IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.
154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria", concernente l'impiego
di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera
italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante
individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei
Nuclei militari di protezione (NMP);
Considerata la necessita' di garantire adeguati servizi di
protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte
delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4,
del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo
5, comma 5-ter, del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che
rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione
delle modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis dello stesso articolo
5;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27
settembre 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento determina le modalita' attuative
dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie
giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che
transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresi'
determinate le modalita' per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il
porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo
munizionamento, nonche' i rapporti tra le guardie giurate e il
comandante della nave.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis
del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli
133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e
custodia di beni mobili o immobili per la legittima
autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che
non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo
svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di
regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni
dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e
della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante
o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza
nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di
altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a
terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli
allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed
ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza
complementare la vigilanza presso tribunali ed altri
edifici pubblici, installazioni militari, centri
direzionali, industriali o commerciali ed altre simili
infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie
particolari giurate.».
«Art. 257-bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo
134 della legge per le attivita' di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati,
ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle
differenze inventariali nel settore commerciale, e'
richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e
ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso
istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di
investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza
e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo
257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257,
comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre
disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede,
sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di
tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione
prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale per lo svolgimento delle attivita'
indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.».
- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre
2009, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):
«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma
1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le
modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i
requisiti dei soggetti concessionari, con particolare
riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della
persona.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre
2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)
- 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine di
garantire la liberta' di navigazione del naviglio
commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria
privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico
potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in
transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria individuati con decreto del Ministro della
difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei rapporti periodici dell'International Maritime
Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di
protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate, e del relativo
armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale. Al medesimo personale sono
corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
intendendosi sostituita alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al
comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione
di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti
oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al
comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle
convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente
riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di
contrasto alla pirateria e della partecipazione di
personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4,
comma 13, del presente decreto, anche in relazione
all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10
novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee
guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni
Unite in seno all'«International Maritime Organization»
(IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono previsti i
servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui
ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate,
autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi
mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in
acque internazionali individuate con il decreto di cui al
comma 1, a protezione delle stesse. (52)
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. Il personale di cui al comma 4,
nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da
sparo nonche' le armi in dotazione delle navi,
appositamente predisposte per la loro custodia, detenute
previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta
autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il
trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale
di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono
essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati
le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro
della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime
autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5,
nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate
con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma
1.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei
commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e
allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle
stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di
armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed
il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
di cui al medesimo comma.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree
in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto
alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5-bis, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.