IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», come successivamente modificato dall'art. 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare, nell'ambito del Titolo V-bis: l'art. 23-sexies, comma 1, lettera a), ove si prevede, fra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi articoli 23-septies comma 1, 23-octies e 23-novies, provvede a sottoscrivere, entro il 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, «Nuovi Strumenti Finanziari» emessi dalla medesima Banca, fino all'importo di due miliardi di euro; l'art. 23-novies, comma 6, ove si prevede che la sottoscrizione dei Nuovi strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; l'art. 23-undecies ove si prevede, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei predetti Nuovi Strumenti Finanziari, nelle forme ivi previste, e che qualora non sia possibile procedere, mediante le ordinarie procedure di pagamento, alla sottoscrizione di tali Strumenti nei termini stabiliti, con decreto del medesimo Ministro puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro novanta giorni dal pagamento; l'art. 23-duodecies, ove si prevede, fra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del Titolo V-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012 ed il prospetto dei Nuovi strumenti Finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 100659 del 21 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 23-duodecies del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con cui sono state stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari ed il relativo prospetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013, registro n. 2, foglio n. 88, emanato in attuazione dell'art. 23-undecies del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ove si dispone che le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo di due miliardi di euro, emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sono individuate mediante l'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine, disposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Republica 30 dicembre 2003, n. 398, o quale quota di una o piu' delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R.; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013, registro 2 Economia e Finanze, foglio n. 53, emanato in attuazione dell'art. 23-novies, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale e' stata approvata la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 23-sexies, comma 1, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2013, emanato in forza dell'art. 23-undecies, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale e' stata disposta l'erogazione dell'importo di due miliardi di euro per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e si e' autorizzato, per l'erogazione stessa, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con successiva emissione di ordine di pagamento previo reperimento dei fondi tramite emissione di titoli del debito pubblico; Vista la lettera n. 17707 del 28 febbraio 2013 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il suddetto importo di due miliardi di euro; nonche' la lettera n. 0268271/13 del 15 marzo 2013 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 23-sexies, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, per l'importo di due miliardi di euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 47.477 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto all'importo di due miliardi di euro, alle finalita' di cui all'art. 23-sexies, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, e per le finalita' di cui all'art. 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tutti citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50% pagabile posticipatamente; la prima cedola e' pagabile il 1° giugno 2013; le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno 2013, sara' pari allo 0,576923% lordo, corrispondente a un periodo di 60 giorni su un semestre di 182.