IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione di criticita' derivante dagli
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto il 26 settembre;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621
del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3967 del 1° ottobre 2011 con il quale il Commissario
delegato e' stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, al
completamento in regime ordinario degli interventi individuati per il
superamento della situazione di criticita' in rassegna;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del 27 settembre 2012 del Commissario delegato e
dell'11 febbraio 2013 del Presidente della Regione Veneto;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione Veneto e'
individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi
per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici di cui
in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Segretario Regionale per
l'Ambiente della Regione Veneto, e' individuato quale responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e'
autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il
proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso
finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato, nominato
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3621 del 18 ottobre 2007, provvede entro dieci giorni dall'adozione
della presente ordinanza a trasferire al Segretario Regionale per
l'Ambiente la documentazione amministrativa e contabile inerente alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Segretario Regionale per l'Ambiente, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo'
avvalersi delle strutture della medesima Regione, comprese le Agenzie
regionali, le Societa' a partecipazione regionale e i Concessionari
regionali, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali, dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, dei
Consorzi di Bonifica e delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, i quali provvedono nell'ambito delle risorse
disponibili, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio
di ciascuna Amministrazione interessata ed in base ad apposite
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il Segretario Regionale per l'Ambiente
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e
delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3347, che viene
allo stesso intestata per la durata di ventiquattro mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo eventuale proroga da
disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il
predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione
degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Segretario
Regionale per l'Ambiente puo' predisporre un Piano contenente gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della
situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed
a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto
alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma
6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente
comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione
Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 5 e 7
del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al
Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza.
10. Il Segretario Regionale per l'Ambiente a seguito della chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2013
Il Capo del dipartimento: Gabrielli