IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste Le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non potra' essere inferiore al 50% del contributo statale; Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti necessari, per la quota parte a carico dello Stato, ad assicurare la continuita' territoriale delle isole di Pantelleria e Lampedusa; Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate; Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di Servizi; Vista la delega conferita con nota n. 22758 del 15 giugno 2012 dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Viste le risultanze della Conferenza di Servizi che si e' tenuta presso la Regione Siciliana nei giorni 3 luglio e 18 luglio 2012; Vista la nota prot. 0002272 del 22 gennaio 2013, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'iscrizione nel bilancio pluriennale dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del capitolo, di parte corrente, denominato «spese per garantire la continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole della Sicilia, dotate di scali aeroportuali» con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 2.722.000,00 per l'anno 2014, di euro 4.253.000,00 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000,00 per l'anno 2016; Ritenuto necessario continuare ad assicurare collegamenti aerei onerati tra lo scalo di Pantelleria e quelli di Trapani e Palermo e viceversa e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania e viceversa, Considerato che occorre far cessare a decorrere dal 30 giugno 2013 gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa verso la Sicilia, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.