IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella
Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella
Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante
attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e
2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio
2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre
2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto
riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di protossido di azoto;
Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile
2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE
per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo;
Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell'8 giugno
2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto
riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla
cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare,
l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e
amministratore centrale;
Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre
2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei
sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/9, e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5
agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle
attivita' indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a
partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per
ciascun operatore aereo e' specificato lo Stato membro di
riferimento;
Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20
aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009
relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle
attivita' di trasporto aereo che figurano all'allegato I della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1°
gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato
membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda
l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni
dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;
Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12
novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti
della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita';
Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23
novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al
fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;
Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile
2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai
fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita
delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' e per
attuare il protocollo di Kyoto;
Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21
dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di
registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n.
280/2004/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 17
ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di
registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18
novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo
di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio
successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni
dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione
n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della Commissione (CE)
n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010,
recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale
italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e
vigilanza del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione
al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come
modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del
regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva
2003/87/CE).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi
dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.".
La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9
maggio 1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1994, n. 23, S.O.
La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
dicembre 1997), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2002, n. 142, S.O.
La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 febbraio 2004, n. L 49.
La direttiva 2009/29/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2009, n. L 140.
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
(Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in
materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
ottobre 2003, n. L 275.
Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei
gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257
(Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di
trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28.
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162
(Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O.
La decisione 2007/589/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 agosto 2007, n. L 229.
La decisione 2009/73/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
gennaio 2009, n. L 24.
La decisione 2009/339/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 aprile 2009, n. L 103.
La decisione 2010/345/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 giugno 2010, n. L 155.
La decisione n. 406/2009/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
La decisione 2010/2/UE della e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CE) n. 748/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.
Il regolamento (CE) n. 394/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107.
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.
Il regolamento (UE) n. 1210/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308.
La decisione 2011/278/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
17 maggio 2011, n. L 130
Il regolamento (CE) 2216/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386
Il regolamento (UE) n. 920/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella
G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.
Note all'art. 1:
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle
premesse
La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 novembre 2004, n. L 338
La direttiva 2008/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 gennaio 2009, n. L 8
Il regolamento (CE) n. 219/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle
premesse.