IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto l'art. 189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con  R.D.
27/7/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 riportante  disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il D.M. 12 settembre  2003,  recante  l'individuazione  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale  del  Ministero  della
salute, come modificato dal D.M. 23 giugno 2004; 
  Visto  il  D.P.R.  11  marzo  2011,  n.  108,  relativo  al   nuovo
«Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; 
  Rilevato che tra le autorizzazioni rilasciate dal  Ministero  della
salute ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica  6
ottobre 1998,  n.  392  rientrano  quelle  inerenti  gli  insetticidi
presentati sotto forma di liquidi concentrati; 
  Rilevato che per i prodotti biocidi  insetticidi  presentati  sotto
forma di liquidi concentrati la relativa normativa (Direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi, recepita in Italia con il decreto legislativo 25
febbraio  2000,  n.  174   e   successive   modificazioni)   comporta
l'impossibilita' di considerare  i  medesimi  come  d'uso  domestico,
essendo ammissibile il solo uso professionale; 
  Ritenuto che, ancorche' la normativa in materia di biocidi non  sia
applicabile ai prodotti presidi medico  chirurgici,  per  ragioni  di
tutela della salute  sia  comunque  necessario  non  ammettere  l'uso
domestico, ma il solo uso professionale anche per  i  presidi  medico
chirurgici concentrati insetticidi presentati sotto forma di  liquidi
concentrati, nell'ipotesi in cui gli stessi siano  classificati  come
«irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo»; 
  Considerata  l'esistenza  di  molti   presidi   medico   chirurgici
ricadenti  nella  tipologia  di  cui  al  precedente   capoverso   ed
attualmente considerati  di  uso  domestico  o  di  uso  domestico  e
professionale; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   modificare   le   autorizzazioni
esistenti all'immissione in commercio di  presidi  medico  chirurgici
insetticidi  presentati   sotto   forma   di   liquidi   concentrati,
nell'ipotesi in cui gli stessi siano classificati  come  «irritante»,
«tossico», «nocivo» o «corrosivo» e considerati come d'uso  domestico
o di uso domestico e professionale, affinche' sia consentito il  solo
uso professionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni  dei  presidi  medico  chirurgici  insetticidi
presentati sotto forma di liquidi  concentrati  e  classificati  come
«irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo» considerati come d'uso
domestico o di uso domestico  e  professionale  sono  modificate  nel
senso  che  in  luogo  dell'uso  domestico  o  dell'uso  domestico  e
professionale e' ammesso il solo uso professionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, i titolari di  autorizzazione  dei
presidi medico chirurgici ricadenti nel primo comma  sono  tenuti  ad
adeguare autonomamente gli stampati dei relativi  prodotti  a  quanto
disposto al presente decreto.