IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il
pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC)";
Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base
ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la
realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalita'
operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che
introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che hanno
introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini
Collegi professionali di appartenenza;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali
l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata al Registro delle Imprese;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio
parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013;
Adotta
il presente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Nell'ambito del presente decreto si intende per:
a) PEC: posta elettronica certificata;
b) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
integrazioni;
c) INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale;
d) Portale telematico: portale WEB tramite il quale sono resi
disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC;
e) MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico;
f) Camere di commercio.- le Camere di commercio industria
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
g) InfoCamere: Societa' consortile per azioni che attualmente
gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;
h) Registro delle Imprese: il pubblico registro istituito ai
sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
i) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla
legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei
soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con
legge dello Stato;
l) Formato aperto: il formato dei dati con cui e' realizzato
l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice
dell'amministrazione digitale;
m) IPA: Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.
57-bis del CAD;
n) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e seguenti del CAD.