IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale   delle   imprese   del    settore    bancario»,    come
successivamente modificato dall'art. 1, comma  357,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, ed  in  particolare,  nell'ambito  del  Titolo
V-bis: 
    l'art. 23-sexies, comma  1,  lettera  a),  ove  si  prevede,  fra
l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e  subordinatamente  al
verificarsi delle condizioni di cui ai successivi articoli 23-septies
comma 1, 23-octies e 23-novies, provvede a sottoscrivere, entro il 1°
marzo 2013, anche in deroga alle  norme  di  contabilita'  di  Stato,
«Nuovi  Strumenti  Finanziari»  emessi  dalla  medesima  Banca,  fino
all'importo di due miliardi di euro; 
    l'art. 23-novies, comma 6, ove si prevede che  la  sottoscrizione
dei Nuovi strumenti Finanziari e' approvata con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    l'art. 23-undecies ove si prevede, fra l'altro, che  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per  finanziare  la  sottoscrizione  dei  predetti  Nuovi   Strumenti
Finanziari, nelle forme ivi previste, e che qualora non sia possibile
procedere,  mediante  le  ordinarie  procedure  di  pagamento,   alla
sottoscrizione di tali Strumenti nei termini stabiliti,  con  decreto
del  medesimo  Ministro  puo'  essere  autorizzato  il   ricorso   ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro novanta giorni dal pagamento; 
    l'art. 23-duodecies, ove si prevede, fra l'altro, che con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
disposizioni di attuazione del Titolo V-bis del citato  decreto-legge
n. 95 del 2012 ed il prospetto dei Nuovi strumenti Finanziari; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  100659  del  21  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 23-duodecies del citato decreto-legge
n. 95 del 2012, con cui sono state  stabiliti  criteri,  modalita'  e
condizioni per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari ed il
relativo prospetto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 22  febbraio  2013,
registro  n.  2,  foglio  n.  88,  emanato  in  attuazione  dell'art.
23-undecies del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ove  si  dispone
che le risorse necessarie per la sottoscrizione dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari per l'importo di due miliardi di euro, emessi dalla  Banca
Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.,  sono   individuate   mediante
l'emissione di titoli di Stato a  medio-lungo  termine,  disposta  ai
sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Republica  30
dicembre 2003, n. 398, o quale quota di una o  piu'  delle  ordinarie
emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la
copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R.; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 27 febbraio 2013, registro 2 Economia  e  Finanze,
foglio n. 53, emanato in attuazione dell'art. 23-novies, comma 6, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale e' stata  approvata
la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari emessi  dalla  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 23-sexies, comma
1, del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto ministeriale del  27  febbraio  2013,  emanato  in
forza dell'art. 23-undecies, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
95 del 2012, con il quale e' stata disposta l'erogazione dell'importo
di due miliardi di euro per la  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari della Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.,  e  si  e'
autorizzato, per l'erogazione stessa, il ricorso all'anticipazione di
tesoreria, con successiva emissione di  ordine  di  pagamento  previo
reperimento  dei  fondi  tramite  emissione  di  titoli  del   debito
pubblico; 
  Vista la lettera n. 17707 del 28 febbraio  2013  con  la  quale  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta  del
Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad  erogare
a favore della Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.  il  suddetto
importo di due miliardi di euro; nonche' la lettera n. 0268271/13 del
15  marzo  2013  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha   dato   riscontro
sull'operazione effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere, in  occasione  dell'emissione
dei titoli di Stato di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  al
reperimento delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art.
23-sexies, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge  n.  95  del
2012, per l'importo di due miliardi di euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2013, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  21
marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 47.477 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e  scadenza  1°  giugno
2018, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto all'importo
di due miliardi di euro, alle finalita' di  cui  all'art.  23-sexies,
comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e,  per
la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, e per le finalita' di cui all'art.
23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tutti citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di  buoni  del
Tesoro poliennali 3,50% con godimento 2 aprile  2013  e  scadenza  1°
giugno 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di
euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  Comuni  di  Riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. 
  Al termine della procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare
nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori
«specialisti  in  titoli  di  Stato»  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 10 e 11. 
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del  3,50%  pagabile
posticipatamente; la prima cedola e' pagabile il 1° giugno  2013;  le
cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed  il  1°  dicembre  di
ogni  anno  di  durata  del  prestito.  Il   tasso   d'interesse   da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno  2013,  sara'
pari allo 0,576923% lordo, corrispondente a un periodo di  60  giorni
su un semestre di 182.