IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2012, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 31, comma 20, terzo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo; Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto l'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 prevista dal comma 2, lettera d), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, si intende ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 7 febbraio 2013; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresi', ridefinita la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/B e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata erogazione nell'esercizio 2012 dei contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798. 4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata riscossione nell'esercizio 2012 connessa alle procedure di privatizzazione di societa' partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione e' stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228. 6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono attestare, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. 8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2012, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 10. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. 11. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilita' trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. 12. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere la nuova certificazione debitamente sottoscritta. 13. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno.