IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno 2012, prevede che  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al  comma  19  del
medesimo art. 31; 
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione  di  elementi  informativi
utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente   alla   loro
situazione  debitoria,  le  province  e  i  comuni  con   popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto  di  stabilita'  interno,  le   informazioni   riguardanti   le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  9
luglio 2012, n. 0053363, che definisce le modalita' di trasmissione e
i prospetti per  acquisire  le  informazioni  utili  al  monitoraggio
semestrale del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2012,  in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011; 
  Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede
la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze,  qualora  intervengano  modifiche  legislative  alla
relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti
locali relativi al monitoraggio e alla certificazione  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 che dispone,
altresi', che la mancata trasmissione della  predetta  certificazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  31
marzo 2013, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del  2011,  novellato
dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n.  228  (legge
di stabilita' 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente
locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della  legge
n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente  alla  riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato  agli  enti  locali
delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli
enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna  di  cui
alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui
il superamento degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sia
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente; 
  Visto l'art. 31, comma 20, terzo periodo, della legge  n.  183  del
2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228  del
2012, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione  di  cui  al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa  al  divieto  di
assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della  legge
n. 228 del 2012, che  stabilisce  che  decorsi  sessanta  giorni  dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di  gestione,  in
caso  di  mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
certificazione,    il    presidente    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento  e  a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni,  con
la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere  al  Ministero
dell'interno apposita comunicazione per  la  sospensione,  sino  alla
predetta data di  trasmissione  della  certificazione  da  parte  del
commissario ad acta, delle  erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
spettanti; 
  Visto l'art. 31,  comma  20-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del  2012,  che
stabilisce che decorsi sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello in cui la violazione si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
come modificato dall'art. 16, comma 12, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, che stabilisce che il rappresentante legale, il  responsabile
del    servizio    finanziario    e     l'organo     di     revisione
economico-finanziario attestano, con  la  certificazione  di  cui  al
comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  che  i  maggiori
spazi finanziari,  acquisiti  nell'ambito  del  Patto  di  stabilita'
interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente
per effettuare spese per il pagamento di  residui  passivi  di  parte
capitale.  In  assenza   di   tale   certificazione,   nell'anno   di
riferimento,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi  obiettivi
del biennio successivo; 
  Visto l'art. 1, comma  207,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
stabilisce che in via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti
locali  assegnatari  di  contributi  pluriennali  stanziati  per   le
finalita' di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che
non hanno raggiunto l'obiettivo del patto  di  stabilita'  interno  a
causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio
2012, a seguito di apposita attestazione  con  la  procedura  di  cui
all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la
sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo  2012  prevista
dal comma 2, lettera d), dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  149
del 2011,  come  riproposto  dal  novellato  comma  26,  lettera  d),
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, mentre  quella  di  cui  al
comma 2, lettera a), del predetto art. 7 del decreto  legislativo  n.
149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a), dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, si intende  ridefinita  nella  riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme
residue; 
  Visto l'art. 1,  comma  447,  della  legge  n.  228  del  2012  che
stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali
che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione  di  societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio
2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione
con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del
2011,  sono  assoggettati  alla  sanzione  prevista  per  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera a), dell'art.
7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal  comma
26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  ridefinita
nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio  o  del  fondo
perequativo  in  misura  pari  alla  differenza  tra   il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per
un importo non superiore  al  5  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti
fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
dello Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che  prevede
che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia  di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima  legge  n.
228; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 7 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti soggetti al patto di stabilita' interno  trasmettono,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
IGEPA, via XX Settembre n.  97  -  00187  Roma,  una  certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario   e   dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito,  relativa  al  rispetto
degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  per  l'anno  2012,
secondo il  prospetto  e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte   integrante.   La
certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal
timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti  per  i  quali
non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  come  riproposto
dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le province e i comuni di cui al comma 1 che,  a  seguito  della
certificazione, risultano non  rispettosi  del  patto  di  stabilita'
interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A  e  secondo
le  modalita'  contenute  nell'allegato  al  presente   decreto,   le
informazioni  utili  a  valutare   se   il   mancato   raggiungimento
dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla  maggiore   spesa   per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente. 
  3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma  207,  della
legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   al   fine   di   consentire
l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di
cui all'art. 7, comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresi', ridefinita  la
sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del  decreto
legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma  26,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma
1 che, a seguito della certificazione, risultano non  rispettosi  del
patto di  stabilita'  interno  2012,  comunicano,  con  il  prospetto
Certif. 2012/B e secondo  le  modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla  mancata
erogazione nell'esercizio 2012 dei contributi  pluriennali  stanziati
per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984,  n.
798. 
  4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma  447,  della
legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   al   fine   di   consentire
l'individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la  sanzione
di cui all'art. 7, comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149,  come  riproposto  dall'art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183,  le  province  e  i
comuni di cui  al  comma  1  che,  a  seguito  della  certificazione,
risultano non  rispettosi  del  patto  di  stabilita'  interno  2012,
comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e  secondo  le  modalita'
contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili  a
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato
determinato dalla mancata riscossione  nell'esercizio  2012  connessa
alle procedure di privatizzazione di societa' partecipate avviate nel
2012 la cui riscossione e' stata  realizzata  entro  il  28  febbraio
2013. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale, istituito dall'art. 1, comma 380,  della  citata  legge  n.
228. 
  6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita' interno  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari
nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale  nazionale»,
ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  devono  attestare,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i suddetti maggiori  spazi  finanziari  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale o, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre  del  2011,  con
imputazione all'esercizio 2012. In assenza  di  tale  certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo. 
  7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto  di  stabilita'
interno  «orizzontale  nazionale»,  ai  sensi  dell'art.  4-ter   del
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile  2012,
n. 44, non utilizzati  per  effettuare  spese  per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale o, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni  gia'  assunti  al  31  dicembre  2011,  con
imputazione all'esercizio 2012,  vengono  recuperati  attraverso  una
modifica peggiorativa del  saldo  obiettivo  programmatico  dell'anno
2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. 
  8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non  provvedono  ad
inviare la  certificazione  nei  modi  e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno
2012, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa  al
divieto di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo  disposta
dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,  n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo  attesti
il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  si  applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011. 
  10. Decorsi sessanta giorni dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
certificazione   entro   i   successivi   trenta   giorni,   con   la
sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di  risorse  o  i
trasferimenti spettanti. 
  11. Qualora la certificazione trasmessa dal  commissario  ad  acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' trovano applicazione  le  sanzioni  di  cui  alla
lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art.  31  della  legge
183 del 2011. 
  12. In caso di accertamento successivo della violazione  del  patto
di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  la  nuova
certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento  della
violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine,  il  commissario
ad acta provvede, entro i successivi  trenta  giorni,  ad  assicurare
l'assolvimento del predetto adempimento  e  a  trasmettere  la  nuova
certificazione debitamente sottoscritta. 
  13.   Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno.