IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al  Governo
per il riordino della disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria; 
  Visto il decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  recante
disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461; 
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17  maggio  1999,
n. 153,  ai  sensi  del  quale  «la  vigilanza  sulle  fondazioni  e'
attribuita  al  Ministero  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica»,  ora  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento
alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorita' di vigilanza; 
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo'
prevedere riserve facoltative; 
  Visto il provvedimento del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica del 19 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.  96  del  26  aprile
2001, recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parte  delle
fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31
dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma  5,  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
  Visto l'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  del  18  dicembre  2012,  ai  sensi  del   quale   le
disposizioni di cui all'art.  15,  comma  13,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio 2012; 
  Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15
marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20  marzo  2008,  11  marzo
2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011 e del 26 marzo 2012 con  i  quali
l'Autorita' di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che  precedono,
ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti  alla  riserva
obbligatoria e alla riserva per l'integrita' del patrimonio  per  gli
esercizi 2001-2011; 
  Considerata   la    necessita'    di    determinare    la    misura
dell'accantonamento alla  riserva  obbligatoria  per  l'esercizio  1°
gennaio 2012 - 31 dicembre 2012; 
  Considerata  l'opportunita'   di   consentire   un   accantonamento
patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a  quello  obbligatorio,
finalizzato alla salvaguardia dell'integrita'  del  patrimonio  e  di
fissarne la misura massima ammessa; 
  Considerata l'opportunita' che, nei casi eccezionali in  cui  siano
presenti    disavanzi    pregressi,    le    fondazioni     destinino
prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla  copertura  di
tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare  il
patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale; 
  Considerato che e' in corso di predisposizione  il  regolamento  di
cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.
153; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella redazione del bilancio  d'esercizio  2012,  le  fondazioni
bancarie osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 19 aprile 2001, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'art.  15,
comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'art. 1, comma
1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2012. 
  2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al
provvedimento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica del 19 aprile 2001. 
  3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,
e' determinato, per l'esercizio 2012,  nella  misura  del  venti  per
cento   dell'avanzo   dell'esercizio,   al    netto    dell'eventuale
destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 
  4. Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio,  le
fondazioni bancarie possono effettuare, per  il  medesimo  esercizio,
con atto motivato, un accantonamento alla  riserva  per  l'integrita'
del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento
dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale  destinazione  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2,
comma 3.