le   deliberazioni
concernenti gli atti di  pianificazione  economico-finanziaria  e  le
relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia  sancita  dall'art.
26. 
    14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia va attribuita  alle  Opposizioni,  secondo  i
criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    15.  Nell'esercizio  del  loro  mandato,  le  Consigliere   e   i
Consiglieri dei Municipi hanno diritto  di  ottenere,  liberamente  e
gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonche' da enti, istituzioni,
societa' partecipate e altri  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
informazioni e copie di atti  e  documenti  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla legge e con le modalita' stabilite dal Regolamento per
il diritto di accesso alle informazioni. 
    16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno  diritto  a
percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per
la partecipazione alle riunioni  dei  Consigli  e  delle  Commissioni
Consiliari. La misura del gettone di presenza e' determinata, in base
alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 
    17. La mancata partecipazione, non giustificata, a  dieci  sedute
consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza  dalla
carica di Consigliere. La decadenza e' dichiarata dal  Consiglio  del
Municipio,   valutate   le   cause   giustificative   addotte   dagli
interessati, con  le  modalita'  previste  per  le  Consigliere  e  i
Consiglieri Capitolini. 
    18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla  carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti  del
Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del  Consiglio  ed
e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre  trenta
dalla sua presentazione. Se la mozione viene  approvata,  si  procede
allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi
commi 29 e 30. 
    19. In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente,  rimozione,
decadenza o decesso del  Presidente  del  Municipio,  la  Giunta  del
Municipio decade e si procede allo  scioglimento  del  Consiglio  del
Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo  scioglimento
del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del
Presidente del Municipio nonche' della Giunta. 
    20.  Le  dimissioni  presentate  dal  Presidente  del   Municipio
diventano irrevocabili e  producono  gli  effetti  di  cui  al  comma
precedente  trascorso  il  termine  di  venti   giorni   dalla   loro
presentazione al Consiglio del Municipio. 
    21. La Giunta  del  Municipio  e'  composta  dal  Presidente  del
Municipio - che la presiede,  ne  promuove  e  coordina  l'attivita',
procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno -  e  da
un numero massimo di Assessori, di  cui  uno  con  funzioni  di  Vice
Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente
nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio
nella prima seduta  successiva  alla  elezione.  Fra  i  nominati  e'
garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i  sessi,
motivando le scelte difformemente operate con  specifico  riferimento
al principio di pari opportunita'. 
    22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di
fuori del Consiglio  del  Municipio  purche'  non  siano  Consiglieri
Capitolini. La carica di Assessore e'  incompatibile  con  quella  di
Consigliere del  Municipio.  Qualora  un  Consigliere  del  Municipio
assuma la carica di Assessore nella rispettiva  Giunta,  cessa  dalla
carica di Consigliere all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Il
Presidente puo' revocare uno o  piu'  membri  della  Giunta,  dandone
motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima  seduta
successiva alla revoca. 
    23. La Giunta collabora  con  il  Presidente  del  Municipio,  in
attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,  nel  governo  del
Municipio   e   opera   attraverso   deliberazioni   collegiali.   In
particolare,  la  Giunta  compie  tutti  gli  atti  rientranti  nelle
funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo  che  la
legge, lo Statuto o i  regolamenti  di  Roma  Capitale  disciplinanti
l'ordinamento del Municipi  non  attribuiscano  alla  competenza  del
Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano
Esecutivo di Gestione  del  Municipio  e  alle  relative  variazioni;
riferisce  annualmente  al  Consiglio  del  Municipio  sulla  propria
attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso  nei  confronti
dello stesso. 
    24. La Giunta del Municipio, anche tramite i  singoli  Assessori,
impartisce   ai   dirigenti   le   necessarie   direttive   ai   fini
dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli  atti
di indirizzo emanati dal Consiglio e  del  principio  di  distinzione
delle competenze  e  delle  attribuzioni  tra  organi  di  governo  e
dirigenza. Il  Regolamento  del  Municipio  prevede  le  forme  e  le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.  I
componenti  della  Giunta  del  Municipio  hanno  il  diritto  e,  se
richiesto, il dovere, di partecipare  alle  sedute  del  Consiglio  e
delle sue Commissioni senza diritto di voto. 
    25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti  della  Giunta
del Municipio e, comunque,  non  oltre  quarantacinque  giorni  dallo
svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio  del  Municipio  dettagliate
linee  programmatiche,  articolate  secondo  le  principali  funzioni
svolte dal Municipio  e  relative  al  mandato.  Il  Presidente  puo'
ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di  indirizzo,  di
coordinamento e di controllo in  merito  all'attuazione  delle  linee
programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 
    26.  Il  Presidente  rappresenta  il  Municipio  ed  esercita  le
funzioni attribuitegli dai regolamenti nonche' le  funzioni  delegate
dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10,  del  Testo  Unico  delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo  del  Presidente
e' la fascia bicolore con i colori della citta' di Roma e gli  stemmi
di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla
destra. Ove delegato dal Sindaco  il  Presidente  indossa  la  fascia
tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico. 
    27. I componenti della Giunta  del  Municipio  hanno  diritto  di
percepire un'indennita'  di  funzione  onnicomprensiva  nella  misura
stabilita, in  base  alla  legge,  con  deliberazione  dell'Assemblea
Capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio
che siano in aspettativa per ragione del  mandato  o  che  non  siano
lavoratori  dipendenti,  gli  oneri  assistenziali,  previdenziali  e
assicurativi   nonche'   il   rimborso   della   quota   annuale   di
accantonamento per l'indennita' di fine rapporto  sono  a  carico  di
Roma Capitale con le modalita' stabilite dalla legge. 
    28. Il Consiglio del Municipio e' sciolto: 
      a)  con  deliberazione  dell'Assemblea  Capitolina  adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti, quando,  nonostante  la  diffida
motivata  espressa  dal  Sindaco,  persista  in  gravi  e   reiterate
violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti; 
      b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell'impossibilita' di
funzionare per: 
        1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Presidente del Municipio; 
        2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo del Municipio, della meta' piu' uno dei membri  assegnati,
non computando a tal fine il Presidente del Municipio; 
        3. riduzione dell'organo assembleare, per  impossibilita'  di
surroga, alla meta' dei componenti del Consiglio. 
    29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento  del  Consiglio
nel caso di cui alla lett. a) o dal verificarsi delle ipotesi di  cui
alla lett. b) del precedente comma, nonche' in caso  di  approvazione
di una mozione di  sfiducia  e  fino  alla  proclamazione  dei  nuovi
eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del  Municipio  sono
esercitate dalla Giunta Capitolina, mentre le funzioni del Presidente
del Municipio sono esercitate dal Sindaco. 
    30.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  del  Consiglio   del
Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione  della
mozione  di  sfiducia  di  cui  al  comma  18,  il  Sindaco  ne   da'
comunicazione al Prefetto il quale, con  proprio  atto,  indice,  nei
termini di legge, le  nuove  elezioni.  Il  Consiglio  del  Municipio
rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina. 
    31.  Il  Regolamento  del  decentramento  e  il  Regolamento  del
Municipio disciplinano  le  attribuzioni  e  il  funzionamento  degli
organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente  previsto,
per  assicurare  l'attuazione  di  istituti  necessari  al   regolare
funzionamento  degli  organi  municipali,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                 Consigliere Aggiunto del Municipio 
 
    1. Presso ogni Municipio e' eletto un  Consigliere  Aggiunto,  in
rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett.  c),
residenti  o  aventi  domicilio  nel  territorio  del  Municipio.  Le
elezioni,  disciplinate   da   apposito   regolamento,   si   tengono
contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso  l'Assemblea
Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in  caso  di
subentro, sino al termine del mandato del  Consiglio  Municipale  cui
partecipa. 
    2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del  Municipio,  con
diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
    3.  Le  elezioni  dei  Consiglieri  Aggiunti  dei  Municipi  sono
disciplinate dal  regolamento  di  cui  all'art.  20,  comma  1;  per
l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste  con  il
regolamento di cui all'art. 27, comma 8. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                 Rapporti con l'Assemblea Capitolina 
 
    1. Il  Consiglio  del  Municipio  esercita,  con  la  maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati e con le  modalita'  previste  dal
Regolamento del decentramento, l'iniziativa  delle  deliberazioni  di
competenza dell'Assemblea Capitolina. 
    2. Il Presidente del Municipio  puo'  partecipare  alle  adunanze
dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline Permanenti e
Speciali con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri  Aggiunti
dall'art. 20, comma 2. 
    3. Il Consiglio del Municipio  puo'  rivolgere  interrogazioni  e
interpellanze al Sindaco, il  quale  e'  tenuto  a  rispondere  entro
sessanta giorni. 
    4. Il  Regolamento  del  decentramento,  al  fine  di  consentire
l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni,  indica
gli atti di Roma Capitale per i  quali  e'  previsto  il  parere  non
vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere e'  dato  conto  nel
testo delle deliberazioni degli organi di Roma Capitale. 
 
                               CAPO V 
 
 
              Organizzazione degli uffici e dei servizi 
 
 
                              Art. 30. 
 
 
                     Principi di organizzazione 
 
    1.  L'ordinamento  e  l'organizzazione  degli  Uffici   e   delle
strutture  capitoline  -  improntati  a  criteri  di   funzionalita',
orientati  a  perseguire  obiettivi  di  efficienza,   efficacia   ed
economicita' e ispirati  ai  principi  di  autonomia,  imparzialita',
trasparenza e responsabilita' - sono volti al perseguimento dei  fini
istituzionali di Roma Capitale e ad assicurare il compiuto  esercizio
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente. 
    2. L'articolazione direzionale e funzionale di Roma  Capitale  e'
definita mediante motivati atti  di  organizzazione,  assicurando  la
massima flessibilita' organizzativa e gestionale delle attivita',  in
coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione
esecutiva,  annuale  e  pluriennale,  secondo  canoni  di  efficacia,
efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e
nel   rispetto   dei   principi   di    partecipazione,    autonomia,
imparzialita', trasparenza e responsabilita'. 
    3. La  disciplina  e  gli  atti  di  organizzazione,  di  cui  ai
precedenti commi, si ispirano a criteri di: 
      a)  distribuzione  e  allocazione  delle  competenze  finali  e
strumentali nell'ambito di strutture  di  livello  piu'  elevato  che
assicurino  l'effettivita'  della  funzione  dirigenziale,   mediante
l'attribuzione dei compiti in via  esclusiva,  nonche'  l'omogeneita'
delle discipline di settore; 
      b) partecipazione, collaborazione e unitarieta'  programmatoria
e pianificatoria degli obiettivi, dei progetti e delle attivita'; 
      c) costante verifica e adeguamento dinamico degli  assetti,  da
effettuare periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione
degli obiettivi e della programmazione delle attivita'; 
      d)  misurazione  e  valutazione  dei  risultati  di  struttura,
collettivi e  individuali,  secondo  parametri  e  criteri  idonei  a
rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei
processi nonche'  ad  assicurare  tempestivita'  nell'adozione  delle
necessarie misure di  correzione  e  miglioramento  programmatorio  e
operativo; 
      e) valorizzazione delle risorse umane e delle  professionalita'
acquisite,  mediante   la   formazione,   la   specializzazione,   il
coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione  dei  ruoli  e
delle funzioni, nonche' mediante la promozione e l'incentivazione del
merito, della qualita' e delle eccellenze; 
      f) promozione e diffusione delle buone pratiche  organizzative,
amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di  confronto,
scambio e  condivisione  di  soluzioni  ed  esperienze  con  soggetti
esterni, pubblici e privati; 
      g)  razionalizzazione   e   ottimizzazione   delle   spese   di
funzionamento  degli   uffici   e   dei   servizi,   anche   mediante
l'accorpamento  delle  funzioni  di  approvvigionamento  di  beni   e
servizi; 
      h)  dematerializzazione  degli  atti,  omogeneizzazione   delle
procedure  e  semplificazione  dell'accesso  ai  servizi   da   parte
dell'utenza, anche mediante  modulistica  e  sistemi  informatici  di
impiego condiviso dalle strutture  capitoline  secondo  parametri  di
uniforme applicazione; 
      i) armonizzazione degli orari di apertura  al  pubblico  e  dei
processi di erogazione dei servizi; 
      l) interfunzionalita'  operativa  delle  strutture  e  costante
supervisione e raccordo istituzionale e  gestionale  dei  processi  e
delle attivita'. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                Organizzazione degli uffici e servizi 
 
    1.  La  struttura  direzionale  e'  articolata  su  piu'  livelli
dirigenziali in modo da assicurare  il  compiuto  presidio  di  base,
gestionale e  operativo,  delle  funzioni  e  dei  servizi  finali  e
strumentali  nonche'  il  costante  raccordo  programmatorio   e   di
coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre
in capo al livello dirigenziale piu' elevato. 
    2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3  dell'art.  30,  il
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina  i
casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici
e strutture con scopi  specifici  e  obiettivi  determinati,  per  le
ipotesi  in  cui,  in  relazione  a  particolari  programmi,   emerga
l'opportunita' o la necessita' di gestire e coordinare  unitariamente
o in forma interdisciplinare, per il loro  rilievo  strategico  o  il
significativo impatto sull'utenza, attivita' e compiti distinti. 
    3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,
possono essere costituiti uffici posti alle  dirette  dipendenze  del
Sindaco,   della   Giunta   o   degli   Assessori   per   coadiuvarli
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,  il  cui  organico  e'
costituito da dipendenti capitolini ovvero da  collaboratori  assunti
con contratto a tempo determinato e che non abbiano  con  i  titolari
delle predette cariche relazioni di parentela  o  affinita'  fino  al
terzo grado o rapporti di vincolo affettivo. 
    4. Nell'ambito dell'unita' di Roma  Capitale,  l'articolazione  e
l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi  e'  oggetto
di specifica disciplina, idonea a garantire  l'autonomo  ed  efficace
esercizio delle funzioni loro attribuite. 
    5.  La  dotazione  organica  e'   determinata   per   contingenti
complessivi delle categorie e dei profili professionali,  allo  scopo
di garantire il  maggior  grado  di  flessibilita'  distributiva,  in
funzione  delle  esigenze  di  adeguamento  degli  organici  e  delle
strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                         Segretario Generale 
 
    1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale,  individuandolo  tra
gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Della  nomina  viene  data  comunicazione  all'Assemblea  Capitolina.
L'incarico perdura  per  l'intero  mandato  del  Sindaco  che  lo  ha
nominato. Dopo la cessazione  del  Sindaco,  il  Segretario  Generale
continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni  fino  alla  sua
riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico e'
revocabile,  con  provvedimento  motivato  del   Sindaco   e   previa
deliberazione della  Giunta  Capitolina,  per  gravi  violazioni  dei
doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
    2. Il Segretario Generale  svolge  compiti  di  collaborazione  e
funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli
organi di  Roma  Capitale  in  ordine  alla  conformita'  dell'azione
amministrativa  alle  leggi,  allo  Statuto  e  ai  regolamenti.   Il
Segretario Generale, inoltre: 
      a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti  e
ne coordina l'attivita', salvo quanto altrimenti disciplinato in caso
di nomina del Direttore Generale; 
      b)  partecipa,  con  funzioni  consultive,   referenti   e   di
assistenza, alle riunioni dell'Assemblea Capitolina  e  della  Giunta
Capitolina,  cura  la  loro  verbalizzazione  e  gli  adempimenti  di
pubblicita' ed esecutivita' delle deliberazioni adottate; 
      c) puo' rogare tutti i contratti nei  quali  Roma  Capitale  e'
parte  e   autenticare   scritture   private   e   atti   unilaterali
nell'interesse dell'Ente; 
      d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o
conferitagli dal Sindaco. 
    3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarieta'  della  funzione
di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il  buon  andamento
della attivita' amministrativa, il Sindaco,  con  propria  ordinanza,
conferisce, di norma, al Segretario Generale l'incarico di  Direttore
Generale di cui all'art. 33. 
    4. Il Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi
disciplina criteri e  modalita'  di  nomina  di  un  Vice  Segretario
Generale - individuato, su proposta del Segretario  Generale,  fra  i
dirigenti di ruolo preposti agli uffici di piu' elevato livello,  con
anzianita' non inferiore a cinque anni - per coadiuvare il Segretario
Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei  casi  di
vacanza, assenza o impedimento. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                         Direttore Generale 
 
    1. Il Sindaco, motivando  la  decisione,  puo'  nominare,  previa
deliberazione della Giunta Capitolina, un Direttore  Generale  al  di
fuori della dotazione organica e con contratto a  tempo  determinato,
secondo i criteri stabiliti dal  Regolamento  sull'ordinamento  degli
uffici e dei  servizi,  con  il  compito,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli  obiettivi
stabiliti  dagli  organi  di   governo   dell'Ente.   L'incarico   e'
revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata
non puo' eccedere quella del mandato del Sindaco. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti, in conformita' a quanto  stabilito  dalla  legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' nell'ambito degli  indirizzi
degli organi di governo e delle direttive  emanate  dagli  organi  di
alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva,  della  gestione
dell'attivita' amministrativa e dei relativi risultati. 
    2. I dirigenti attuano i programmi  e  perseguono  gli  obiettivi
loro assegnati  disponendo  di  autonomia  nell'organizzazione  degli
uffici  cui  sono   preposti   e   sono   direttamente   responsabili
dell'andamento degli uffici medesimi e  della  gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa delle risorse  economiche,  professionali  e
strumentali a essi assegnate. 
    3. Spetta ai  dirigenti,  nei  limiti  delle  attribuzioni  degli
uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti  gli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi  quelli  che  impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di  valutazioni
anche   di   natura   discrezionale,   nel   rispetto   dei   criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali  di
indirizzo emanati dagli organi di governo.  I  dirigenti  operano  in
sinergia e in spirito di  leale  collaborazione  con  gli  organi  di
governo, nel rispetto rigoroso del  principio  di  distinzione  delle
rispettive competenze. 
    4.  La  rappresentanza  in  giudizio  e'   attribuita   al   Capo
dell'Avvocatura, secondo le modalita' stabilite  dal  regolamento  di
organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei  casi  in
cui la legge consente alla parte o  all'autorita'  amministrativa  di
stare in giudizio personalmente, senza  l'assistenza  tecnica  di  un
difensore,  la  rappresentanza  processuale   spetta   al   dirigente
responsabile del rispettivo  settore  di  competenza,  il  quale,  se
previsto dalla stessa legge, ha facolta' di avvalersi  di  funzionari
appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze
e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere  le
liti. 
    5. Alle competenze e  attribuzioni  dirigenziali  puo'  derogarsi
soltanto  espressamente  e  in  forza  di   specifiche   disposizioni
legislative. 
    6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di
livello piu' elevato, nonche' degli uffici temporanei e  di  scopo  e
gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco  che
esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilita'  di  nomina  in
base a criteri di merito, professionalita' ed  esperienza  acquisita,
secondo le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento  degli
uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti
a tempo determinato e la loro durata non puo' eccedere il mandato del
Sindaco. Gli incarichi possono essere  revocati  anticipatamente  nei
casi previsti dalla legge,  dal  Regolamento  sull'ordinamento  degli
uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 
    7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,
gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo  pubblico
avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la  copertura  di
posizioni  dotazionali  ovvero  per  l'assolvimento  di  compiti   da
assegnare al di fuori della dotazione  organica,  quando  ricorra  la
straordinaria   e   motivata   esigenza   di   integrare   l'organico
dirigenziale di ruolo con  specifiche  ed  elevate  professionalita',
idonee  ad  assicurare  il  qualificato  svolgimento  delle  speciali
funzioni proprie delle  posizioni  da  ricoprire.  Gli  incarichi  di
direzione delle strutture di piu' elevato livello sono conferiti,  di
norma, a dirigenti a tempo  indeterminato.  Detti  incarichi  possono
essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in  via
eccezionale e con  specifica  motivazione.  Per  le  stesse  ipotesi,
possono altresi' essere stipulati contratti a tempo  determinato  per
qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione. 
    8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli
incarichi dirigenziali a  tempo  determinato,  in  nessun  caso  puo'
complessivamente  superare  l'importo  di  quello  previsto   per   i
dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. 
    9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni  di
legge e  di  regolamento,  possono  essere  acquisite  collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita' per il perseguimento di
obiettivi determinati. 
    10. I direttori preposti alle strutture di livello  piu'  elevato
costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale  svolge  funzioni
propositive, consultive e istruttorie in materia  di  gestione  delle
risorse economiche, umane e strumentali, con  le  modalita'  previste
dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                    Sistema di controllo interno 
 
    1. Roma Capitale adotta apposite discipline, in attuazione  delle
disposizioni di legge, per assicurare lo  svolgimento  del  controllo
strategico, del controllo interno  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile e del controllo di gestione nonche' delle forme previste di
trasparenza. 
    2. In armonia con gli strumenti di controllo di cui al precedente
comma, e' adottato il sistema unico di misurazione e valutazione  dei
risultati complessivi di  Ente  e  delle  prestazioni  del  personale
dirigenziale e non dirigenziale, in applicazione di  criteri  atti  a
favorire il perseguimento del costante miglioramento organizzativo  e
gestionale e la valorizzazione del merito e delle  eccellenze.  Delle
risultanze del sistema di misurazione e valutazione si tiene conto ai
fini dell'attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi
dirigenziali. 
 
                               CAPO VI 
 
 
                       Servizi pubblici locali 
 
 
                              Art. 36. 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
    1. La gestione di servizi pubblici da  parte  di  Roma  Capitale,
consistenti  nella  produzione  di  beni  e  attivita',   rivolti   a
realizzare fini sociali  e  culturali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
economico e civile della comunita', e' svolta attraverso le modalita'
previste dalla legge ed e' finalizzata ad assicurare la  regolarita',
la continuita', l'economicita' e la  qualita'  delle  prestazioni  in
condizioni di uguaglianza. 
    2.  La  scelta  delle  forme  di  gestione  e'  effettuata,   con
provvedimento motivato,  dall'Assemblea  Capitolina,  sulla  base  di
valutazioni di opportunita', di convenienza economica e di efficienza
di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare  e  ai
concreti interessi pubblici da perseguire. 
    3. I rapporti  tra  Roma  Capitale  e  gestore,  nell'ipotesi  di
esternalizzazione della  gestione,  sono  regolati  da  contratti  di
servizio pubblico le cui linee guida  sono  approvate  dall'Assemblea
Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali  dei
soggetti  gestori  e'  data  puntuale  informazione  alle  competenti
Commissioni Capitoline  al  fine  di  consentire  il  loro  concorso,
mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla piu' congrua
determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione.  Roma
Capitale, attraverso le proprie  strutture,  svolge  ogni  necessaria
attivita' di  indirizzo,  di  programmazione,  di  coordinamento,  di
vigilanza  e  di  controllo  al  fine  di   garantire   il   corretto
espletamento del servizio affidato in gestione. 
    4.  Al  fine  di  garantire  la   qualita',   l'universalita'   e
l'economicita' delle prestazioni  rese  dai  soggetti  gestori,  Roma
Capitale,  attraverso  un  apposito  organismo,  anche  esterno  alla
struttura dell'Amministrazione, assicura un sistema  di  monitoraggio
permanente del rispetto  dei  parametri  qualitativi  e  quantitativi
individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone
altresi' che siano garantite forme di partecipazione e  di  controllo
da parte degli utenti nonche' di tutela degli stessi. 
    5. E' vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti  di
Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente,
nonche' di loro parenti o affini entro il quarto grado,  agli  organi
di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico. 
    6. Gli enti o organismi non quotati, controllati  direttamente  o
indirettamente da Roma  Capitale,  conformano  le  proprie  politiche
assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure
selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di  Roma  Capitale,
adeguano a tale  principio  i  propri  ordinamenti  disciplinando  le
modalita'   di   reclutamento   del   personale   e   le    eventuali
incompatibilita' all'impiego. 
 
                              CAPO VII 
 
 
       Finanza, contabilita' e revisione economico-finanziaria 
 
 
                              Art. 37. 
 
 
                        Ordinamento contabile 
 
    1. L'ordinamento contabile di Roma Capitale e'  disciplinato  dal
Regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi e in conformita'
alle norme dello Stato. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                Bilancio e programmazione finanziaria 
 
    1. Il bilancio annuale di previsione, corredato  della  relazione
previsionale  e  programmatica  e  del   bilancio   pluriennale,   e'
presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni
prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso
da parte dell'Assemblea. 
    2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione
Lazio,  esprime  la  coerenza  amministrativa  e  finanziaria   degli
strumenti di programmazione di Roma Capitale. 
    3. Unitamente alla  proposta  di  assestamento  del  bilancio  di
previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il  documento
di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di
finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e  si
indicano i criteri e  i  parametri  per  la  formazione  dei  bilanci
annuale e pluriennale successivi. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                             Rendiconto 
 
    1.  I  risultati  della  gestione  dell'anno   finanziario   sono
riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale  comprende  il  conto
del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 
    2. Il rendiconto e' corredato da una  relazione  contenente,  tra
l'altro,  la  valutazione  di  efficacia  dell'azione  svolta  e  dei
risultati conseguiti in rapporto  ai  programmi  deliberati  nonche',
limitatamente ai centri di attivita' per i quali siano attivate forme
di contabilita' costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente
dei proventi ottenuti. 
    3. Il rendiconto e la  relazione  sono  presentati  dalla  Giunta
all'Assemblea Capitolina  almeno  trenta  giorni  prima  del  termine
fissato  dalla  legge  per  l'approvazione  dello  stesso  da   parte
dell'Assemblea. 
    4.  Il  Regolamento  di  contabilita'  puo'  definire  schemi   e
modalita' di predisposizione del conto  consolidato  patrimoniale  di
inizio e di fine mandato, nel quale sono  riassunti  e  dimostrati  i
risultati della sola gestione patrimoniale; il  conto  e'  sottoposto
all'esame  dell'Assemblea  Capitolina  e  portato  a  conoscenza  dei
cittadini. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1. Al Collegio  dei  Revisori  dei  conti  di  Roma  Capitale  e'
conferito     l'esercizio     della     funzione     di     revisione
economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge  e
ogni altra attivita' o compito da essa indicati. 
    2. Il  Collegio  dei  Revisori  e'  composto  da  tre  membri.  I
requisiti soggettivi e le modalita' di nomina, anche nelle ipotesi di
decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge. 
    3. Non possono essere nominati Revisori  coloro  che  si  trovino
nelle condizioni ostative a ricoprire tale  incarico  indicate  dalla
legge e dal Regolamento di contabilita', in quelle stabilite  per  la
carica di Consigliere Capitolino, i parenti e  gli  affini  entro  il
quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della  Giunta
Capitolina, del Segretario Generale, del  Direttore  Generale  -  ove
nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con  Roma  Capitale  o
con aziende, societa' ed enti da essa  dipendenti  o  controllate  un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. 
    4. I revisori, salvo diversa disposizione  di  legge,  durano  in
carica tre anni.  Non  sono  revocabili,  salvo  che  non  adempiano,
secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. 
    5. I revisori adempiono al  loro  dovere  con  la  diligenza  del
mandatario e rispondono della verita' delle loro attestazioni. 
    6. Il compenso annuale dei revisori e' determinato dall'Assemblea
Capitolina all'atto della nomina o della  riconferma,  per  tutta  la
durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente. 
 
                              Art. 41. 
 
 
      Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora  con  l'Assemblea
Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le
previsioni e le modalita'  indicate  dai  regolamenti  dell'Assemblea
Capitolina e di contabilita'. 
    2. Il Collegio dei Revisori  esprime  pareri  sulla  proposta  di
bilancio di  previsione,  sui  documenti  a  esso  allegati  e  sulle
variazioni di bilancio. Nei pareri sono  suggerite  tutte  le  misure
atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni  all'Assemblea
Capitolina,  che  adotta  i  provvedimenti   conseguenti   o   motiva
adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte  dall'organo
di revisione. 
    3.  Il  Collegio  dei  Revisori  esercita  la   vigilanza   sulla
regolarita' contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale
della gestione.  La  tecnica  del  campione  costituisce  il  normale
strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni  di
controllo e di vigilanza. 
    4. Le deliberazioni del Collegio dei  Revisori  sono  adottate  a
maggioranza dei componenti. 
    5. Ove emergano gravi irregolarita' nella gestione,  il  Collegio
dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e  al  Presidente
dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a  convocare  l'Assemblea
nel termine previsto dal proprio regolamento,  iscrivendo  all'ordine
del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori. 
    6.  Il  Collegio  dei  Revisori  attesta  la  corrispondenza  del
rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione
in merito alla proposta di  deliberazione  del  rendiconto  medesimo,
esprimendo eventuali proposte  tendenti  a  conseguire  una  migliore
efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 
 
                              CAPO VIII 
 
 
                 Verifica e revisione dello Statuto 
 
 
                              Art. 42. 
 
 
                       Verifica dello Statuto 
 
    1. L'Assemblea Capitolina procede annualmente, in occasione della
sessione del bilancio di previsione ovvero in sessione straordinaria,
alla verifica  dell'attuazione  dello  Statuto  promuovendo  un'ampia
consultazione fra gli appartenenti alla comunita' cittadina. 
 
                              Art. 43. 
 
 
                       Revisione dello Statuto 
 
    1.  L'iniziativa  della  revisione  dello  Statuto  appartiene  a
ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere Capitolino, alla  Giunta
Capitolina, ai Consigli dei Municipi. 
    2.  Fermo  restando  il  rispetto  della  procedura  deliberativa
prevista dalla normativa vigente,  al  fine  di  acquisire  pareri  e
contributi  propositivi,  prima  di  essere  poste  all'esame   della
competente Commissione Capitolina per l'attivazione del  procedimento
di revisione statutaria, le proposte di modifica dello  Statuto  sono
trasmesse  a  ciascun  Consiglio  del  Municipio  e  sono  portate  a
conoscenza  degli   appartenenti   alla   comunita'   cittadina   con
l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni,  con  la
pubblicazione su almeno due quotidiani e  con  il  ricorso  ad  altri
idonei strumenti di comunicazione;  sono  trasmesse,  altresi',  agli
osservatori di cui all'art. 12. 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
    1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni del presente Statuto
sono approvati ovvero a esse adeguati entro  dodici  mesi  dalla  sua
entrata  in  vigore,  salvo  il  Regolamento   per   l'elezione   dei
Consiglieri Aggiunti che  e'  sottoposto  a  revisione  entro  il  15
settembre 2013. In sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni
degli articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica
presso l'Assemblea Capitolina o i Consigli dei  Municipi  all'entrata
in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei  successivi  e,
comunque, non oltre il 15 dicembre 2013.  Nel  periodo  intercorrente
tra  l'entrata  in  vigore   dello   Statuto   e   l'approvazione   o
l'adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nei
limiti della  loro  compatibilita'  con  lo  Statuto,  i  regolamenti
vigenti. 
    2.  Le  previgenti  disposizioni  statutarie  sul   decentramento
continuano a trovare applicazione sino al primo rinnovo degli  organi
municipali successivo all'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto
salvo che agli effetti elettorali, in relazione  ai  quali  la  nuova
disciplina del Capo IV si applica dall'esecutivita' del provvedimento
di delimitazione territoriale dei Municipi in numero di quindici.  La
nuova disciplina e' resa pienamente applicabile dal suddetto  rinnovo
mediante l'adozione di apposite misure organizzative. 
    3. Le proposte di riperimetrazione promosse,  di  comune  intesa,
dai Municipi interessati entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore
della disciplina  della  riarticolazione  territoriale  dei  Municipi
nell'attuale numero, sono  esaminate  dall'Assemblea  Capitolina  con
procedura d'urgenza e comunque non  oltre  novanta  giorni  dal  loro
deposito. 
    4. Limitatamente alla perimetrazione  territoriale  dei  Municipi
conseguente alla rideterminazione del loro numero effettuata in  sede
di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art.  3,  comma  5,
del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.  156,  non  si  applica
quanto previsto, in materia di iniziativa referendaria, dall'art.  3,
comma 7, del Regolamento del decentramento amministrativo vigente  al
momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.