IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                e con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
Regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ed il relativo regolamento  di  esecuzione  di  cui  al
Regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30  marzo
1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2009,  n.
154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie  e  dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e  depositi,  nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui  espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1º  dicembre  2010,  n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"; 
  Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante  "Proroga  degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali
delle forze armate e di polizia per  l'attuazione  delle  Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di  Sicurezza  delle
Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria",  concernente  l'impiego
di guardie giurate a  bordo  di  navi  mercantili  battenti  bandiera
italiana che navigano in acque internazionali  a  rischio  pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  agosto   2011,   n.   130,   recante
individuazione degli spazi  marittimi  internazionali  a  rischio  di
pirateria nell'ambito dei quali puo' essere  previsto  l'imbarco  dei
Nuclei militari di protezione (NMP); 
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  adeguati   servizi   di
protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte
delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011; 
  Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'articolo
5, comma 5-ter, del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,  che
rinvia ad un decreto  del  Ministro  dell'interno  la  determinazione
delle modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis dello  stesso  articolo
5; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  27
settembre 2012; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale  lo  schema
di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  determina  le  modalita'   attuative
dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12  luglio  2011,
n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2011,  n.
130 e successive  modificazioni,  concernenti  l'impiego  di  guardie
giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che
transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresi'
determinate le modalita' per l'acquisto,  l'imbarco,  lo  sbarco,  il
porto,  il  trasporto  e  l'utilizzo  delle  armi  e   del   relativo
munizionamento, nonche' i  rapporti  tra  le  guardie  giurate  e  il
comandante della nave. 
 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Si riporta il testo degli articoli 256-bis e  257-bis
          del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 256-bis. - 1. Sono  disciplinate  dagli  articoli
          133 e 134 della legge tutte le  attivita'  di  vigilanza  e
          custodia  di  beni  mobili  o  immobili  per  la  legittima
          autotutela dei diritti patrimoniali ad essi  inerenti,  che
          non implichino  l'esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  lo
          svolgimento di attivita' che disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento riservano agli organi di polizia. 
              2. Rientrano, in particolare, nei servizi di  sicurezza
          complementare, da svolgersi a mezzo di guardie  particolari
          giurate, salvo che la  legge  disponga  diversamente  o  vi
          provveda la  forza  pubblica,  le  attivita'  di  vigilanza
          concernenti: 
                a) la sicurezza negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle
          stazioni  ferroviarie,  nelle   stazioni   delle   ferrovie
          metropolitane e negli altri luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico specificamente indicati dalle norme  speciali,  ad
          integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; 
                b) la custodia, il trasporto e  la  scorta  di  armi,
          esplosivi e di ogni altro materiale  pericoloso,  nei  casi
          previsti dalle disposizioni in vigore o dalle  prescrizioni
          dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti  per
          garantire la sicurezza  della  custodia,  del  trasporto  e
          della scorta; 
                c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante
          o di altri beni o titoli di valore;  nonche'  la  vigilanza
          nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme  rilevanti  o  di
          altri titoli o beni di  valore  rilevante,  appartenenti  a
          terzi; 
                d) la vigilanza armata mobile e gli interventi  sugli
          allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti  di
          pubblica sicurezza; 
                e) la vigilanza  presso  infrastrutture  del  settore
          energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad  alta
          tecnologia, di quelli a rischio di impatto  ambientale,  ed
          ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
          potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della  sicurezza
          o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 
              3.  Rientra   altresi'   nei   servizi   di   sicurezza
          complementare  la  vigilanza  presso  tribunali  ed   altri
          edifici   pubblici,    installazioni    militari,    centri
          direzionali, industriali  o  commerciali  ed  altre  simili
          infrastrutture,  quando  speciali  esigenze  di   sicurezza
          impongono che i servizi medesimi siano  svolti  da  guardie
          particolari giurate.». 
              «Art. 257-bis - 1. La licenza prescritta  dall'articolo
          134  della  legge  per  le  attivita'  di   investigazione,
          ricerche e raccolta di informazioni per conto  di  privati,
          ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle
          differenze  inventariali  nel   settore   commerciale,   e'
          richiesta dal titolare dell'istituto  di  investigazioni  e
          ricerche anche per coloro  che,  nell'ambito  dello  stesso
          istituto,   svolgono   professionalmente   l'attivita'   di
          investigazione e ricerca. 
              2. La relativa domanda contiene: 
                a) l'indicazione dei soggetti per i quali la  licenza
          e' richiesta e degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo
          257, comma 1, lettera a), se esistenti; 
                b) l'indicazione degli elementi di  cui  all'articolo
          257, comma 1, lettera b); 
                c) le altre  indicazioni  di  cui  all'articolo  257,
          comma 1, lettere c) e d). 
              3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  altre
          disposizioni dell'articolo 257.  A  tal  fine,  il  decreto
          previsto dal comma 4 del  medesimo  articolo  257  prevede,
          sentite  le  Regioni,  i  requisiti  formativi  minimi   ad
          indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi  di
          tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 
              4. Nulla e' innovato  relativamente  all'autorizzazione
          prevista   dall'articolo   222   delle   disposizioni    di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
          indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.». 
              - Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. 
              - Il decreto del  Ministro  dell'Interno  15  settembre
          2009, n. 154, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  2,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale): 
                «2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma
          1, stabilisce  con  proprio  decreto  le  condizioni  e  le
          modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i
          requisiti  dei  soggetti  concessionari,  con   particolare
          riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla
          disponibilita' di idonei mezzi  di  protezione  individuale
          per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
          di ogni disposizione di legge  o  regolamento  in  materia,
          incluse le caratteristiche  funzionali  delle  attrezzature
          tecniche di rilevazione eventualmente adoperate,  cosi'  da
          assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
          sicurezza e di quelle del  rispetto  della  dignita'  della
          persona.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  dicembre
          2010, n. 269, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  5  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria): 
              «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla  pirateria)
          - 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita'
          internazionali di  contrasto  alla  pirateria  al  fine  di
          garantire  la  liberta'   di   navigazione   del   naviglio
          commerciale  nazionale,  puo'  stipulare  con   l'armatoria
          privata italiana e con altri soggetti dotati  di  specifico
          potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
          per la protezione delle navi battenti bandiera italiana  in
          transito negli spazi marittimi internazionali a rischio  di
          pirateria  individuati  con  decreto  del  Ministro   della
          difesa, sentiti  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
          dei   rapporti   periodici   dell'International    Maritime
          Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta  e  con
          oneri a  carico  degli  armatori,  di  Nuclei  militari  di
          protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche  di
          personale  delle  altre  Forze  armate,  e   del   relativo
          armamento previsto per l'espletamento del servizio. 
              2. Il personale militare componente i nuclei di cui  al
          comma 1 opera in conformita' alle direttive e  alle  regole
          di  ingaggio  emanate  dal  Ministero  della   difesa.   Al
          comandante  di  ciascun  nucleo,  al  quale  fa   capo   la
          responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'   di   contrasto
          militare alla pirateria, e al personale da esso  dipendente
          sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di  ufficiale
          e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
          agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e  a
          quelli ad essi  connessi  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          codice di procedura  penale.  Al  medesimo  personale  sono
          corrisposti, previa riassegnazione delle  relative  risorse
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e  le
          indennita' previste per i militari imbarcati  sulle  unita'
          della Marina negli  spazi  marittimi  internazionali  e  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2009,  n.  12,  e
          all'articolo   4,   commi   1-sexies   e   1-septies,   del
          decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          intendendosi sostituita alla  necessita'  delle  operazioni
          militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui  al
          comma 1. 
              3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione
          di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei  corrispondenti
          oneri, comprensivi delle spese per il personale di  cui  al
          comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle
          convenzioni  di  cui  al  comma  1,   mediante   versamenti
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   integralmente
          riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti  capitoli
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          difesa, in deroga alle previsioni  dell'articolo  2,  commi
          615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4.  Nell'ambito  delle  attivita'   internazionali   di
          contrasto  alla  pirateria  e   della   partecipazione   di
          personale militare alle operazioni di cui  all'articolo  4,
          comma  13,  del  presente  decreto,  anche   in   relazione
          all'azione  comune  2008/851/PESC  del  Consiglio,  del  10
          novembre 2008, ed in  attesa  della  ratifica  delle  linee
          guida del «Maritime Safety Committee» (MSC)  delle  Nazioni
          Unite in  seno  all'«International  Maritime  Organization»
          (IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono  previsti  i
          servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui
          ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego  di  guardie  giurate,
          autorizzate ai sensi degli articoli 133  e  134  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  a  bordo  delle  navi
          mercantili battenti bandiera italiana,  che  transitano  in
          acque internazionali individuate con il decreto di  cui  al
          comma 1, a protezione delle stesse. (52) 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
              5-bis.   Il   personale   di   cui    al    comma    4,
          nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
          limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
          pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi  comuni  da
          sparo  nonche'   le   armi   in   dotazione   delle   navi,
          appositamente predisposte per la  loro  custodia,  detenute
          previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
          alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e  31
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773.   La   predetta
          autorizzazione  e'  rilasciata  anche  per  l'acquisto,  il
          trasporto e la cessione in comodato al  medesimo  personale
          di cui al comma 4. Con le medesime  autorizzazioni  possono
          essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
          bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti  degli  Stati
          le cui acque territoriali sono confinanti  con  le  aree  a
          rischio pirateria individuate con il decreto  del  Ministro
          della  difesa,  di  cui  al  comma  1.  Con   le   medesime
          autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
          lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma  5,
          nei porti  degli  Stati  le  cui  acque  territoriali  sono
          confinanti con le aree a rischio di  pirateria  individuate
          con il decreto del Ministro della difesa, di cui  al  comma
          1. 
              5-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
          31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative  dei
          commi 5 e 5-bis, comprese  quelle  relative  all'imbarco  e
          allo sbarco delle armi,  al  porto  e  al  trasporto  delle
          stesse e del relativo  munizionamento,  alla  quantita'  di
          armi detenute a bordo della nave  e  alla  loro  tipologia,
          nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma  4  ed
          il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
          di cui al medesimo comma. 
              6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi da  2  a  6,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del  2009,
          e successive modificazioni, riferite alle navi e alle  aree
          in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4. 
              6-bis.  All'articolo   111,   comma   1,   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n.  66,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
          delle vie di comunicazione marittime al di la'  del  limite
          esterno del mare territoriale, ivi  compreso  il  contrasto
          alla pirateria, anche con le modalita' di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;». 
              6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  5,  commi  5  e  5-bis,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  veda
          nelle note alle premesse.