IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alla grave  situazione  di  criticita'  derivante  dagli
eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione
Veneto il 26 settembre; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621
del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 9 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3967 del 1° ottobre 2011  con  il  quale  il  Commissario
delegato  e'  stato  autorizzato,  fino  al  31  dicembre  2012,   al
completamento in regime ordinario degli interventi individuati per il
superamento della situazione di criticita' in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  del  15   maggio   2012,   n.   59   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 27 settembre  2012  del  Commissario  delegato  e
dell'11 febbraio 2013 del Presidente della Regione Veneto; 
  Acquisita l'intesa della regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  la  Regione  Veneto   e'
individuata quale amministrazione competente al  coordinamento  delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici  di  cui
in premessa. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Segretario  Regionale  per
l'Ambiente della Regione Veneto, e'  individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato  a  porre  in  essere  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato,  nominato
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3621 del 18 ottobre 2007, provvede entro dieci  giorni  dall'adozione
della presente ordinanza a trasferire  al  Segretario  Regionale  per
l'Ambiente la documentazione amministrativa e contabile inerente alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Segretario Regionale  per  l'Ambiente,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  puo'
avvalersi delle strutture della medesima Regione, comprese le Agenzie
regionali, le Societa' a partecipazione regionale e  i  Concessionari
regionali, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali, dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, dei
Consorzi di Bonifica e delle Amministrazioni centrali  e  periferiche
dello  Stato,  i   quali   provvedono   nell'ambito   delle   risorse
disponibili, con oneri a carico dei pertinenti capitoli  di  bilancio
di ciascuna  Amministrazione  interessata  ed  in  base  ad  apposite
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Segretario  Regionale  per  l'Ambiente
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  3347,  che  viene
allo stesso intestata per la durata di ventiquattro  mesi  decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  salvo  eventuale  proroga  da
disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze.  Il
predetto soggetto e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Segretario
Regionale per l'Ambiente puo' predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le eventuali somme  residue  sono  versate  al
Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Segretario Regionale per l'Ambiente a seguito della chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 marzo 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli