IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato;
Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in
quanto pubblicata sul Bollettino delle varieta' vegetali n. 5/2012
senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta
denominazione;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, e'
iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la sotto riportata varieta', la cui descrizione e i
risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo
Ministero:
Frumento tenero
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| Codice | Denominazione | Responsabile della |
| | | conversazione |
| | | in purezza |
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| 11852 | Argone |PRO.SE.ME. Srl - Piazza - Armerina (EN)|
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2013
Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.